Pagamento delle spese per intercettazioni telefoniche, adesso c’è il D. Lgs. n. 120 del 2/10/2018
Le spese relative alle intercettazioni telefoniche sono state ritenute come rientranti dall’Amm.ne Giudiziaria fra le spese straordinarie ex art.70 T.U. (1). Solo successivamente hanno trovato il loro espresso e formale inserimento tra le spese proprie del procedimento con l’introduzione della lett. i-bis all’art. 5, c.1, T.U. da parte della L. 311/04.
E’ da precisare, comunque, che la liquidazione agli operatori telefonici ha riguardato anche le spese sostenute per il rilascio dei tabulati telefonici: tuttavia i tabulati rilasciati dall’1/1/10, anche se richiesti precedentemente a tale data, sono allo stato gratuiti ex art. 96 D. Lgs. 259/13, come modif. dalla L.191/06 (2).
In materia, stante l’assenza di specifiche disposizioni normative che caratterizzassero e specificassero le spese in questione e il decreto che liquida, è stato necessario seguire e richiamare i chiarimenti e le indicazioni fornite dall’Amm.ne Giudiziaria (3), che hanno interessato pure problematiche prettamente operative e di cancelleria – quali ricezione fattura elettronica, suo rifiuto, trasferimento al Funzionario delegato.
In ordine alle modalità di liquidazione e all’individuazione del giudice competente – “benché i gestori di telefonia e le ditte che noleggiano apparati funzionali alle operazioni di intercettazione pacificamente non rivestono lo status di ausiliare del magistrato e tantomeno di custode” ( 3 e 4) – seguendo e riportando quanto ritenuto dall’Amm.ne Giudiziaria, aveva trovato applicazione la norma di portata generale di cui all’art.168 T.U., richiamata dall’art. 70 dello stesso Testo Unico, e la pacifica giurisprudenza – espressamente indicata nella nota dell’Amm.ne – che individua per le liquidazioni in questione l’autorità giudiziaria “ cui è demandata la decisione nel merito e che, per tale ragione, ha la disponibilità e la signoria degli atti al momento della richiesta di liquidazione della fattura”.
In questi casi l’Ufficio, che ha ricevuto la richiesta di liquidazione in un momento successivo al trasferimento del fascicolo per il quale le attività di intercettazione sono state disposte ed effettuate, era tenuto a trasmetterla al nuovo Ufficio – sia esso Tribunale o Procura – perché procedesse al pagamento. Pagamento, pertanto, effettuato sulla base di una liquidazione di un giudice diverso da quello che ha disposto le operazioni di intercettazione (che, in base alla regola di buona amministrazione, deve fornire ogni utile supporto ed elemento al giudice ad quem tenuto anche conto delle responsabilità amministrativo-contabili conseguenti alla liquidazione ).
L’Amm.ne Giud. è entrata anche nel dettaglio esemplificando le competenze degli Uffici, sempre con riferimento al momento in cui perveniva la richiesta di pagamento, e ha chiarito, infine, che il principio di cui sopra “…non si applica ai casi di trasmissione al giudice di richieste che non determinano né un passaggio di fase né un trasferimento della “signoria” sul procedimento (quali ad esempio le richieste di proroga delle indagini preliminari o di emissione di misura cautelare), nonché a quelli in cui la trasmissione della richiesta non sia accompagnata dal trasferimento degli atti relativi alle intercettazioni (come nel caso della richiesta di archiviazione, al cui accoglimento segue, peraltro, la restituzione degli atti al pubblico ministero): in tali ipotesi, infatti, sarà sempre il pubblico ministero a dover provvedere alla liquidazione delle spese per le intercettazioni, anche se la relativa richiesta fosse arrivata successivamente alla trasmissione al giudice delle suddette richieste”.
