Planet hearth first: i delitti ambientali alla luce del disegno di legge “Terra Mia”

Planet hearth first: i delitti ambientali alla luce del disegno di legge “Terra Mia”

Gli ecoreati che hanno contraddistinto la pressoché totalità dell’ultimo trentennio italiano, hanno dato frutto al disegno di legge “Terra Mia”, noto cavallo di battaglia dell’odierno Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.[1]

Solo nel 2019 si sono consumati più di 28mila illeciti ambientali, soprattutto nel campo dello smaltimento dei rifiuti, ed è stata confermata su più fronti la correlazione fra la devastazione ambientale ed il picco di determinati tumori registratosi nei territori a rischio.[2]

Orbene, attraverso i 32 articoli contenuti nel disegno di legge in questione, si mira principalmente ad irrobustire le sanzioni penali e ad intensificare i controlli, agendo maggiormente nelle zone in cui si opera dietro l’opacità della criminalità organizzata[3], premiando invece le imprese che agiscono nel rispetto della legge.

Attraverso la rinnovazione di specifiche disposizioni del Codice di rito penale (si faccia riferimento al Titolo VI-bis), del Decreto Legislativo n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle società e degli enti) e del Decreto Legislativo n. 152/06 (Norme in materia ambientale), meglio conosciuto come Testo Unico dell’Ambiente, il disegno di legge si prefigge l’obiettivo di garantire una maggior efficacia alla tutela in campo ambientale avendo avuto, quest’ultima, notevoli ripercussioni anche sul diritto alla salute dei cittadini[4].

Più precisamente, il disegno di legge “Terra Mia” va ad incidere notevolmente su diversi articoli del Testo Unico dell’Ambiente, a partire dall’art. 255 comma 1[5]. Il fattore principale del degrado ambientale dell’ultimo trentennio è stato sicuramente il fenomeno dell’abbandono di rifiuti (ex art. 255 comma 1), che ha reso le aree dove avvengono gli abbandoni, delle vere e proprie discariche abusive.

Per far fronte a questo dilagante problema, il disegno di legge intende sostanzialmente modificare l’articolo su due fronti: in primis c’è l’intento di porre la fattispecie dell’abbandono di rifiuti da parte di privati nel novero dei reati contravvenzionali e non più in quello degli illeciti amministrativi ed in secondo luogo le pene ivi previste per il reato in questione si concretizzeranno alternativamente nella detenzione da 3 mesi ad 1 anno o in un’ammenda che va da 2.600 a 26.000 euro.

È prevista, altresì, la modifica nonché l’ampliamento della disciplina inerente alla combustione illecita di rifiuti, sancita e punita ex art. 256-bis del d. lgs. n. 152/2006. Il disegno di legge prevedrebbe l’estensione dell’applicabilità dell’articolo anche qualora i rifiuti venissero depositati in aree o impianti privatizzati o riposti negli appositi cassonetti.

L’articolo in questione assume un’importanza primaria. Fu introdotto con la L. 8 febbraio 2014, n. 6, di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientale e industriale ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”), in ragione della pratica, tristemente diffusa, di smaltire i rifiuti attraverso roghi le cui esalazioni nocive contribuiscono ad accrescere il pregiudizio per l’ambiente e per la salute degli abitanti[6], venutasi a creare nella Regione Campania e specificamente all’interno della zona compresa fra le province di Napoli e Caserta, meglio nota come “Terra dei fuochi”.

Oltre a quanto già detto e alla stregua di quanto attualmente previsto dall’art. 256 comma 3 del d. lgs. 152/2006[7], verrà altresì inasprito l’iter di reintegrazione del possesso per il titolare della zona nella quale sia stata posta in essere da un terzo l’attività di discarica abusiva. Il possessore, per poter “riacquistare” il possesso dell’area posta sotto sequestro o confisca dall’autorità competente, dovrà dimostrare di essersi comportato in buona fede, di non aver tratto utilità dall’attività illecita posta in essere dal terzo nonché di aver agito adottando diligentemente ogni tipo di accorgimento utile ai fini di evitare l’impiego dei propri beni nell’attività.

In tal caso, per l’esercizio di una discarica abusiva verranno inasprite le pene. Sarà prevista la reclusione da uno a tre anni (quando attualmente le pene previste vanno da sei mesi a due anni) nonché multe da 5mila a 25mila euro (oggi la multa oscilla dai 2.600 ai 26mila euro). Inoltre, qualora la discarica abusiva fosse stata creata ad hoc per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena detentiva andrà dai tre ai sei anni e le multe da 25mila a 100mila euro.

C’è da sottolineare, però, che il disegno di legge “Terra Mia” mira soprattutto ad ampliare il novero dei reati ambientali di cui potranno esser ritenuti responsabili gli enti ex d. lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle società e degli enti).

