Possono le piante essere riconosciute come soggetti di diritto? Da chi sono difese in giudizio?
Il diritto è certamente in continuo mutamento ed evoluzione. Basti pensare alla Dichiarazione del diritto del fanciullo adottata nel 1924 o la Dichiarazione universale dei diritti umani nel 1948, i diritti degli animali riconosciuti dall’Unesco. Il tema che ci si accinge ad affrontare, quanto mai “stravagante” ma estremamente attuale, porta a riflettere sulla reale e concreta possibilità di poter ottenere una Carta per i diritti delle piante.
Questa necessità, spiega la giornalista Alessandra Viola, che da anni si occupa di etica e biologia del mondo vegetale, deriva dall’esigenza di tutelare la salute dell’uomo e la sopravvivenza del pianeta Terra[1].
Più nello specifico, quando si discute circa le conseguenze del non rispetto del “verde” si intendono quei fenomeni “dai cambiamenti climatici alle migrazioni di massa, la desertificazione di ampie fasce del pianeta al terrorismo fino alla sterilità di un’estensione sempre maggiore di suoli legata alle tecniche dell’agricoltura industriale” che inevitabilmente conducono a pensare e a valutare la possibilità di relazionarsi in modo nuovo con la natura[2].
Le esigenze che spingono a voler riconoscere che le piante abbiano diritto ad avere diritti sono i diversi studi scientifici che hanno provato che “le piante imparano ed hanno memoria. Se fanno una brutta esperienza se ne ricordano.” È opportuno fare una considerazione in quanto benché avere memoria ed avere intelligenza non sia la stessa cosa, senza l’intelligenza non sarebbe possibile apprendere. Che dunque siano dotate di intelligenza anche in quanto è stato studiato che “esistono alberi che riescono a modificare il metabolismo di alcuni insetti e parassiti, rendendoli cannibali. Mangiandosi fra loro, gli ospiti indesiderati si estinguono. In Africa, in un parco di acacie, le gazzelle spogliavano i rami, essendo ghiotte delle foglie. Dopo un primo periodo, le piante si sono attrezzate, rendendo velenoso il loro fogliame. E ancora, l’esempio dei pomodori […]. Se arriva il bruco che distrugge le coltivazioni, la nottua gialla, la notizia circola e ciascuna piantina emette una sostanza che rende amari i frutti”. Secondo Alessandra Viola le piante comunicano “emettendo rumori, sostanze volatili, segnali elettrogenici con le radici che trasportano le informazioni”[3]. Interessante anche l’intervento di Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale, il quale in prima battuta nel suo libro riflette su quanto “sia un buon affare andare alla ricerca di nuove piante. […] più di 31.000 differenti specie hanno un uso documentato; fra queste, quasi 18.000 sono utilizzate a scopi medicinali, 6.000 per la nostra alimentazione, 11.000 come fibre tessili e materiali da costruzione, 1300 a fini sociali (inclusi usi religiosi e come droghe), 1600 quali fonte energetica, 4000 come cibo per animali, 8000 a scopi ambientali, 2500 come veleni eccetera.[…] Le piante incarnano un modello molto più resistente e moderno di quello animale; sono la rappresentazione vivente di come solidità e flessibilità possano coniugarsi. La loro costruzione modulare è la quintessenza della modernità: un’architettura cooperativa, distribuita, senza centri di comando, capace di resistere alla perfezione a ripetuti eventi catastrofici senza perdere funzionalità e in grado di adattarsi con grande rapidità a enormi cambiamenti ambientali. La complessa organizzazione anatomica e le principali funzionalità della pianta richiedono un sistema sensoriale ben sviluppato, che permetta all’organismo di esplorare con efficienza l’ambiente e di reagire con prontezza a eventi potenzialmente dannosi. Così, per utilizzare le risorse dell’ambiente ,le piante si avvalgono tra l’altro di una raffinata rete radicale formata da apici in continuo sviluppo, che esplorano in modo attivo il suolo. Non è un caso che internet, il simbolo stesso del moderno, sia costruita come una rete radicale. Quando si tratta di robustezza e innovazione, nulla può stare al pari delle piante. Grazie all’evoluzione – che le ha portate a sviluppare soluzioni molto diverse da quelle trovate dagli animali – esse sono, da questo punto di vista, organismi molto più moderni. Faremmo bene a tenerne