PERMESSO DI SOGGIORNO: legittimo il diniego di fronte alla commissione di reati gravi
T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, Sent., 16 giugno 2015, n. 689
a cura di Giacomo Romano
Ai sensi dell’art. 4, L. 30 luglio 2002, n. 189 la commissione da parte dell’extracomunitario di reati di particolare gravità e la conseguente condanna penale comportano un automatico impedimento al rinnovo del suo permesso di soggiorno, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza, ai fini della permanenza in Italia, del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero.
Fatto
La Questura di Rovigo denegava al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato evidenziando la pericolosità sociale del richiedente, così come derivante dall’avvenuta condanna dello stesso, anche in sede di appello, per reati in materia di stupefacenti.
Lo straniero proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego.
La decisione
I giudici veneziani, nell’affermare il principio di cui in massima, hanno evidenziato come i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno sono i medesimi, giusto il combinato disposto degli artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel caso di rinnovo dello stesso.
Tanto premesso, il T.A.R. ha rilevato la legittimità del provvedimento della Questura soprattutto nel richiamare la condanna subita, in rapporto al reato commesso ed alla mancata prova di un reale inserimento sociale, tenuto conto altresì del fatto che il reato veniva commesso quando il cittadino extracomunitario risultava regolarmente soggiornante in Italia.
Per i giudici, i reati ascritti allo straniero, rientrano fra quelli individuati espressamente dall’art. 4 c. 3 del D.lgs. 286/98 come impeditivi ex sé dell’ingresso e quindi della permanenza del ricorrente in territorio italiano.
Pertanto, il provvedimento ha preso in particolare considerazione la condotta che ha portato alla irrogazione della condanna inflitta ed ha concluso in senso sfavorevole al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno, proprio valutando l’entità della pena inflitta, il tipo di reato commesso, nonchè la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza.
Per approfondimenti sul tema vedasi anche:
Per la prova d’italiano: Permesso di soggiorno. Prove d’esame di lingua italiana per soggiornanti di lungo periodo.