Sanzioni ai pescatori: illegittime le esclusioni dal FEAMP
L’Europa ha istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) al fine di sostenere finanziariamente gli operatori che rispettano le norme della politica comune della pesca (PCP) e scoraggiare coloro che praticano la pesca illegale mediante l’esclusione dal Fondo.
La pesca INN, infatti, costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune della pesca e gli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani.
La normativa europea prevede, allora, che ad un peschereccio impegnato nella pesca INN e che, dunque, commetta una infrazione grave sia impedito di partecipare al FEAMP per un periodo di tempo determinato.
Nel caso affrontato, il MIPAAF – PEMAC IV aveva archiviato l’istanza di ammissione al FEAMP presentata da un peschereccio di Procida in esercizio con il sistema strascico poiché lo stesso, qualche tempo prima, aveva esercitato la pesca professionale in zona non consentita, vale a dire entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa.
Gli Uffici Ministeriali, infatti, ritenevano che tale condotta configurasse automaticamente una infrazione grave comportante, come tale, l’esclusione dal beneficio economico.
Proposto il ricorso, il T.A.R. Napoli ha subito accolto l’istanza cautelare avanzata confermando che <<…le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, in particolare con riferimento alla dedotta violazione del principio di proporzionalità […] che non sembra lasciare spazio ad automatismi esclusivi…>>.
In particolare, l’avv. Giacomo Romano ha evidenziato che l’infrazione contestata non potesse essere aprioristicamente considerata come “grave” solo ed esclusivamente sulla base della sua corrispondenza con la fattispecie di cui al Regolamento europeo in materia.
Il T.A.R. Napoli, con sentenza definitiva del 5 dicembre scorso, ha poi ritenuto <<…che la censura meriti accoglimento, in quanto la ricostruzione normativa evidenzia come non possa affermarsi che l’infrazione sia automaticamente “grave” […] essendo necessaria una valutazione in concreto della autorità competente della Stato membro…>>, che nella specie non risultava effettuata né dalla Guardia di Finanza né dalla Capitaneria di Porto le quali si erano limitate alla sola applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L. 4 del 2012 sequestrando il pescato e assegnando punti alla licenza di pesca.
Il Tribunale partenopeo ha, dunque, avallato la tesi dell’avv. Romano secondo cui la normativa italiana <<…è correlata automaticamente a sanzioni tipizzate e influisce solo sull’attribuzione del punteggio per la determinazione delle sanzioni accessorie della sospensione e revoca definitiva della licenza di pesca, sì che incide unicamente sull’attribuzione del punteggio per la determinazione delle sanzioni accessorie della sospensione e revoca definitiva della licenza di pesca…>>.
Del resto, al peschereccio era stata già comminata una sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 (quattromila) con consequenziale assegnazione di punti 6 alla licenza di pesca e, dunque, l’esclusione dal FEAMP è apparsa una misura decisamente sproporzionata, anche alla luce dei principi europei in materia.
“Si tratta di una vittoria significativa per il nostro Studio – ha dichiarato l’avv. Giacomo Romano – da tempo apertamente schierato al fianco dei pescatori. Una sentenza che rappresenta indubbiamente una grande opportunità di tutela per tutti gli operatori del mare ingiustamente e quotidianamente vessati da Amministrazioni spesso poco attente alle esigenze dei pescatori, soprattutto in questa delicata fase economica”.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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