PAT, notifica PEC: sì alla rimessione in termini se l’indirizzo è errato

PAT, notifica PEC: sì alla rimessione in termini se l’indirizzo è errato

T.A.R. Molise, ord. coll., 13 novembre 2017, n. 420

Pres. Silvestri, Est. De Falco

Deve essere concessa la remissione in termini per errore scusabile per avere il ricorrente notificato il ricorso all’indirizzo Pec che non corrisponde all’indirizzo presso il quale devono, invece, essere notificati all’Avvocatura distrettuale dello Stato gli atti giudiziari, nel caso in cui l’indirizzo Pec utilizzato risultava dal sito dell’Avvocatura.

Il caso

Con il ricorso introduttivo del giudizio veniva chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento con cui la Prefettura di Isernia aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente per non aver ottemperato, unitamente ad altri 22 richiedenti Asilo, al provvedimento con cui la medesima Prefettura ne aveva disposto il trasferimento presso il CAT di Isernia. L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

Alla prima Camera di Consiglio, il Collegio comunicava alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso consistente nel difetto di notifica del ricorso introduttivo per essere stato notificato ad un indirizzo PEC non corrispondente all’indirizzo presso il quale devono, invece, essere notificati all’Avvocatura dello Distrettuale dello Stato di Campobasso gli atti giudiziari.

Parte ricorrente ammetteva che l’indirizzo PEC presso il quale aveva eseguito la notifica non era quello corretto, ma chiedeva di essere rimessa in termini invocando l’errore scusabile in cui sarebbe incorsa, atteso che l’indirizzo PEC utilizzato era comunque risultante dal sito dell’Avvocatura ed, inoltre, lo stesso indirizzo risultava da altre sentenze dello stesso Tribunale nelle quali, invece, l’Amministrazione si era ritualmente costituita.

La decisione

Il Collegio ha accolto l’istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente.

Occorre premettere che ai sensi dell’art. 14, co. 2, del DM 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico): “le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611”.

Resta pertanto ferma la regola che impone di notificare all’Avvocatura dello Stato gli atti relativi a giudizi di cui è parte un’Amministrazione dello Stato, ma la notifica deve essere eseguita presso gli indirizzi risultanti dall’elenco formato dal Ministero della Giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, nonché dagli avvocati (in tale elenco devono peraltro essere inseriti anche gli indirizzi PEC relativi alle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165).

Ciò premesso sul piano normativo, si evidenzia sul punto che sussiste un rigoroso orientamento della giurisprudenza di merito in ordine all’errore nell’indicazione dell’indirizzo PEC in cui è stata esclusa la possibilità di rimessione in termini sul presupposto che la legge individua univocamente, come visto, l’elenco formato presso il Ministero della Giustizia (cfr. da ultimo TAR Catania, 13 ottobre 2017, n. 2401 che richiama TAR Basilicata n. 607/2017).

Pur condividendo le esigenze di certezza sottese a tale impostazione, il Collegio ha considerato le peculiarità del caso di specie in cui il sito Internet dell’Avvocatura dello Stato indica come indirizzo PEC quello utilizzato da parte ricorrente, senza tuttavia precisare che esso doveva ritenersi riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all’attività di patrocinio in giudizio delle Amministrazioni pubbliche.

La precisazione presente sul sito per la quale l’indirizzo PEC sia riferito all’attività “istituzionale”, non vale a chiarire in modo univoco che esso non fosse da considerarsi utile ai fini delle notifiche degli atti processuali (attività istituzionale è anche quella tipica consistente nella rappresentanza giudiziale), di modo che la mera indicazione dell’indirizzo PEC dell’Avvocatura, in assenza della precisazione che esso non è valido ai fini delle notifiche degli atti processuali, appare idonea ad ingenerare nei terzi un affidamento incolpevole in ordine alla circostanza che tale indirizzo sia anche quello utilizzabile per le notifiche giudiziali.

Né può ritenersi che il sito web dell’Amministrazione costituisca una fonte sulla quale le parti non possono riporre affidamento, atteso che ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante norme in materia di accesso civico e trasparenza: “Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7”. Ne consegue che le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di controllare che le informazioni presenti sul proprio sito web, oltre che vere, siano anche non suscettibili di essere male interpretate dai potenziali visitatori.

La scusabilità dell’errore in cui è incorsa parte ricorrente risulta vieppiù avvalorata dal fatto che nella specie risultano varie pronunce rese dallo stesso Tribunale, aventi ad oggetto proprio impugnazioni di provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza, in cui l’Amministrazione intimata (Ministero dell’Interno) si era effettivamente costituita per il tramite dell’Avvocatura nonostante la notifica del ricorso introduttivo fosse stata eseguita all’indirizzo PEC erroneamente indicato nell’odierno giudizio, con la conseguenza che anche lo studio di quelle pronunce può ragionevolmente aver rafforzato, nella parte ricorrente che ne ha preso cognizione, il convincimento che l’indirizzo PEC risultante dal sito fosse quello corretto, ritenendo a questo punto verosimilmente ultroneo il controllo diretto dell’elenco formato presso il Ministero della Giustizia di cui al citato d.l. n. 179/2012.

Peraltro, il legittimo mutamento della strategia processuale dell’Avvocatura dello Stato, che ha deciso di non costituirsi più nei giudizi in cui venga eseguita la notifica del ricorso introduttivo presso l’indirizzo PEC relativo ad attività diverse dalla rappresentanza processuale, non può produrre fin da subito le gravi conseguenze connesse all’invalidità della notifica stessa, pena la violazione del principio di lealtà processuale, quanto meno fino a quando non venga modificato il sito web dell’Avvocatura medesima in modo da rendere chiaro a tutti gli utenti che l’indirizzo PEC impiegato dalla parte ricorrente nell’odierno giudizio non è utilizzabile per la notifica degli atti processuali a cui è, invece, destinato un altro indirizzo PEC.

In conclusione, il Collegio ha ravvisato nel caso di specie la sussistenza di un errore scusabile e, conseguentemente, ha assegnato a parte ricorrente il termine di giorni 20 per la rinotifica del ricorso introduttivo.


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