Per la revoca dell’assegno divorzile non è sufficiente la stabile frequentazione del coniuge beneficiario con un nuovo partner

Per la revoca dell’assegno divorzile non è sufficiente la stabile frequentazione del coniuge beneficiario con un nuovo partner

La stabilità della frequentazione è cosa diversa dal vivere stabilmente nella stessa casa. In assenza di coabitazione deve essere provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche”.

Cass. civ.,  Sez. I, sent. 10 giugno 2024, n. 16051

Che cos’è l’assegno divorzile

Quando uno dei due coniugi non ha mezzi adeguati per il proprio sostentamento o, in ogni caso, non può procurarseli per ragioni oggettive, il Tribunale dispone l’obbligo per il coniuge cosiddetto “forte” di somministrare a favore dell’altro un assegno periodico.

Tale previsione è contenuta nell’art. 5, comma 5, della Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio).

Per decidere se e in quale misura un coniuge debba versare un assegno all’altro, il Tribunale deve tenere in considerazione le condizioni economico-patrimoniali-reddituali dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché la durata del matrimonio.

Secondo la giurisprudenza pressoché unanime, la funzione dell’assegno divorzile è assistenziale, perequativa e compensativa.

In particolare, l’assegno di divorzio ha la finalità, oltre al resto, di compensare lo squilibrio economico esistente tra i coniugi, squilibrio derivante della rinuncia di uno dei due alla propria attività lavorativa per dedicarsi alle esigenze e alle necessità della famiglia.

La stabile relazione e la convivenza more uxorio con un nuovo partner quali possibili presupposti per la revoca dell’assegno divorzile: il caso

Tizio depositava reclamo in Corte d’Appello per chiedere la modifica del provvedimento emesso dal Tribunale.

Il Tribunale, infatti, aveva rigettato la richiesta dell’uomo di revoca dell’assegno divorzile già disposto in favore della ex moglie.

La Corte d’Appello respingeva il reclamo sostenendo che, nonostante Tizio avesse dato prova della frequentazione della ex moglie con un altro uomo, tale frequentazione non aveva le caratteristiche di convivenza familiare connotata da un comune progetto di vita e dalla assunzione di obblighi economici e assistenziali che possano far venire meno l’obbligo dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge, assegno la cui natura compensativa rimane invariata (nel caso di specie, la ex moglie si era occupata della famiglia per oltre 20 anni).

Tizio, a quel punto, ricorreva, indicando quattro motivi, avanti la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 16051 del 10 giugno 2024, dichiarava inammissibile il ricorso.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza in questione, afferma che la stabilità della frequentazione di uno dei due ex coniugi con un nuovo partner è cosa diversa dal vivere stabilmente insieme.

Pertanto, ai fini della revoca dell’assegno divorzile percepito dal coniuge che ha intrapreso una nuova relazione, deve essere rigorosamente provata, in assenza di coabitazione, la sussistenza di un progetto di vita con il nuovo partner da cui discendano reciproche contribuzioni economiche.

Inoltre, la Suprema Corte, sempre con la medesima sentenza, ha ribadito che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente le risultanze processuali, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato tutte le prove nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intenda fondare il proprio convincimento.


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