Pegno mobiliare non possessorio. Le novità introdotte dalla legge n. 119/2016

Pegno mobiliare non possessorio. Le novità introdotte dalla legge n. 119/2016

Il decreto legge 59/2016, convertito in legge 30 giugno 2016 n. 119, introduce una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata “pegno mobiliare non possessorio”.

Il nuovo art. 1 del decreto banche prevede che il debitore che concede il pegno resta nella disponibilità dei beni che possono essere utilizzati e trasformati. Il creditore, quindi, non si impossessa del bene mobile che è oggetto della garanzia concessa. D’altro canto il creditore è garantito da adeguate forme di pubblicità.

Preme, quindi, esaminarne le caratteristiche al fine di comprenderne l’effettivo ambito operativo, tenendo in conto che la finalità perseguita dal Decreto è di introdurre misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti.

  1. PEGNO NON POSSESSORIO

In particolare, il comma  1 dell’art. 1 prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono garantire i crediti che gli vengono concessi per l’esercizio dell’impresa costituendo un pegno  non possessorio. Possono, altresì, essere garantiti anche i crediti concessi a terzi.

I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell’ammontare massimo garantito.

Possono formare oggetto del nuovo pegno tutti i beni mobili, purché non iscritti in pubblici registri. Si deve trattare di beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, sia materiali sia immateriali ovvero di crediti derivanti o inerenti all’esercizio dell’impresa. Siffatti beni possono essere presenti o futuri, determinati o determinabili anche semplicemente facendo riferimento ad una categoria merceologica o a un valore complessivo.

La particolarità dell’istituto è che il debitore, salvi diversi accordi con il creditore, può continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell’esercizio della sua attività economica, senza tuttavia mutarne la destinazione economica.

Il mancato spossessamento del bene in favore del creditore segna la principale differenza con il pegno codicistico. Lo spossessamento, infatti,  costituisce nel pegno l’elemento di garanzia inerente l’adempimento dell’obbligazione.

Caratteristiche del pegno ex art. 2801ss. c.c. sono: a. l’accessorietà; b. la specialità; c. la materiale consegna della cosa in favore del creditore. L’accessorietà deriva dal fatto che la garanzia si estingue in conseguenza dell’estinzione dell’obbligazione principale ovvero per inesistenza del credito o nullità o inefficacia del contratto costitutivo della garanzia. La specialità del pegno attiene al suo oggetto, potendo riguardare sempre un singolo, specifico bene.

Infine, il carattere reale del pegno deriva dalla forma di costituzione della garanzia ovvero la materiale apprensione del bene ad opera del creditore, che ne diviene esclusivo disponente. Alla perdita della diretta disponibilità del bene oggetto del pegno consegue l’impossibilità di far valere il diritto di prelazione (art. 2787 c.c.), anche se il creditore potrà esperire l’azione di reintegrazione e l’azione di rivendica (art. 2789 c.c.).

Nel nuovo pegno non possessorio, invece,  il bene resta nella disponibilità del debitore. Costui potrà anche trasformare o alienare il bene mobile ed in tal caso la garanzia si trasferisce al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia.

Il modello su cui si basa questa previsione pare essere quello del pegno rotativo, particolarmente diffuso nella prassi bancaria. Si tratta di un contratto costitutivo di garanzia reale con il quale un soggetto, per ottenere un’anticipazione bancaria o per costituirsi una garanzia per i propri debiti (anche futuri, purché determinabili), offre in pegno strumenti finanziari; una volta scaduto il titolo la banca con il ricavato può acquistare altri strumenti finanziari da sottoporre all’originario vincolo di garanzia reale. La caratteristica del pegno rotativo consiste nella clausola di rotatività, con cui le parti convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente dato in garanzia, senza che questa sostituzione comporti la novazione del rapporto di garanzia e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.

In sede di conversione del decreto è stata aggiunta una disposizione in base alla quale,  se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetti di diversi pegni non possessori, la riscossione del credito spetta a ciascun creditore pignoratizio che dovrà poi restituire al datore della garanzia il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate.

  1. COSTITUZIONE E OPPONIBILITÀ DEL PEGNO NON POSSESSORIO

Il comma 3 dell’art. 1 disciplina la forma del contratto costitutivo del pegno non possessorio, richiedendo la forma scritta ad substantiam. Quanto al contenuto del contratto, esso dovrà indicare il debitore (o il terzo concedente), la descrizione del bene sottoposto a pegno, il credito garantito e l’importo massimo garantito.

Tale contratto potrà essere opponibile ai terzi sole se iscritto nel “registro dei pegni non possessori” tenuto dall’Agenzie delle entrate. L’iscrizione determina il grado della garanzia e consente l’opponibilità del pegno a terzi e nelle procedure concorsuali. Non è invece opponibile il pegno non possessorio a chi abbia finanziato l’acquisto del bene destinato all’esercizio di impresa, garantito dalla riserva di proprietà sul bene medesimo o da un pegno non possessorio.

L’iscrizione ha una durata decennale, salvo rinnovo effettuato prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione dell’iscrizione del pegno dal registro può essere domandata giudizialmente o chiesta, di comune accordo, da creditore e debitore.

  1. RISCOSSIONE DEL CREDITO

Infine, il comma 7 disciplina la riscossione del credito oggetto della garanzia. Al verificarsi dell’evento che consente al creditore di escutere il pegno il creditore, previa intimazione notificata al debitore e all’eventuale terzo concedente, potrà procedere a: a) vendita del bene mediante procedure competitive, stime di esperti indipendenti e pubblicità a garanzia degli interessati, trattenendo il corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita; b) escussione dei crediti fino a concorrenza con la somma garantita quando oggetto del pegno non possessorio sono crediti ovvero il creditore potrà cedere tali crediti, dandone comunicazione al debitore; c) locazione del bene, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito ma solo se ciò sia stato previsto nel contratto costitutivo; d)appropriazione del bene se prevista dal contratto ed a condizione che il contratto di pegno abbia previsto i criteri e le modalità per la determinazione del valore del bene ai fini dell’appropriazione.

In sede di conversione è stata introdotta la disciplina del procedimento per l’opposizione alla riscossione (comma 7bis), quello per procedere materialmente all’escussione del pegno (art. 7ter) e l’eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva (art. 7quater).

Ad ogni modo, in caso di escussione della garanzia il debitore può, entro tre mesi dalla comunicazione del creditore, agire per il risarcimento del danno se sono state violate le modalità previste dal decreto legge sotto il profilo del valore attribuito al bene in sede di appropriazione, vendita e canone di locazione ovvero in caso di escussione o cessione dei crediti.

In caso di fallimento del debitore, in base al comma 8, il creditore potrà procedere solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione. Agli effetti della revocatoria fallimentare (artt. 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267) il pegno non possessorio è equiparato al pegno.

In sede di conversione la Commissione ha inserito una norma di chiusura secondo cui la disciplina del pegno mobiliare non possessorio può essere ricondotta alla disciplina codicistica del pegno per quanto non espressamente previsto.

In conclusione, il nuovo pegno non possessorio è a tutti gli effetti un pegno dove la diversità si sostanzia nel  fatto che il bene oggetto della garanzia non viene sottratto alla disponibilità del debitore.


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