Per chi trasgredisce le regole di contenimento Anticontagio Covid-19, solo una multa fino a 3000 euro
I più refrattari all’osservanza delle ormai note regole ai tempi del Coronavirus potranno tirare un respiro di sollievo, perchè chi viola dette regole che vietano gli spostamenti fuori dal territorio di residenza o domicilio se non necessari, comprovati da motivi di lavoro o urgenti motivi essenziali, di salute o alimentari andranno incontro solo ad un illecito amministrativo; diverso nel caso in cui il trasgressore sia contagiato risultante positivo al tampone e in quarantena obbligatoria domiciliare che imprudentemente e scioccamente violi le prescrizioni della quarantena obbligatoria mettendo a rischio l’incolumità altrui oltre che la propria che rischierà l’arresto o un’ammenda.
Si evince dall’ultimo D.l. del 25 marzo 2020 n.19 pubbl. in Gazzetta ufficiale il 25 marzo 2020 n.79) ed entrato in vigore il giorno successivo ( 26 marzo 2020) intitolato: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il governo, allo scopo di porre un argine il più possibile incisivo per fermare la pandemia com’è stata definita dall’Oms l’11 marzo scorso [1] stante la natura di questo virus per cui non esiste ancora un vaccino, negli ultimi giorni si è trovato ad emanare diversi decreti e DPCM, con l’applicazione di misure via via più restrittive su tutto il livello nazionale. I provvedimenti provano a mettere ordine e soprattutto a stabilire una volta per tutte un impianto sanzionatorio incisivo e deterrente per i trasgressori delle regole di contenimento e distanziamento sociale che interessano, pur sembrando una banalità, ma è sic et simpliciter la realtà, tutta la popolazione.
Si evince pertanto all’art. 4 così rubricato: “Sanzioni e controlli” la depenalizzazione delle trasgressioni, fermo restando la clausola di salvaguardia, (“Salvo che il fatto costituisca reato”), ovvero, “il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 1, ovvero dell’art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una multa di 400 a 3000 euro” e, non si applicano più le pene edittali di cui all’art. 650 c.p. evitando in questo modo, forse di intasare le procure già oberate di lavoro e di arretrati, che nel prossimo futuro presenteranno il conto, una volta finita questa tragedia umana.
Ne consegue che sarà applicabile, come avviene per le trasgressioni del codice della strada, la legge 689/81 e si applicheranno i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta.
Tali sanzioni per le violazioni sono irrogate dal Prefetto.
Inoltre, le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, a tutti questi procedimenti si applicano l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Peraltro, al comma quinto il legislatore ha poi stabilito l’aumento della sanzione amministrativa fino a un terzo in caso di reiterata violazione della medesima disposizione.
Al comma 6 si stabilisce inoltre che salvo che il fatto costituisca il più grave reato contro l’incolumità pubblica, in particolare il delitto di pericolo e colposo contro la salute pubblica di cui all’ art. 452 c.p. (Libro II. titolo VI capo III del COD. PEN.) e, comunque un più grave reato, alla violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), si applicherà il testo unico delle legge sanitarie, ovvero il regio decreto 27 luglio 1934 n.1265 che punisce all’art. 260 chi contravvenendo “ad un ordine legale dato per impedire l’invasione e la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo, modificato dal comma 7 del decreto legge in questione, ove le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000 sono state sostituite dalle seguenti: “con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5000 euro”.
Per l’esecuzione delle misure di cui al decreto legge è competente il Prefetto sentito il Ministro dell’interno per il tramite delle forze di polizia e ove occorrenti delle Forze dell’Ordine sentiti i comandi territoriali. Al personale delle forze dell’ordine impegnato nel fare ottemperare le prescrizioni è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale (comma 8 dell’art.4).
[1] https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19—12-march-2020
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