PMI in forma di s.r.l. alla luce del d.l. 50/2017 e del d.lgs. 129/2017. Cenni all’equity-based crowdfunding

PMI in forma di s.r.l. alla luce del d.l. 50/2017 e del d.lgs. 129/2017. Cenni all’equity-based crowdfunding

Sommario: 1. PMI e PMI Innovativa – 2. S.r.l. PMI: estensione della disciplina – 3. PMI ed equity-based crowdfunding: previsioni statutarie

 

1. PMI e PMI Innovativa

La Raccomandazione 2003/361/CE definisce “PMI” (piccole e medie imprese) le entità che esercitino attività economica (art. 1) “che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR” (art. 2), in relazione anche ai “Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari” (art. 3)[1].

Secondo quanto indicato dal regolamento (UE) 2017/1129[2] che richiama l’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE[3] (e dal d.lgs. 3 agosto 2017 n. 129 che è attuazione di detta direttiva[4]), inoltre, vi è altresì il parametro alternativo della “capitalizzazione di borsa media inferiore a 200.000.000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili” ai fini dell’identificazione delle piccole e medie imprese.

L’art. 2, par. 1, lett. f) del suddetto regolamento infatti recita come segue: “Ai fini del presente regolamento si intende per: […] f) «piccole e medie imprese» o PMI: i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppureii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE”[5].

L’art. 4, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in L. 24 marzo 2015, n. 33[6] individua invece quali “PMI innovative” le PMI “come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE” che inoltre possiedano gli ulteriori requisiti elencati al medesimo articolo; tra questi ultimi si prevedono una serie di requisiti volti a conferire alla società il peculiare carattere innovativo[7].

Per le PMI che presentano suddetta caratteristica si prevede l’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, secondo quanto disposto dal d.l. n. 3/2015, art. 4, comma 2: “Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte”[8].

Non è prevista l’iscrizione in sezione speciale, invece, per tutte le altre PMI (“la qualifica di PMI a differenza di quella di start up innovativa, non dipende né è evincibile da alcuna iscrizione del Registro delle Imprese[9]).

2. S.r.l. PMI: estensione della disciplina

Prendendo in esame la figura di PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata, si evidenzi che con il d.l. 24 aprile 2017, n. 50[10] e il d.lgs. 3 agosto 2017 n. 129[11] sono state estese a tutte le PMI in forma di s.r.l. in generale alcune delle previsioni normative disposte originariamente per le start-up innovative, poi previste anche per le PMI innovative, relativamente alle categorie di quote, al regime di dematerializzazione, all’equity-based crowdfunding, all’offerta al pubblico, alle operazioni sulle proprie partecipazioni[12].

Difatti, il legislatore ha inteso derogare alla disciplina del diritto societario comune prevista per le società a responsabilità limitata, in tal modo riducendo maggiormente la distanza che separa queste ultime dalle società per azioni.

Le s.r.l. PMI, a seguito dei sopra citati interventi normativi, possono, inter alia, prevedere l’emissione di categorie di quote fornite di diritti diversi[13] e offrire le proprie partecipazioni al pubblico anche attraverso lo strumento della raccolta di capitali on-line[14], strumento disciplinato dalla CONSOB con il “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line[15].

3. PMI ed equity-based crowdfunding: previsioni statutarie

L’istituto dell’equity-based crowdfunding, mutuato dall’esperienza statunitense, pensato in un’ottica di incentivazione dell’investimento nella piccola e media impresa, consente alle PMI di essere supportate da una vasta platea di investitori.

Come anticipato in nota, il d.lgs. 129/2017 ha modificato l’art. 100-ter del TUF, prevedendo l’estensione della possibilità di offrire al pubblico prodotti finanziari alle piccole e medie imprese in generale, non circoscrivendo più tale facoltà alle sole società che presentino carattere innovativo.

Secondo un’analisi condotta dalla CONSOB in merito (“L’equity-crowdfunding – Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi” aggiornata ad agosto 2016), “In pratica, ci si trova ad attuare un aumento di capitale a pagamento, mediante emissione di nuove partecipazioni (quote, ma anche azioni) da offrire in sottoscrizione a terzi per mezzo di internet. Valgono, in proposito, tutte le normali regole del diritto societario e tributario, con la precisazione che il Legislatore, nel delegare l’emanazione di un apposito Regolamento alla Consob, ha inteso creare un ambiente affidabile e dotato di un sistema di protezione particolarmente robusto, a tutela degli investitori non professionali.”[16].

Le PMI s.r.l. offrirebbero proprie quote di partecipazione (che rientrerebbero appunto nella definizione data dalla CONSOB di “prodotti finanziari”), con la possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, anche con limitazioni al diritto di voto, modulando il relativo contenuto a seconda delle esigenze della società.

Proprio in considerazione del passaggio ad una compagine societaria allargata, nell’analisi della CONSOB citata, si affronta la questione delle problematiche che potrebbero palesarsi “nella gestione della corporate-governance”, evidenziando però come sia possibile farvi fronte: “pensiamo alle quote senza diritto di voto come pure a un rappresentante comune dei quotisti, senza dimenticare le best practice in uso sui mercati azionari (bilanciamento di responsabilità amministrative e di controllo) alle quali comunque sarà doveroso ispirarsi.”[17].

