Patrocinio a spese dello Stato: contestualità di parti, in diversa posizione processuale, ammesse e regime del recupero spese
L’ammissione al patrocinio dello Stato [nel prosieguo del lavoro indicato con tusg] nel processo civile e penale pone il problema dell’eventuale recupero nei confronti dell’ammesso soccombente nel giudizio di quanto gli sia stato anticipato .
La materia del, eventuale, recupero nei riguardi delle parti ammesse soggiace ai principi generali del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dei quali :
→ l’ammesso ha diritto, nel processo civile e penale agli [ai soli] effetti indicati negli articoli 107,108,131 tusg c.d. principio della tassatività degli effetti [1];
→ nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente. [2] ;
→ il magistrato per espresse disposizioni normative [articolo 110 tusg, processo penale, e 133 tusg processo civile] in materia di anticipazioni spese a carico dell’Erario con la condanna di parte soccombente alle spese non ne può disporre il pagamento a favore dello Stato se questa è parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato .
Nei confronti dell’ammesso il recupero è, però, possibile :
≈ nel processo civile e penale, solo nei casi di:
– revoca del patrocinio articoli 86, 111, 112 e 136 tusg [3],
≈ nel processo civile:
– nelle ipotesi, residuale, di rivalsa ex articolo 134 tusg [4]
≈ nel processo penale :
– recupero spese forfettarie anticipate, importi di cui alla tabella D.M. ex articolo 205 tusg [5]
Nel processo, civile e penale, quindi, ”….per un condannato non revocato tutte le spese rimangono a carico dell’erario, anche quelle che – se non fosse stato ammesso al patrocinio – sarebbero state recuperabili nei suoi confronti….”[6].
Nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, “ le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art.134 del D.P.R. 115/2002.” [7]
Problematiche interpretative si hanno quando Stato le spese anticipate e prenotate a debito ad entrambe le parti processuali , attore e convenuto nel processo civile, imputato e parte civile, nel processo penale.
In questa ipotesi si procede al recupero, con pagamento eseguito a favore dello Stato , nei confronti di parte ammessa soccombente nel giudizio delle spese che lo Stato ha anticipato e/o prenotato alla parte a favore della quale si è risolto, positivamente, il giudizio ?
Pochi gli indirizzi dottrinali e le pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità in materia.
Giurisprudenza di legittimità con indirizzi contraddittori anche se, come vedremo nel prosieguo, va sempre più consolidarsi l’indirizzo, specie della giurisprudenza di legittimità penale, della non imputazione del pagamento da eseguirsi a favore dello Stato nelle ipotesi in cui entrambe le parti processuali siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
L’ indirizzo dottrinale, l’unico di cui siamo a conoscenza, e gli indirizzi giurisprudenziali, quest’ultimi abbastanza datati nel tempo, per il recupero nei confronti di parte ammessa appaiono poco convincenti e, soprattutto, in palese contrasto con il carattere di normativa speciale del testo unico spese di giustizia.
In dottrina per l’imputazione del pagamento a favore dello Stato e il contestuale recupero anche nei confronti dell’ammesso al patrocinio si segnala un commentario al testo unico delle spese di giustizia.
Per l’autore nel commento, a pagina 140, all’articolo 110 la contemporanea ammissione al patrocinio a spese dello Stato di imputato e parte civile comporterebbe la non applicabilità dell’articolo in commento e il recupero nei confronti del condannato.
Quanto asserito in relazione all’art.110, relativamente al processo penale, è richiamato , a pagina 120, nel commento all’articolo 133 relativamente al processo civile.
Per la giurisprudenza di merito si richiama l’indirizzo, 10 giugno 2011, del Tribunale di Torino[8] per il quale “ la previsione del comma 3 dell’ art. 110 del D.P.R. n. 115 del 2002 opera sia quando lo stesso imputato non sia stato ammesso al medesimo beneficio (così come testualmente prevede la norma) sia nel caso contrario..”
Per il Tribunale piemontese “nei casi in cui sia l’imputato che la parte civile sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ci si deve, innanzi tutto, chiedere se operi anche in questo caso il disposto dell’art. 110 comma 3 del dpr 115/02 “.
