Permessi studio? Non per il lavoratore-studente fuori corso

Permessi studio? Non per il lavoratore-studente fuori corso

Sempre più frequentemente capita che studenti – per lo più universitari – trovino un impiego lavorativo utile a sostenere, tra l’altro, i costi degli studi dagli stessi intrapresi o che, viceversa, i lavoratori decidano di tornare a studiare, anche e soprattutto per questioni di opportunità in termini di crescita professionale oltre che personale.

I permessi studio tra Statuto dei Lavoratori e CCNL di categoria

Ebbene, la Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), all’articolo 10, prevede alcuni diritti per i “lavoratori-studenti”, quali il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi di studio e la preparazione agli esami, il diritto a non eseguire prestazioni di lavoro straordinario né durante i riposi settimanali, il diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti; il tutto dietro produzione al datore di lavoro delle certificazioni eventualmente richieste.

La previsione di cui all’articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori è, all’evidenza, una previsione di carattere generale, la quale trova specificazione nei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

Permessi studio e lavoratori-studenti fuori corso: il recente intervento della Corte di Cassazione

Proprio in tema di permessi studio si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 19610 del 18.09.2020.

In particolare, il caso affrontato nella pronuncia in questione riguardava la pretesa del lavoratore-studente di vedersi riconosciuto il diritto a godere di permessi straordinari e retribuiti per motivi di studio, anche oltre la durata prevista dal corso di studi cui era iscritto.

Ebbene, la Suprema Corte ha, sul punto, introdotto il proprio iter logico-giuridico richiamando proprio l’articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori e l’interpretazione dello stesso fornita già in una risalente pronuncia di legittimità, secondo cui tale norma debba essere intesa “nel senso che quel diritto spetta a tutti i lavoratori che intendono dedicarsi allo studio per conseguire la possibilità di affrontare, senza remore di carattere economico, gli esami, per ottenere titoli riconosciuti dall’ordinamento giuridico statale […]” (così Cass. n. 52/1985).

Partendo da tale principio, la Corte ha evidenziato che il CCNL di categoria (nel caso di specie, il CCNL Federcasa), prevedesse condizioni migliorative per il lavoratore-studente rispetto alla generale previsione contenuta nello Statuto dei Lavoratori, ritenendo, in tale contesto, corretta in termini di sostegno del “diritto allo studio senza comprimere eccessivamente il diritto del datore di lavoro alla prestazione”, l’interpretazione della norma contrattuale fornita dal Giudice di merito, il quale ha posto l’accento sulla prevista “frequenza” di corsi di studi universitari.

In particolare, tale attività (la “frequenza”) doveva ritenersi chiaramente riservata ad un numero delimitato di anni, vale a dire gli anni coincidenti con la durata legale del percorso di studi intrapreso, in conformità, peraltro, all’orientamento della Corte di Cassazione in tema di generale diritto allo studio, che ha “introdotto temperamenti al suo esercizio nell’ambito del rapporto di lavoro”.

Invero, la sentenza n. 19610/2020 in esame, richiama il principio secondo cui “in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., la norma contrattuale, che prevede la possibilità per il lavoratore di usufruire di permessi studio, va interpretata nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria” (così Cass. 10344/2008).

In definitiva, il ricorso promosso dal lavoratore-studente, con la sentenza n. 19610/2020 è stato rigettato dalla Corte di Cassazione, la quale ha sancito il principio secondo cui il diritto ai c.d. permessi studio debba essere riconosciuto al lavoratore-studente limitatamente alla durata legale del corso di studi scelto ed intrapreso ma non anche agli ulteriori anni di cui il soggetto che si è reso “fuori corso” avrà bisogno per conseguire l’anelato titolo di studio.


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Giorgia Geremicca

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