Pensioni: nessuna restituzione delle somme percepite in buona fede
Un Tema di attuale e rilevante interesse è quello inerente casi di richieste indebite di restituzione di somme della pensione percepita ed avanzate dall’Ente Erogatore, richieste queste che talora possono, tra i vari casi, essere anche conseguenza di errori di calcolo compiuti dall’Ente Erogatore nelle riliquidazioni della pensione stessa, di talchè, per le rilevanti conseguenze che si verificano a carico del pensionato con grave pregiudizio e nocumento economico, possono ritenersi infondate ed illegittime.
Orbene, la più recente giurisprudenza getta luce sul tema. In particolare, dapprima va rilevato come secondo L’art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1986, qualora siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, l’Ente Erogatore non può richiedere il recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.
Un principio questo ribadito dall’art. 13 della legge 412/1991 secondo il quale: Le disposizioni di cui all’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Pertanto, si evidenzia come la norma summenzionata vada intesa nel senso che la sanatoria prevista opera a favore delle somme corrisposte in base ad un provvedimento che sia viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’Ente Erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.
Sulla scia di tali disposizioni normative la giurisprudenza ha ribadito tale principio con la recente sentenza n. 482/2017 con cui la Cassazione ha precisato che, secondo il principio generale ex art. 52 L. n. 88/1989, “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato“.
Pertanto, sulla base dei summenzionati orientamenti giurisprudenziali e normativi, qualora alcun dolo sussista a carico del fruitore della prestazione pensionistica, si possono a tutti gli effetti ritenere infondate ed illegittime le richieste di restituzione avanzate dall’Ente Erogatore.
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Roberta Scetti
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