Giustificando la non estensione dell’articolo 110 nei casi in oggetto in quanto “ la tesi, secondo cui in casi come quello in esame il giudice nulla dovrebbe disporre in merito al pagamento delle spese di assistenza in giudizio della parte civile in ragione del fatto che lo Stato provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale sia dell’imputato che della parte civile, non può essere accolta perché costringerebbe lo Stato a pagare tali spese e, al contempo, lo priverebbe di un titolo per potersi rivalere sull’imputato persino nel caso di revoca sopravvenuta dell’ammissione di quest’ultimo al patrocinio a spese dello Stato “.
Per la giurisprudenza di legittimità con ordinanza del 22 settembre 2020 [9] “la parte soccombente – a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese dello Stato – se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato (Cass. n. 7504 del 31/03/2011).”
I sopra richiamati indirizzi dottrinali e giurisprudenziali [10] paiono disconoscere [o per lo meno non tenere conto della] l’architettura normativa del patrocinio a spese dello Stato per come articolata, normativamente, nel corpo dello stesso testo unico [11].
Poco da commentare in relazione alla [unica] richiamata interpretazione dottrinale.
Nessuna motivazione giuridica, o quanto meno giurisprudenziale e/o di interpretazione ministeriale, viene posta a fondamento di quanto asserito nel commento.
L’interpretazione del giudice di merito piemontese appare in palese violazione delle disposizioni sulla legge in generale, articolo 12, ai sensi del quale “ dell’ applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.”
E il legislatore nella normativa in esame ha espressamente previsto il pagamento a carico del solo non ammesso al patrocinio escludendone, per logica interpretativa, il pagamento a favore dello Stato a carico dell’ammesso.
Poco afferente la motivazione sull’applicazione del disposto del pagamento a favore dello Stato a carico dell’ammesso soccombente nel giudizio nelle situazioni in esame, il palesato pericolo su “l’impedimento di eventuale recupero nel caso di revoca del patrocinio”.
Dimenticando [o sconoscendo,] il giudicante che “ la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione è costruita come sanzione e, quindi, prescinde dal recupero subordinato alla condanna per spese”. [12]
La stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito [13] come “ il soggetto già ammesso al patrocinio in conseguenza della revoca smarrisce le facoltà e le prerogative collegate a siffatta ammissione e pertanto anche il diritto all’accollo da parte dell’erario delle spese processuali in ragione della riconosciuta efficacia retroattiva del provvedimento..”
L’indirizzo di legittimità del 22 settembre 2020 sull’obbligo anche della parte ammessa “se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato” viene motivato limitandosi al semplice richiamo di altro indirizzo della Corte stessa ossia alla sentenza n. 7504 del 31 marzo 2011.
Giudizio della Corte richiamato nel quale, in relazione all’appello incidentale presentato dal Curatore dei minori nel procedimento di adottabilità “ …la Corte di Appello…avrebbe dovuto condannare gli appellanti soccombenti, con riferimento al curatore dei minori, al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti dall’Amministrazione per il giudizio d’appello. “
E’ chiaro come il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale del 31 marzo 2011 sia poco afferente.
Infatti non è dato di sapere se gli appellanti condannati al pagamento a favore dello Stato fossero ammessi o meno al patrocinio a spese dello Stato.
Sicuramente no perché ove lo fossero state NON potevano, a meno di errore di diritto in tale decisione, essere condannate al pagamento di spese , nella specie quella del curatore, a favore dello Stato rimanendo tali spese a carico dell’Erario.
Nel giudizio in esame del giudicante di legittimità del 2011 ci troviamo, infatti, in una procedura, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 nella quale le spese di giustizia [14] sono espressamente regolamentate dall’articolo 143 tusg che prevede le spese anticipate alle parti ammesse al patrocinio.
Articolo 143 tusg per il quale la relazione illustrativa che accompagna lo schema del D.P.R. 115/2002 evidenzia come “La norma in commento, nonostante nella prassi vi siano state incertezze sulla necessità o meno della richiesta di ammissione al beneficio e sulla conseguente pronuncia di ammissione al fine di farne scaturire gli effetti, fa propria la tesi, presupposta dal decreto legge n. 150/2001, secondo cui è necessaria l’ammissione sulla base dei limiti reddituali.