Il decreto di pagamento non costituiva ex art. 168 T.U. titolo provvisoriamente esecutivo: tale qualità, che implica l’idoneità dello stesso ad attivare ex art. 474, n. 1, c.p.c. l‘esecuzione forzata, è espressamente riconosciuta al solo provvedimento che liquida le spettanze agli ausiliari del magistrato e le indennità di custodia. E conseguentemente il decreto costituiva solo titolo di pagamento, al pari di ogni decreto emesso dal magistrato in tutte le fattispecie previste dal T.U., ai sensi dell’art. 171 dello stesso T.U. Chiaramente titolo di pagamento che acquisisce l’esecutorietà alla scadenza del termine per proporre opposizione, e, quindi, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione.
Con il Decreto Legislativo 120/18, proprio per la mancanza di specifica disciplina della liquidazione delle spese di cui si discute e per la conseguente e copiosa, anche contraddittoria, giurisprudenza che il vuoto legislativo inevitabilmente ha comportato, si è provveduto a dare una precisa – in termini di tempi, competenza e natura del titolo – regolamentazione delle stesse spese disponendosi:
“ 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime e’ effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.
2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e’ titolo provvisoriamente esecutivo ed e’ comunicato alle parti e al beneficiario in conformita’ a quanto previsto dalla disposizione di cui all’articolo 168 comma 3.
3. Avverso il decreto di pagamento e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.»
Tali nuove disposizioni, che vanno ad introdurre nel T.U. l’art. 168-bis, consentono di superare il vuoto legislativo, colmato come detto dalla giurisprudenza, creatosi a seguito della novella del 2004 che, inserendo, come detto, all’art. 5 c. 1 del D.P.R. n.115/2002, la lettera f-bis, ha estrapolato le spese per intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all’art. 70 del medesimo testo unico, facendo così venir meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione della spesa di cui agli artt. 168 e segg..
Ed ancora, pure di superare le incertezze interpretative in ordine all’individuazione dell’Ufficio Giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro.
Inoltre, al fine di fugare ogni dubbio sulla generica locuzione “decreto di pagamento”, che avrebbe potuto riferirsi anche al giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato tali attività di intercettazione, si è ritenuto precisare che il magistrato che procede vada individuato nel pubblico ministero, trattandosi dell’autorità giudiziaria titolare di ogni iniziativa nella fase delle indagini preliminari e che, peraltro, individua l’impresa fornitrice delle prestazioni funzionali a dette attività.
Si è ritenuto anche di riconoscere con la novella la qualità di titolo esecutivo al decreto in questione – anche se rimane “ibrida” la posizione e qualità degli operatori telefonici – verosimilmente quale atteggiamento di riconoscimento, formale e sostanziale, nei confronti degli operatori in relazione al servizio che rendono all’Amministrazione: in assenza di segreto, il decreto diventa esecutivo solo alla scadenza dei termini per l’opposizione. Se c’è il segreto il decreto è esecutivo per consentire il pagamento ed è portato a conoscenza dei possibili opponenti solo dopo, proprio per consentire l ‘opposizione.
Infine è stato espressamente previsto che avverso il decreto di liquidazione delle spese di intercettazioni è possibile proporre opposizione ex art. 170 T.U.: su una tale possibilità riconosciuta alle parti processuali ed al beneficiario, tuttavia, non vi era alcuna incertezza dal momento che la Suprema Corte, pacificamente, ritiene comunque il procedimento di opposizione di cui all’indicato articolo quale rimedio di carattere generale a fronte di provvedimenti emessi dal magistrato, in materia di Spese di Giustizia, in situazioni giuridiche non disciplinate dal T.U..
Dr. Giuseppe Cuzzocrea
Dirigente Amministrativo del Tribunale di Reggio Calabria
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Circolare Min. Giustizia n. 6/2002 dell’08/10/02.
Circ. Min. Giustizia n. DAG 0047730.U. del 31/03/10.
Nota Min. Giustizia n. DAG 014100.U. del 29/07/16 e DAG n. 0036664.U. del 21/02/18.
Vedi: Procura della Repubblica di Tivoli, prot. n. 270/16 del 28/07/16.
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