La responsabilità degli enti, trattata ampliamente all’art. 25-undecies del decreto legislativo 231[8], verrà ampliata notevolmente giacché essi potranno rispondere per i reati di incendio boschivo (ex art. 423-bis), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (ex art. 452-ter), di impedimento del controllo (ex. art. 452-septies), di omessa bonifica (ex art. 452-terdecies) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 452-quaterdecies).

Riguardo il codice di rito penale ci sono state correzioni in grado di ampliare l’ambito di applicabilità della confisca cosiddetta “allargata” o “per sproporzione”, ex art. 240-bis c.p., per i reati di inquinamento ambientale (ex 452-bis), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientali (ex 452-ter), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (ex 452-sexies) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex 452-quaterdecies).

Inoltre, gli interventi correttivi del disegno di legge hanno riguardato altresì la previsione dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi, quale pena accessoria per imprese o persone giuridiche (ex art. 32 c.p.), qualora venisse pronunciata una condanna per i reati di inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Altresì è stata prevista un’ipotesi applicativa speciale all’art. 452-quinquiesdecies[9] (concernente l’autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente) in caso di condanna per i reati ex artt. 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-sexies.

Verrà inoltre prevista come pena accessoria l’incapacità di cui all’art. 32-quater c.p., meglio conosciuta come incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, per i reati di cui agli artt. 452-ter e 452-terdecies c.p.

Le trasformazioni più salienti riguardano sicuramente l’intero Titolo VI-bis[10] del codice di rito ed in particolare la sanzione ivi prevista per il reato di cui all’art. 452-bis c.p.[11] che, con l’ausilio del disegno di legge, risulterà essere in grado di agire in due modi distinti.

In primis, si è mirato a trasformare la circostanza di cui al comma 2 (aver commesso il fatto all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o naturali protette) in un’aggravante ad effetto speciale con il conseguente inasprimento della sanzione da un terzo sino alla metà della pena base.

In secundis, al comma 2 è stata introdotta un’aggravante ad effetto speciale in grado di aumentare la pena da un terzo a due terzi in caso di deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un sito protetto.

Altresì risulta esser stato emendato anche il delitto di disastro ambientale poiché il disegno di legge, oltre ad aver modificato l’aggravante di cui al comma 2 nello stesso modo in cui è stato fatto con l’art. 452-bis c.p., si è prefissato di cancellare la cosiddetta clausola di riserva prevista nell’art. 452-quater c.p. sicché la parte dell’art. 452-quater del codice di rito penale che recita “Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, Chiunque […]” è sostituita dalla seguente: “Chiunque”.[12]

Con riferimento ai precisi scopi che si intendono perseguire attraverso il disegno di legge sinora analizzato, si coglie sin da subito l’intento del Legislatore di salvaguardare una molteplicità di aree ambientali considerate a rischio al fine di evitare il propagarsi di innumerevoli traffici monetari portati avanti dalla criminalità organizzata. A tal proposito risulta infatti essere una novità di estrema importanza la modifica prevista per il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione del 2011, nel quale si cercherà di annoverare l’ambiente tra i beni giuridici rilevanti da tutelare.

 

 

 


[1] Petruzzelli M. O., La terra dei fuochi: Disposizioni penali in tema di gestione illecita dei rifiuti Volume 4 di Scienze penalistiche, Key Editore, 2015
[2] Forte IM, Indovina P, Costa A, et al. Blood screening for heavy metals and organic pollutants in cancer patients exposed to toxic waste in southern Italy: A pilot study. J Cell Physiol. 2019;1–10. https://doi.org/10.1002/jcp.29399
[3] Giangrande A., MAFIOPOLI PRIMA PARTE: MAFIA QUELLO CHE NON SI OSA DIRE. L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo, Antonio Grangrande, 2020, pp. 512 ss
[4] Romeo S., L’acciaio in fumo: L’Ilva di Taranto dal 1945 a oggi, Donzelli Editore, 2019
[5] Secondo l’attuale art. 255 co. 1 del Testo Unico dell’Ambiente, che il disegno di legge “Terra Mia” si prefigge di emendare, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
[6] Ruga Riva C., “Il decreto Terra dei fuochi: un commento a caldo …” in lexambiente.it
[7] Ex art. 256 co. 3 d. lgs. 152/2006 “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
[8] https://www.codiceappalti.it/dlgs_231_2001/art__25-undecies_reati_ambientali/6323
[9] Art. 452-quinquiesdecies. – (Equiparazione dell’autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione). – In relazione ai reati previsti dal presente titolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’autorizzazione in mate- ria ambientale, ottenuta illecitamente, e` equi- parata alla mancanza di autorizzazione».; https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/237591.pdf
[10] Pisani N., Cornacchia L., Barresi F., Il nuovo diritto penale dell’ambiente Volume 28 di Le riforme del diritto italiano, Zanichelli, 2018
[11] L’articolo è stato inserito dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015. Secondo quanto sancito dall’attuale art. 452-bis, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
[12] Ex art. 452-quater c.p.: Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente […]”

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