Possibile la revisione anche per “nuove prove” attinenti alla procedibilità del reato

Possibile la revisione anche per “nuove prove” attinenti alla procedibilità del reato

Cass. pen., sez. IV, sentenza 05 aprile 2017, n° 17170

Gli Ermellini con la sentenza del 05.04.2017 n.17170 hanno ritenuto ammissibile la revisione della condanna, al caso di assoluzione del condannato perché l’azione penale non avrebbe potuto essere iniziata o proseguita, qualora il fatto costituisce reato perseguibile a querela di parte e la querela non sia stata proposta (o sia stata rimessa e la remissione sia stata ritualmente accettata).

Occorre preliminarmente ritenere che tra i mezzi di impugnazione straordinaria il codice Vassalli annovera all’art. 629 la revisione quale strumento di tutela esperibile sine die a favore del condannato in precipui casi espressamente elencati, che trovano fondamento da un lato nel divieto di giudicato “non conciliabile” e cioè posto su due differenti pronunce che trovano a fondamento fatti contrastanti (anche a carattere pregiudiziale), dall’altro in un’esigenza di giustizia protesa a valutare il sopravvenire di nuove prove o la successiva cognizione di falsità in atti o giudizio che dimostrano che il condannato deve essere prosciolto.

L’art 361 del codice di procedura sancisce quale ulteriore preclusione protesa a rafforzare la straordinarietà di tale strumento, pena l’inammissibilità della domanda, che la revisione può essere formulata solo in base ad elementi per i quali si possa addivenire a sentenza di assoluzione (art. 530 cp.p.p), di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.) o di non doversi procedere per estinzione del reato (art. 531 c.p.p.).

L’esigenza di giustizia alla base del codice Vassalli va oltre la pena sofferta dal presunto colpevole, potendo la richiesta di revisione esser proposta, senza limiti di tempo a favore dei condannati, anche se la pena è già stata eseguita o estinta. Una previsione che ben si connota dall’esigenza del processato di far valere il proprio diritto ad una giusta condanna, diritto a cui si affianca quello proteso al ristoro sia delle pene erroneamente sofferte sia della riprovevolezza sociale subita. A sostegno di ciò è la previsione che la revisione non può esser esperita avverso le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere emesse in esito all’udienza preliminare e le ordinanze, anche se emesse in sede di esecuzione. Alla luce di un siffatto contesto l’art. 643 c.p.p. prevede il diritto ad una “riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena” per colui che è stato prosciolto a seguito della domanda di revisione, per soddisfare non solo l’ingiusta punizione ma anche le conseguenze personali e familiari che ne sono derivate.

La domanda di riparazione deve essere proposta, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione a pena di inammissibilità. Il giudizio di revisione può avere due differenti esiti: accoglimento o rigetto (ex art. 637 c.p.p.). In caso di accoglimento “il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo“. Nel secondo caso, il giudice condanna la parte che ha presentato la richiesta di revisione al pagamento delle spese processuali e, qualora fosse stata disposta la sospensione della pena o della misura di sicurezza, dispone che ne riprenda l’esecuzione.

L’epigrafata pronuncia deliberata dall’adito Collegio (05/04/2017 n° 17170) ben si inserisce in tale iter logico procedimentale risultando permeata su una pronuncia ex art. 629 che si fonda su elementi sui quali sia richiesto e dimostrato, che il condannato deve essere prosciolto oltre che nei casi ex artt. 530 e 531 c.p.p., anche nelle ipotesi di sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p. (“se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita“).

La logica del modus operandi della revisione, comprende, pertanto, anche il caso di assoluzione quando l’azione penale non avrebbe potuto essere iniziata o proseguita, qualora venga a risultare mancante una condizione di procedibilità del reato perseguibile a querela di parte e cioè quando la querela stessa non sia stata proposta o sia stata rimessa.

La decisione in oggetto ha dichiarato pertanto ammissibile la richiesta di revisione avanzata dal condannato innanzi Tribunale di Lucca, sul rilievo che la questione proposta a fondamento “l’essere il reato improcedibile per mancanza di querela, perchè la vittima all’epoca dei fatti era sedicenne” rientra nel paradigma della revisione, trattandosi di una “nuova prova” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c).

La tesi della suprema corte si fonda su una valutazione in tema di “prove nuove”.

Posto che la revisione  va chiesta solo in caso di prove nuove o sopravvenute alla condanna che dimostrino la necessita di una diversa statuizione, ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, a dir degli ermellini devono intendersi “nuove” non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neppure implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice. Alla luce dei principi sopra delineati, deve ritenersi che la questione della procedibilità d’ufficio o meno del reato sub iudice (05/04/2017 n° 17170) entra nella nozione di “prova nuova”, alla luce di una più sostanziale e non meramente formale, idea di novità, rientrando quindi anche la questione della procedibilità del reato (a querela o d’ufficio) nel thema probandum del procedimento.

Già con altre pronunce (Sez. 5, n. 95 del 28/02/1995 e Sez. 1 n. 46822 de113/11/2007) la Corte ha affermato l’ammissibilità della domanda di revisione nell’ipotesi di estinzione del reato per effetto di remissione di querela ex art. 531 cod. proc. pen. intervenuta dopo la pronuncia della sentenza (ma prima del suo passaggio in giudicato) o quando sia stato commesso un errore di fatto, nell’omessa considerazione dell’intervenuta remissione.


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Avv. Michele Salomone

Laureato presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, si è specializzato nel settore Penale e Amministrativo presso la scuola di specializzazione della Federico II di Napoli. Abilitato alla formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, porta con successo a termine una serie di corsi destinati ai dipendenti di aziende operanti nel settore edilizio. Esercita la professione di Avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli, con interesse alle tematiche Penali: in particolare ai reati nel settore amministrativo. Acquisisce competenze negli anni attraverso un intenso lavoro stragiudiziale e giudiziale innanzi ai Tribunali Ordinari e TAR, con studio sito in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, 45. E’ autore di pubblicazioni su testate di rilievo nazionale.

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