Partite iva “dormienti” e inattive: ecco tutto quello che deve sapere il contribuente

Partite iva “dormienti” e inattive: ecco tutto quello che deve sapere il contribuente

Durante l’anno 2017 e, in taluni casi tutt’ora, l’Agenzia delle Entrate ha inviato migliaia di comunicazioni ai contribuenti titolari delle cosiddette partite IVA “dormienti o inattive”, ossia tutte quelle partite IVA non operative da tantissimi anni ma ancora formalmente aperte all’anagrafe tributaria.

Le suddette comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate trovano il loro fondamento giuridico nell’obbligo di comunicazione di cessazione attività previsto dall’art. 35, commi 3 e 4, del d.p.r. 633/1972 (rectius: Decreto IVA). [1]

Con tale avviso, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato ai contribuenti la chiusura d’ufficio della partita IVA e l’annessa sanzione pecuniaria.

Come possono difendersi i contribuenti dalle pretese ingiustificate del Fisco?

Le formalità e i “modi” che l’Agenzia delle Entrate deve rispettare nelle comunicazioni indirizzate ai contribuenti

Nelle diverse comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate in materia di partite IVA “dormienti e inattive” sono spesso riscontrati errori riguardanti la forma e i “modi”.

Per quanto riguarda la forma, nella comunicazione si parla di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 516,00, salvo che non si provveda ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione del suddetto avviso: in questo caso la sanzione amministrativa da versare sarà pari ad Euro 172,00.

In realtà, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa sulle sanzioni tributarie di cui al Decreto Legislativo n° 158/2015, la sanzione corretta applicabile è pari ad Euro 500, salvo che non si provveda ad effettuare il pagamento entro 30 giorni: in questo caso la sanzione da versare sarà pari ad Euro 167,67.

Si tratta di un clamoroso errore, avente ad oggetto un importo errato delle sanzioni amministrative, da parte della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate, mittente della comunicazione a mezzo raccomandata ricevuta dal contribuente.

Per quanto riguarda i “modi”, l’Agenzia delle Entrate dispone già di tutte le informazioni necessarie per informare tempestivamente il contribuente dell’esistenza di una partita IVA dormiente od inattiva. Pertanto, inviando tardivamente le comunicazioni aventi ad oggetto sanzioni non più vigenti, ha violato uno dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente: “Legittimo affidamento e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione”.

Il contribuente che riceve queste comunicazioni può e deve difendersi, in quanto appare sempre più necessario, nel contesto di un rapporto improntato ai doveri di lealtà e correttezza e ispirato alla tax compliance, che l’affidamento legittimo venga tutelata in modo pieno.

Il principio dell’affidamento trova solide basi costituzionali, oltre che nel dovere di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), anche nel principio di capacità contributiva (art. 53) in quanto l’Amministrazione ha l’obbligo di rispettare l’esigenza di prevedibilità e di anticipata conoscenza da parte del contribuente del carico fiscale che incide sulle proprie attività economiche.(2)

Il contribuente non ha mai aperto la partita IVA

Può capitare che si presenti all’Agenzia delle Entrate un altro soggetto che, fraudolentemente, abbia aperto la partita IVA utilizzando un altro nome (rectius: spendita del nome altrui).

In questo caso si configura il reato penale di furto d’identità ex art. 494 cp (3), il contribuente deve recarsi tempestivamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per richiedere tutta la documentazione necessaria per sporgere denuncia per poi depositarne una copia presso i medesimi uffici e richiedere l’annullamento in autotutela della sanzione.

Il contribuente che precedentemente ha chiuso la partita IVA o ha cessato di svolgere attività da più di cinque anni

Se il contribuente riceve una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di chiusura d’ufficio della partita IVA con relative sanzioni, riguardanti in realtà una partita IVA precedentemente già chiusa ovvero quando l’attività è cessata da più di cinque anni, deve recarsi tempestivamente (entro 30 giorni dalla ricezione della summenzionata comunicazione) presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e consegnare tutta la documentazione necessaria per accertare che la loro pretesa è assolutamente illegittima e infondata.

Nuovo decreto n° 193/2016: Cancellazione d’ufficio delle partite IVA inattive da almeno 3 anni senza sanzioni

Il D.L. n° 193/2016 ha statuito che chi è titolare di una partita IVA inattiva da almeno tre anni è soggetto alla chiusura d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate senza l’applicazione della relativa sanzione per l’omessa comunicazione da parte del contribuente.

Quest’ultimo per evitare la chiusura d’ufficio della sua Partita Iva deve rispondere entro 30 giorni alla comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Come si chiude la Partita IVA?

Il titolare, per chiudere la partita IVA, deve utilizzare obbligatoriamente la ComUnica Registro Imprese, qualora l’attività sia stata aperta dopo il 2010, mentre occorre presentare all’Agenzia delle Entrate, il modello variazione dati o cessione attività ai fini Iva delle persone fisiche, precompilato entro 30 giorni dall’evento di variazione o cessazione. Tale modello AA9/12, va quindi utilizzato se si tratta di una ditta individuale, di lavoro autonomi, professionisti anche dello spettacolo e artisti, mentre si utilizza il modello AA7/10 se la chiusura/cessazione partita IVA riguarda soggetti diversi da persone fisiche, per cui Società di capitali, per azioni, SRL, SAS, associazioni che non hanno l’obbligo di iscrizione al registro delle Impresa o al Rea.

 


[1] Art. 35, commi 3 e 4: “In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro 30 giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati al comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. 4. In caso di cessazione dell’attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell’articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità dell’imposta”.
[2] E. Della Valle, Affidamento e certezza del diritto tributario, Milano, Giuffrè, 2001.
[3] Art. 494 c.p.: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.

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Silvia De Rosa

Nata a Pagani (SA) nel 1990, ha conseguito la laurea in giurisprudenza il 21 luglio 2015 presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope. Dal 2015 al 2017 ha frequentato la Scuola Notarile Napoletana del Notaio Lodovico Genghini. Contemporaneamente, ha collaborato sia con uno studio legale che con uno studio notarile occupandosi prevalentemente dei profili tributari delle operazioni immobiliari. Per un anno (ottobre 2018 - giugno 2019) ha frequentato il Master in "Diritto Tributario e Pianificazione fiscale" presso la Luiss Business School di Roma. Da giugno 2019 collabora presso un noto Studio Legale Tributario di Roma dove si occupa principalmente della fase stragiudiziale e del contenzioso tributario attinente alle Società di Gestione del Risparmio, Fondi Immobiliari e Società di capitali.

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