PAT – Attenzione all’obbligatorietà del deposito cartaceo
Dal 1° gennaio 2017, ossia dall’entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico, è fatto obbligo alle parti di depositare gli atti e i relativi documenti allegati “esclusivamente per via telematica”, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40.
La medesima disposizione fa menzione di due casi nei quali detta “esclusività” può essere derogata in favore del deposito cartaceo; ciò può avvenire:
1) su disposizione del giudice che –per specifiche e motivate ragioni tecniche– può ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea (art. 9, co. 8, DPCM 40/2016), ovvero –in casi eccezionali– su dispensa del Presidente (art. 136, co. 2, c.p.a.);
2) nei casi di oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA, attestata dallo stesso Responsabile del sistema (art. 9, co. 9, DPCM 40/2016).
Dette ipotesi costituiscono, dunque, delle “eccezioni” alla regola della “esclusività” del deposito effettuato con modalità telematiche.
Tuttavia, da una attenta analisi della normativa in materia si evince che –almeno per il primo anno di operatività del PAT– il principio della “esclusività”, che permea il Processo Amministrativo Telematico, è svuotato di significato in quanto al deposito telematico è “doveroso” accompagnare il deposito cartaceo, pena gravose conseguenze.
A tal riguardo, il Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla Legge n. 197/2016), recante le “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”, all’art. 7, ha dettato disposizioni in tema di Processo Amministrativo Telematico; in particolare, il comma 4 ha statuito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”.
Da una parte, dunque, è imposto il deposito degli atti “esclusivamente per via telematica”; dall’altra, è “doveroso” che al deposito telematico si accompagni il deposito di “almeno una copia cartacea” del ricorso e degli scritti difensivi.
Le conseguenze della mancata osservanza di tale prescrizione non sono normativamente previste, ragion per cui sono state individuate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. In particolare, con la recentissima sentenza del 3 marzo 2017, n. 880, è stato affermato che:
<<il deposito della copia cartacea d’obbligo (per come sopra individuata) da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nonché, quanto al giudizio di merito, che il suddetto deposito sia precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all’art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito sia trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.)>>.
In altre parole: il deposito cartaceo è condizione per la fissazione dell’udienza in Camera di Consiglio, così come quella per la trattazione del merito del ricorso.
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Avv. Livia Cherubino - Milano
-Diritto del lavoro e della previdenza sociale
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