Le partecipazioni così offerte circolano, come si legge in uno Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, “sulla base di annotazioni presso i registri tenuti dall’intermediario, che rilascia, medio tempore, al socio, al sottoscrittore o all’acquirente un documento di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali.”[18]

In proposito, quanto alla legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, ancora il Consiglio Nazionale del Notariato: “Ne deriva che l’evidenza del registro delle imprese rappresenta solo un indice di legittimazione indiretta all’esercizio dei diritti sociali, ex art. 2470, c.c., nel senso che il socio/titolare effettivo non risulta iscritto, ma la sua legittimazione dipende dalla concorrenza di due elementi: – l’iscrizione nel registro delle imprese dell’intermediario; – la consegna (esibizione) della certificazione rilasciata dall’intermediario. La carenza di uno dei due elementi non legittima all’esercizio dei diritti sociali il singolo socio.”[19].

Con riguardo alle previsioni statutarie richieste alle piccole e medie imprese emittenti, l’art. 24 del citato regolamento CONSOB impone specifici obblighi per le società offerenti:

– meccanismi di exit in caso di cambio di controllo (recesso, covendita o altre clausole “che attribuiscano analogo diritto a cedere le proprie partecipazioni”) “in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale”;

– comunicazione sul sito internet dei patti parasociali;

– clausola statutaria sull’emissione dei titoli di debito, qualora si offrissero titoli di debito;

– si prevede che, “ai fini del perfezionamento dell’offerta sul portale, una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all’articolo 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico”, in possesso di specifici requisiti.

Il comma 2 quater, inoltre, prevede il coinvolgimento anche di investitori non professionali dotati di particolari caratteristiche.[20]

 

 

 


[1]RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese(2003/361/CE)” consultabile sul sito eur-lex.europa.eu.
[2]Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE”, consultabile sul sito eur-lex.europa.eu.
[3]Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE”, consultabile sul sito eur-lex.europa.eu. Art. 4, par. 1, punto 13: “13) piccola o media impresa»: un’impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili”.
[4] Decreto Legislativo 3 agosto 2017 n. 129 “Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016.
[5] Regolamento (UE) 2017/1129, art. 2, par. 1, lett. f).
[6] Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, recante: «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.».
[7] D.L. n. 3/2015, Art. 4 rubricato “Piccole e medie imprese innovative”, comma 1: “1. Per «piccole e medie imprese innovative», di seguito «PMI innovative», si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/ 361/CE, ((societa’ di  capitali,  costituite  anche  in  forma cooperativa)) che possiedono i seguenti requisiti: a) la residenza in Italia ai sensi  dell’articolo  73  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea  o  in Stati aderenti all’accordo sullo spazio  economico  europeo,  purche’ abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; b)  la  certificazione  dell’ultimo  bilancio  e   dell’eventuale bilancio consolidato redatto  da  un  revisore  contabile o  da  una societa’ di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; ((c)  le  loro  azioni  non  sono   quotate   in   un   mercato regolamentato; )) d)  l’assenza di iscrizione al registro speciale previsto all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entita’ fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ((ricerca, sviluppo e innovazione)) sono escluse le spese per l’acquisto ((e per la locazione)) di beni immobili ((; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo.)) Ai fini del presente decreto, in aggiunta  a quanto previsto dai principi contabili, sono altresi’ da  annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione:  le  spese  relative allo sviluppo precompetitivo e  competitivo,  quali  sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi  di  incubazione  forniti  da  incubatori  certificati   come definiti dall’articolo 25, comma  5,  del  decreto-legge  18  ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori;  le  spese  legali  per  la  registrazione  e protezione di proprieta’ intellettuale, termini e licenze  d’uso.  Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo, in percentuale uguale  o  superiore  al  quinto  della  forza  lavoro complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso un’universita’ italiana o straniera, oppure in possesso di laurea  e che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita’   di   ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore  a  un  terzo della forza lavoro complessiva, di personale in  possesso  di  laurea magistrale  ai  sensi  dell’articolo  3  del  decreto  del   Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
(( 3) titolarita’, anche quali depositarie o  licenziatarie  di almeno  una  privativa  industriale,  relativa   a   una   invenzione industriale,  biotecnologica,  a  una  topografia   di   prodotto   a semiconduttori o a una nuova varieta’ vegetale ovvero titolarita’ dei diritti  relativi  ad  un  programma per  elaboratore  originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i  programmi  per elaboratore,  purche’  tale  privativa  sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attivita’ di impresa”.
[8] D.L. n. 3/2015, art. 4, comma 2.
[9] Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 101/2018.
[10] Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
[11] Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129 recante “Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016”.
[12] Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 101/2018.
[13] Deroghe al diritto comune concesse dall’art.26, commi 2,3, 5 e 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
[14] Con il d.lgs. 129/2017 viene modificato l’art. 100-ter del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) estendendo la disciplina alle piccole e medie imprese in generale.
[15] CONSOB – “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” adottato con delibera n- 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n- 21259 del 6 febbraio 2020.
[16] CONSOB – “L’equity-crowdfunding – Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi” aggiornata ad agosto 2016.
[17] CONSOB – “L’equity-crowdfunding – Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi” aggiornata ad agosto 2016, pag. 9.
[18] Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 101/2018, pag. 12 e ss.
[19] Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 101/2018.
[20] CONSOB – “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” adottato con delibera n- 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n- 21259 del 6 febbraio 2020, cit.

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