PIGNORAMENTO: come fare la ricerca telematica dei beni
Ecco come si fa la nuova ricerca telematica dei beni da pignorare.
L’istanza
Per le procedure successive al 27 giugno 2015, qualsiasi creditore (anche se ha semplicemente notificato il precetto, ma non ha ancora avviato, in precedenza, altri atti di esecuzione forzata) può fare istanza al Presidente del Tribunale per essere autorizzato alla ricerca telematica dei beni del debitore da parte dell’ufficiale giudiziario.
L’istanza può essere proposta decorso il termine per l’adempimento indicato nel precetto (ossia dopo 10 giorni dal ricevimento del precetto stesso da parte del debitore), ma neanche prima dei suddetti 10 giorni dalla notifica e, comunque, non oltre 90 (termine dopo il quale il precetto “scade”).
Se, tuttavia, vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.
Il nuovo pignoramento presso terzi. Con CD-ROM
Allegati
Per presentare la richiesta è sufficiente allegare:
- copia fotostatica del titolo esecutivo;
- il precetto ritualmente notificato esibendo gli originali in Cancelleria.
L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria nonché di quella certificata (Pec) e, infine, il numero di fax del difensore.
L’ufficiale giudiziario
L’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e in particolare solo all’anagrafe tributaria e all’anagrafe dei conti correnti o, anche detta, dei rapporti finanziari (a partire, infatti, dal 21 agosto 2015, è soppresso ogni riferimento alle banche dati alle quali le pubbliche amministrazioni possono accedere e al pubblico registro automobilistico).
L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Se vi è pericolo nel ritardo il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Ricerca eseguita personalmente dal creditore
Se le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti, il creditore può essere autorizzato a consultare personalmente le banche dati telematiche.
A partire dal 21 agosto 2015, tale disposizione si applica limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, incluso l’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, sino al loro inserimento nell’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario.