Parcheggio “troppo vicino”: quali conseguenze?

Parcheggio “troppo vicino”: quali conseguenze?

Quante volte, ad esempio, dopo essere usciti dal lavoro siamo ritornati nel parcheggio per riprendere la nostra auto e non siamo riusciti ad entrarvi?

Spesso, infatti, capita che possiamo incrociare automobilisti che effettuano un parcheggio che non ci permetta di entrare nella nostra auto.

Le situazioni che possono verificarsi possono essere le più svariate; può accadere ad esempio che a rimanere bloccato sia un anziano; oppure può accadere che abbiamo un impegno urgente e non possiamo attendere l’arrivo del proprietario; oppure può accadere  che il carro attrezzi in quel momento non sia disponibile.

Per queste ragioni possiamo farci mille domande tra cui: cosa possiamo fare in quel momento? Chi dobbiamo chiamare per poter liberare la nostra auto?

A tutte queste domande ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 53978/17 del 30.11.2017. Nello specifico, la Cassazione ha previsto che parcheggiare  vicino per non far aprire lo sportello è reato. In particolare si tratta di una vera e propria <<violenza privata>> dal momento che si costringe qualcuno a dover sopportare una determinata situazione contro la sua volontà.

La cosa più importante è che l’autore del parcheggio sia consapevole che, con il suo comportamento, renda impossibile  all’altro conducente l’ingresso o l’uscita dall’abitacolo della propria autovettura.

Il principio poc’anzi menzionato non è del tutto nuovo; ciò che lo rende differente è la sua applicazione. La stessa Cassazione, in passato, ha più volte affermato che parcheggiare la propria auto in modo da ostruire il passaggio ad un garage, ad un box, ad un parcheggio condominiale, impedendo quindi al legittimo proprietario di potervi accedere, costituisce violenza privata.

Questo concetto è ribadito dalla sentenza in esame: parcheggiare l’automobile a pochi centimetri da un’altra auto, impedendo al conducente di potervi entrare o uscire, configura il reato di violenza privata.

La Cassazione ha, in questo caso, ritenuto del tutto irrilevante che possa essere utilizzato il lato del passeggero; in particolare la Corte afferma che <<né rileva che il G. sia stato comunque in grado di scendere dall’autovettura (dal lato passeggero), avendo con tale condotta il ricorrente pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa>>.

Di conseguenza, quindi, non è stata accolta la tesi del colpevole secondo il quale la vittima sarebbe potuta uscire dalla parte opposta dell’auto; condizione che, come abbiamo appena detto, è di per sé sufficiente a condizionare la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa.

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte si è occupato del comportamento attuato da un uomo, il quale <<facendo uso improprio della propria autovettura che parcheggiava nei pressi dell’auto su cui sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente di scendere dal suo lato, costringeva quest’ultimo a dover scendere dal lato del passeggero>>.

Nel caso specifico tra le parti vi era rivalità e la manovra “millimetrica” non era altro che una vera e propria ritorsione. Questo però non vuol dire che le stesse conseguenze previste dai giudici della Suprema Corte possano essere applicate anche ad altri casi che non prevedano necessariamente la volontà di danneggiare colui che potremmo definire il “vicino di auto”. Spesso accade, infatti, che ci troviamo dinnanzi a veri e propri atteggiamenti di menefreghismo e inciviltà da parte dei cittadini.

Da quanto detto sinora, possiamo dedurre come un comportamento, che apparentemente possa comportare “solo” delle semplici conseguenze, può comportare degli effetti ben più gravi (qualora venga violata la libertà delle persone).


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