Per una sola insufficienza non si può bocciare

Per una sola insufficienza non si può bocciare

I tempi che corrono sono decisamente cupi, considerato quanto si verifica giornalmente in territorio Europa orientale, oltre – ovviamente – alla diffusione di talune nuove varianti del Covid-19 (problema posto in secondo piano dall’attuale Esecutivo).

La ciliegina sulla torta di questa situazione pressoché ardua è rappresentata dal fatto che persino nelle scuole, ove lo studente dovrebbe apprendere (almeno) i rudimenti della legalità, taluno si dimostra fin troppo avvezzo ad abusare della posizione ricoperta: ciò vale soprattutto per qualche docente che, non conoscendo in modo approfondito le disposizioni cui è tenuto ad attenersi, crede d’essere legittimato ad assumere decisioni quasi alla carlona, il cui scotto è pagato, com’è ovvio, proprio dagli alunni.

Poco più di un mese fa, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, ha accolto il ricorso proposto dall’alunna di un Istituto superiore, che dolevasi di esser stata respinta per aver riportato un voto inferiore alla sufficienza in una sola materia, senza un’adeguata motivazione [1] da parte del Consiglio di Classe (sent. 1295 del 3 ottobre 2022).

A supporto della propria tesi, la giovane studentessa ha rappresentato al Collegio di essersi alacremente impegnata per colmare le gravi lacune riportate all’esito del primo scrutinio, raggiungendo i sei decimi in tutte le discipline, eccetto la lingua e letteratura italiana: in una situazione del genere, come noto, la normativa di settore prevede la sospensione del giudizio (art. 4, comma VI, D.P.R. n. 122/2009).

Inoltre, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente, la scuola era venuta meno all’obbligoex lege sancito, di attivare i corsi di recupero (D.M. n. 80/2007), né tantomeno si era curata di interagire con la famiglia dell’iscritta, come impone l’art. 29 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009 [2].

In virtù della palese irragionevolezza, nonché della carenza di motivazione connotanti il provvedimento assunto dal Consiglio di Classe (non si era, cioè, provveduto ad una minuziosa illustrazione dei motivi che ostavano alla promozione), la domanda spiegata dall’alunna – la cui media complessiva superava il sei e mezzo – è stata dichiarata fondata dal Collegio barese, che l’ha, pertanto accolta.

 

 

 

 

 

 


Note:
[1] In totale spregio all’art. 3 della L. n. 241 del 1990.
[2] Ai genitori della malcapitata ragazza era stato, nelle more, precluso l’accesso al registro elettronico.

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Adriano Javier Spagnuolo Vigorita

Laureato in giurisprudenza con una tesi sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro secondo la disciplina del Jobs Act (relatore il prof. Francesco Santoni), Adriano Spagnuolo Vigorita (noto anche con il soprannome di "Javier") ha iniziato il suo percorso forense in seno ad un rinomato studio legale napoletano, ove ha sviluppato le proprie capacità di ricerca e, contestualmente, incrementato le conoscenze giuridiche acquisite, con particolare riguardo al diritto civile e del lavoro. Si occupa attualmente della cura di liti giudiziali e stragiudiziali nelle cennate materie e, dal 20 gennaio 2022, è pienamente abilitato all'esercizio dell'avvocatura, professione dei suoi avi. Parla fluentemente l'inglese ed il tedesco, appresi durante le sue numerose esperienze all'estero, ed è in grado di comprendere la lingua spagnola.

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