Pensione di reversibilità per superstiti di unioni omoaffettive: il caso alle Sezioni Unite

Pensione di reversibilità per superstiti di unioni omoaffettive: il caso alle Sezioni Unite

Con l’Ordinanza interlocutoria numero 22992 del 21 agosto 2024[1] la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema del diritto alla pensione di reversibilità[2] per il superstite di una coppia omoaffettiva e del diritto alla pensione indiretta per il figlio nato da maternità surrogata nel caso in cui il decesso del genitore si verifichi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016[3] (c.d. legge Cirinnà).

La giurisprudenza di legittimità ha già affermato in altre occasioni che la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta, nella vigenza della disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, a favore del superstite già legato da stabile convivenza con persona dello stesso sesso poi deceduta[4] (Cass. civ., sez. lav., 14 settembre 2021, n. 24694[5]).

Infatti, la legge n. 76 del 2016, all’art. 1, comma 20[6], riconosce espressamente il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia unita civilmente e costituita da persone dello stesso sesso.

Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della citata legge, momento a partire dal quale si riconosce il diritto alla pensione di reversibilità in favore del partner di una coppia omosessuale unita civilmente, si è posta la questione se tale norma sia applicabile retroattivamente e se, quindi, consenta il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità anche in favore del partner superstite di una coppia di fatto per il decesso di uno dei membri prima dell’entrata in vigore della legge.

Sul punto la giurisprudenza risulta da anni contrastante (tra le altre, Sent. n. 659 del 10 aprile 2017, Trib. Milano; Corte di Appello di Milano, Sent. n. 1005/2018). In particolare, si rilevano due orientamenti.

Secondo un primo orientamento la legge non sarebbe applicabile retroattivamente posto che il potere di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità al superstite di coppia omoaffettiva in assenza di matrimonio ovvero unione civile necessiterebbe di un intervento normativo e non potrebbe essere rimessa direttamente alla decisione giudiziale; secondo un diverso orientamento, invece, sarebbe il giudice stesso a poter riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite, facendo applicazione della lettura ampia e ormai costituzionalmente orientata del concetto di famiglia, ispirata all’art. 2 della Costituzione.

La vicenda oggetto del caso che ci occupa origina infatti dal ricorso per Cassazione presentato dall’Inps contro la decisione della Corte d’Appello di Milano di riconoscere la pensione di reversibilità al componente superstite di una coppia omosessuale.

Nello specifico, la coppia, legata da una stabile convivenza, aveva avuto un bambino nato negli Stati Uniti nel 2010 mediante la fecondazione assistita e registrato in Italia come figlio del solo genitore biologico. Nel 2017 veniva trascritta in Italia la sentenza statunitense che accertava la paternità anche del genitore di intenzione, deceduto nel 2015. Il genitore sopravvissuto agiva quindi in via giudiziaria per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità per lui e della pensione indiretta per il figlio. Veniva negato il diritto alla pensione di reversibilità per il genitore superstite in quanto la convivenza era esistita prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà n. 76/2016; inoltre, veniva negata la pensione indiretta in favore del minore considerando il divieto di maternità surrogata esistente in Italia per il contrasto con il principio di ordine pubblico.

Ebbene, il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto e la necessità di una soluzione su un tema così rilevante e delicato porta la Corte di Cassazione, con la citata Ordinanza interlocutoria del 21.08.2024, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., a trasmettere il ricorso alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni:

– se il diritto all’erogazione della pensione indiretta spetti anche al partner superstite di un’unione omoaffettiva, ove il decesso sia intervenuto prima dell’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016;

– se il suddetto beneficio spetti anche al figlio minore della coppia omosessuale, nato a seguito di maternità surrogata, in caso di decesso del genitore intenzionale;

– se il rifiuto opposto dall’INPS al riconoscimento della pensione di reversibilità ai suindicati soggetti e la relativa normativa nazionale configurino una condotta discriminatoria.

Alla luce della pronuncia sopra citata, dunque, spetterà alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pronunciarsi sul tema e statuire se le previsioni attuali, che negano il riconoscimento della pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omoaffettiva che abbia convissuto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili e ai figli delle coppie omoaffettive nati con la maternità surrogata, siano di dubbia costituzionalità.

 

 

 

 

 


[1] Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria numero 22992 del 21 agosto 2024 di rimessione alle Sezioni Unite visionabile qui: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/22992_08_2024_civ_oscuramento_noindex.pdf
[2] La pensione di reversibilità consiste in una prestazione economica di tipo previdenziale erogata dall’Inps, che spetta a parenti di lavoratori dipendenti e autonomi o pensionati che sono deceduti, con posizione previdenziale Inps o già titolari di una pensione erogata dall’Inps. Può aversi pensione “di reversibilità” (diretta) oppure “indiretta” a seconda della diversa tipologia di trattamento. Si ha pensione di reversibilità nel caso in cui il soggetto deceduto era già titolare di una pensione (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata, di invalidità, di inabilità) oppure, se ne aveva già maturato il diritto. Si ha pensione indiretta laddove, invece, il soggetto deceduto non era titolare di alcuna pensione ma abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre anni  nel quinquennio precedente la data del decesso. I presupposti si ritrovano nella circolare n. 185/2015 recante le linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903. Rif. in Altalex.com
[3] Legge 20 maggio 2016, n. 76 c.d. “legge Cirinnà” recante il titolo «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze». Con l’entrata in vigore della citata legge, alla regolamentazione della famiglia basata sul matrimonio tra due soggetti di sesso diverso (art. 29 Cost., art. 79 ss. c.c.), è stata affiancata una nuova espressione di formazione sociale: le unioni civili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso (art. 1, commi 1-35, l. n. 76/2016), nonché la regolamentazione normativa delle coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali (art. 1, commi 36-65, l. n. 76/1016) e il concetto di famiglia si è ampliato ed ispirato alla normativa di cui all’art. 2 Cost.
[4] Rif. C. Schena, https://giuricivile.it/diritti-previdenziali-coppie-lgtb-sezioni-unite/, 2024.
[5] Rif. in https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2021/09/Cassazione_2021_24694.pdf. Nel caso di specie, il partner superstite di un architetto deceduto prima dell’entrata in vigore della legge n. 78 del 2016, che riconosce la pensione di reversibilità alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, aveva agito in giudizio per ottenere l’applicazione retroattiva della legge. La Corte d’appello gli aveva riconosciuto la pensione di reversibilità, invocando l’art. 2 Cost. La Cassazione annullava tuttavia la sentenza della Corte d’appello, in base al principio d’irretroattività delle leggi, escludendo altresì un contrasto diretto della normativa vigente con l’art. 2 Cost.
[6] Rif. in https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2019/pensione-reversibilita-partner-superstite-coppia-di-fatto.pdf

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Sofia Giancone

Avvocato del Foro di Roma / Dottoranda di ricerca in Diritto Privato - Università di Roma "Tor Vergata"

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