Pubblicato 12 May 2022 | by Dott.ssa abilitata all'esercizio della professione forense Alessandra Paglione | in Penale
Per la vittima di stalking il gratuito patrocinio è automatico
La sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 28 aprile 2022 n. 16272 chiarisce che la vittima di stalking ha diritto ad essere ammessa al patrocinio gratuito a prescindere dai limiti reddituali.
Nel caso in esame, una donna, dopo aver sporto denuncia per il reato di stalking, inoltrava la richiesta per essere ammessa al patrocinio gratuito a spese delle Stato. La donna, costituitasi parte civile nel procedimento penale intrapreso per il reato di stalking di cui all’art. 612-bis c.p., vedeva rigettarsi la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Tale decisione veniva impugnata innanzi alla Corte di Cassazione per lamentare la violazione degli articoli 75, 76, 79 e 112 del D.P.R. n. 115/2002.
Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n.115/2002 può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
Il comma 4-ter dell’art. 76 del D.P.R. n.115/2002 prevede che la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto.
Nel caso in esame trattandosi del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. vi è la possibilità di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, a prescindere dal reddito. Di conseguenza i soli requisiti per l’ammissione della domanda consistono nella produzione dei nominativi dei componenti del nucleo familiare del richiedente e dei relativi codici fiscali, non occorrendo, invece, come richiesto dalla Corte di Appello anche l’ISEE relativa alla situazione reddituale dell’istante.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati indicati nella norma a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il fatto di rivestire tale qualifica, a prescindere dalle condizioni di reddito che non devono essere oggetto di dichiarazione o attestazione ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 115/2002. [1]
Appare necessario sottolineare che la Corte Costituzionale ha affermato che per le vittime dei reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking è garantito il gratuito patrocinio indipendentemente dal reddito e dalla situazione economica. [2]
Con la sentenza costituzionale tale obbligatorietà del gratuito patrocinio viene sancita in modo definitivo in quanto tale valutazione è del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della discrezionalità da parte del legislatore.
Da tempo, il giudice di legittimità ha chiarito che il termine “può” di cui all’art. 76, comma 4-ter, D.P.R. n.115/2002 deve essere inteso come dovere del giudice di accogliere l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel caso in cui venga presentata dalla persona offesa vittima di reato.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dalla persona offesa in quanto fondato e ribadisce che in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76, comma 4-ter, D.P.R. n.115/2002, la persona offesa da uno dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo. [3]
In questo caso non occorre, come richiesto dalla Corte di Appello, la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, la copia dei documenti di riconoscimento dei membri del nucleo familiare del richiedente, l’autocertificazione che attesti l’iscrizione del difensore nel registro del gratuito patrocinio, in quanto trattasi di un elenco pubblico verificabile dal giudice e l’attestazione ISEE della richiedente.
Appare quindi evidente che tale previsione legislativa è frutto di una scelta politica di indirizzo politico-criminale con l’obiettivo di offrire un sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla natura particolare dei reati di cui è vittima e con la finalità di incentivare le denunce e far emergere la verità.
[1] Cass., Sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 13497 – Cass., Sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 52822;
[2] C. Cost., 11 gennaio 2021, n. 1;
[3] Cass. Pen., Sez. IV, 28 aprile 2022, n. 16272
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