I richiami alla legge base del beneficio (la legge n. 134/2001 incorporata nella parte III del T.U.) si limitano alla necessità della domanda con la documentazione dei requisiti di reddito e alle regole procedimentali relative a tale richiesta. Infatti, nulla autorizza l’estensione delle norme relative al recupero: né il dettato legislativo dell’articolo 75 e della legge n. 134/2001 (che al riguardo non contiene alcun riferimento) né la natura dei giudizi. “
La, poca, dottrina e la, datata, giurisprudenza, indirizzati al pagamento a favore dello Stato anche a carico di parte ammessa al patrocinio non si sono attenuti alla, vincolante, interpretazione del dato letterale normativo [15] della “speciale“ disciplina sul recupero delle spese anticipate dallo Stato e del pagamento a suo favore .
Nei richiamati indirizzi ci troviamo in palese erronea applicazione di norme di diritto e erroneità di interpretazione del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 e, nello specifico, erronea interpretazione, nel contenuto, dell’articolo 110 , nel processo penale e dell’articolo 133 nel processo civile in relazione alla finalità di detti articoli – pagamento in favore dello Stato -espressamente indicato nella rubrica degli stessi articoli.
Per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale [16] il Legislatore gode di ampia discrezionalità nel dettare le norme in materia di spese di giustizia .
La giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni [17] ricondotto l’istituto del patrocinio a spese dello Stato nell’alveo della disciplina processuale nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate
La scelta effettuata per le disposizioni in esame [esclusione, perché non espressamente prevista, della condanna a carico di parte ammessa] vanno ricondotte nella piena discrezionalità del legislatore e sono vincolanti per dottrina e giurisprudenza sia essa di merito che di legittimità.
Interpretazione che , come più volte ribadito, non può non tenere nel debito conto della, più volte evidenziata, specificità normativa del testo unico spese di giustizia.
E’ alle disposizioni di cui al richiamato testo unico e, nello specifico, alla normativa regolatrice il patrocinio a spese dello Stato [18] a cui fare espresso e vincolante riferimento per dare soluzione alla criticità in esame.
Si è già avuto modo di accennare al principio della tassatività degli effetti dell’ammissione.[19]
In applicazione a tale principio “.. l’architettura normativa sopra sinteticamente richiamata non consente di estendere gli effetti dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell’articolo 107 già citato[ ndr = per il processo penale ma il principio in esame trova applicazione anche in relazione, nel processo civile, alle spese elencate nell’articolo 131 tusg] e pertanto, secondo la legislazione vigente, l’ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall’Ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell’istituto.
L’applicazione del richiamato principio, tra l’altro di derivazione ministeriale , non può non tenere conto della [ed essere letto nella ] specificità della normativa del testo unico spese di giustizia..
Ed in particolare non può non tenersi conto del fatto che, se è pur vero che tra gli effetti dell’ammissione non rientrano le spese che lo stato anticipa e/o prenota a debito a favore di altra parte ammessa al patrocinio, è un dato letterale normativo come l’istituto dell’ imputazione del pagamento a favore dello Stato è espressamente regolamentato da normativa che presuppone, o meglio condiziona, il recupero nei soli confronti della parte processuale (imputato condannato nel processo penale e parte soccombente nel processo civile) non ammessa.
In materia di recupero delle spese che lo Stato anticipa come più volte, e giustamente, sottolineato dalle direttive ministeriale giustizia “ il provvedimento del magistrato di condanna alle spese rappresenta il titolo per il recupero”.[20]
Provvedimento di condanna alle spese [21] e pagamento delle spese a favore dello Stato [22] sebbene disciplinate nello [e dallo] stesso testo normativo operano su due piani diversi e sono soggetti ad una disciplina del tutto autonoma tale da escludere presunzioni di interdipendenza ovvero di necessari derivazioni l’una dall’altra.
