Palestra e Covid19: diritto al rimborso per i mesi non goduti a causa del lockdown
L’emergenza che ha colpito il nostro paese dall’inizio di quest’anno ha mutato profondamente le abitudini di ognuno, costringendoci a lunghi periodi trascorsi in casa sospendendo ogni attività sociale, una tra queste la palestra.
Tutti i centri sportivi sono stati chiusi fino allo scorso 25 maggio, data della loro riapertura, e la domanda che molti si sono posti e continuano a porsi in questi giorni è la seguente: posso essere rimborsato per i mesi non goduti (e già pagati) a causa della chiusura dovuta all’emergenza coronavirus?
A rispondere a tale quesito interviene il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio, che precisamente all’art. 216 comma 4 prevede che:
“A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva”.
Le ragioni normative del rimborso dovuto agli abbonati dei centri sportivi risiedono proprio nell’impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta dai titolari delle palestre ai sensi dell’art. 1256 c.c. comma 1 che dice:
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile” e, nel caso di specie, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive interviene l’art. 1463 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”
A seguito di quanto detto possiamo stabilire pacificamente che è possibile e legittimo richiedere la restituzione di quanto già pagato in relazione al periodo di chiusura dei centri sportivi, non avendo goduto della prestazione dovuta dai gestori dei suddetti.
La richiesta va presentata entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del Decreto rilancio (che sarà convertito in legge entro il 18 luglio 2020) allegando la documentazione relativa all’abbonamento sottoscritto con la palestra ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il gestore può proporre o il rimborso in termini economici o un voucher dello stesso valore da utilizzare senza alcuna condizione ed entro un anno all’interno della stessa struttura.
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Simona Anna Cordaro
Dott.ssa Simona Anna CordaroHa conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2017 presso l'Università degli studi di Palermo.
Ha svolto la pratica forense a Milano occupandosi di diritto civile, in special modo di diritto di famiglia, recupero crediti, responsabilità civile e RC auto.
Ha frequentato il corso di preparazione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense presso la scuola Formazione Giuridica dell'avv. Marco Zincani nella sede di Milano.
Attualmente collabora con studi legali a Milano.
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