Quindi a meno di espressa modifica normativa gli attuali articoli 110 e 133 tusg nella loro esatta applicazione escludono le ipotesi di recupero nei confronti di parte , imputato o parte processuale, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Esclusione, come già accennato, d’altronde ribadita da , recente, giurisprudenza della Corte di Cassazione [23].
Per i giudici di legittimità “ove l’imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l’imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell’Erario.. “
[1] cfr= circolare ministero giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U “Premesso quanto sopra, si deve rilevare, come appunto evidenziato da alcuni uffici, che non risultano comprese tra le spese indicate dall’articolo 107: le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi. L’architettura normativa sopra sinteticamente richiamata non consente di estendere gli effetti dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell’articolo 107 già citato e pertanto, secondo la legislazione vigente, l’ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall’Ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell’istituto.”
[2] circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U
[3] ai sensi della nota ministeriale giustizia prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005 la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo
[4] “ si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall’Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell’articolo 133….soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l’ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..”Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ. prot. n. 16318, 08.02.2011
[5] il recupero di dette spese è alquanto controversa vedasi in materia il mio lavoro, parte 6-c, reperibile in rete in “ Guida (breve)al recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale
[6] cfr= relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, commento all’articolo 107
[7] circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U DAG 14/04/2015.009943.U
[8] Tribunale di Torino III sezione Penale provvedimento del 10 giugno 2011 nella procedura di appello a giudizio del giudice di pace di Torino.
[9] l’ordinanza in esame giustifica il proprio indirizzo richiamandosi ad una pronuncia di legittimità del marzo 2011.
[10] Gli uffici di cancelleria non sono comunque “vincolati” alle “ sentenze” salvo : a) che l’ufficio stesso non sia parte nel processo art. 2909 codice civile :“ l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” o b) che la decisione giurisprudenziale non sia richiamata in una circolare o nota ministeriale che, in quanto norme interne, vincolano gli uffici.
[11] la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti ha “ peculiari connotati pubblicistici” ( Corte Costituzionale ordinanze nn. 387/2004 e 122/2016
[12] cfr = nota ministeriale giustizia prot.(1)128-1-3/2003(4) del 21 gennaio 2005, “..dalla relazione al testo unico spese di giustizia leggiamo che la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione è costruita come sanzione e, quindi, prescinde da l recupero subordinato alla condanna per spese”.
[13] per tutte Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668/2019
[14]Per ” Spese di Giustizia” si intendono quelle spese che formatosi nel processo, civile e/o penale , a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, trovano regolamentazione , in relazione al loro ammontare e al soggetto che le liquida, generalmente, anche se per particolari spese (ad esempio quelle relative alla registrazione degli atti) non solo, nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2001 n. 115 ( c.d.Testo Unico spese di giustizia) .
[15] articoli 110 e 133 tusg rubricati “pagamento a favore dello Stato” dato normativo di cui non tiene conto la richiamata , sentenza di Torino nell’affermare “…che il disposto del comma 3 dell’art.110 T.U. 15.6.2002 n.115, al di là del dato letterale, debba necessariamente operare nei confronti sia dell’imputato ammesso che di quello non ammesso al patrocinio a spese dello Stato..”
[16] Cort. Cost. ordinanza n 270/2012 sentenza n. 122/2016
[17] cfr = sentenze nn. 270/2012, 81/2017, 97/2019, 47/2020, 80/2020, 1/2021 ; ordinanze n 270/2012, 122/2016, 3/2020
[18] Patrocinio a spese dello Stato regolamentato nella parte III, articoli 74 a 141, del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia) che riunisce e coordina l’intera materia.
[19] Ministero Giustizia DAG.09/02/2011.0017349.U
[20] Ministero della Giustizia prot.0016318 dell’08/02/2011 e DAG.14/04/2015.0099543
[21] nella forma, ex articolo 171 tusg, del decreto disciplinato dagli articoli 70, 82, 83,115,115 bis,116,117, 118, 168,168 bis, 169 tusg
[22] articolo 110 e 133 tusg
[23] Cassazione Penale Sez. 5 nn. 33103/2020 e 31533 /2021, Sez. 7 n. 33365/2021
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