conto, nel progettare il nostro futuro”[4]. E’ affascinante ed interessante sapere che le piante siano dotate oltre dei cinque sensi di cui sia dotato l’uomo, di almeno un’altra quindicina: sentono e calcolano la gravità, l’umidità ed i campi elettromagnetici e hanno l’abilità di analizzare numerosi gradienti chimici e i ricercatori ad oggi si domandano se per via della loro intelligenza e sensibilità spiccate queste soffrano. Fu proprio Charles Darwin, sulla scorta di dati scientifici e quantificabili che indagò sull’intelligenza delle piante e la loro capacità di risolvere problemi, cercando soluzioni di adattamento a difesa della propria esistenza. Le piante compiono anche movimenti attivi oltre che passivi. Uno dei più rivoluzionari libri di botanica scritti da Darwin è infatti “The Power of Movement in Plants” a cui si dedicò, come del resto ha fatto per l’intera sua esistenza cercando in queste affascinanti creature le prove della teoria dell’evoluzione sulla scorta dell’esempio del suo mentore John Henslow che lo raccomandò a sua volta a Robert FitzRoy. Dovette lottare contro la mancanza di entusiasmo della comunità scientifica ma ad oggi sappiamo che Darwin avesse ragione! In conclusione: “oggi, almeno a livello scientifico, è però evidente che la differenza fra piante e animali non è qualitativa, ma quantitativa. Gli animali usano la materia e l’energia quindi dipendono dalle piante, le piante dipendono dal Sole. Si arriva così a una più generale concezione della vita vegetale e alla comprensione del suo ruolo nella biosfera: le piante sono le mediatrici fra il Sole e il mondo animale. Esse – o piuttosto i loro organuli cellulari più tipici, i cloroplasti – rappresentano il legame che unisce le attività di tutto il mondo organico (cioè di tutto quello che chiamiamo vita) con il centro energetico del nostro Sistema. Le piante hanno dunque una funzione universale per la vita sul Pianeta. Gli animali no.”[5]
Secondo alcuni studi, deforestando e dunque violando i diritti delle piante si va indubbiamente ad alterare ecosistemi. Questa violazione secondo molti ha comportato la diffusione della pandemia da covid -19, in quanto i virus vivono in equilibrio con la loro specifica fauna locale e quando l’uomo si trova in un ambiente selvatico si favoriscono certamente forme di contagio. Di contro “studi in corso, ad esempio, stanno cercando di appurare quale sia il ruolo delle piante nel proteggerci dai virus in quanto barriera e filtro per la profusione di patogeni. Il meccanismo potrebbe essere simile all’azione a noi più familiare delle piante anti-smog: le piante, filtrando l’aria attraverso le foglie e la respirazione vegetale, catturano le particelle volatili che trasportano virus”[6].
Alla stregua di quanto più scientificamente accarezzato fino ad ora, da un punto di vista legislativo “i diritti esprimono il pensiero della società che li riconosce ma sono anche strumento generativo, punto di riferimento ideale al quale spontaneamente, col tempo, la società tende ad avvicinarsi”[7].
Il filone di ricerca di diritto ambientale mondiale vede già il riconoscimento come soggetto giuridico delle acque del fiume Whanganui, in quanto i popoli nativi hanno da sempre un rapporto diverso con la natura sentendosi parte di un’unica grande famiglia naturale e pertanto, come in questo caso le tribù Maori della Nuova Zelanda considerano queste acque sacre. Le Costituzioni dell’Ecuador e Bolivia sono state “arricchite” già dei diritti della Madre Terra ed anche i diritti del fiume Vilcabamba, quale soggetto di diritti, sono stati fatti rispettare in Tribunale contro chi lo ha inquinato[8]. Questo corso d’acqua è stato il primo elemento naturale ad assumere il ruolo di querelante. Il caso è stato possibile a partire dal fatto che l’Ecuador è stato il primo Paese nella storia a riconoscere i diritti della natura nella propria Costituzione[9]. L’articolo 71 di detta Costituzione delinea la necessità di rispettare l’esistenza, il mantenimento, la rigenerazione dei cicli vitali, la struttura, le funzioni e i processi evolutivi della natura. Nel 2014 la Nuova Zelanda ha riconosciuto i diritti della foresta Te Urewera i quali poteri e diritti sono esercitati dal Consiglio di Te Urewera. Anche la Corte Costituzionale in Columbia ha riconosciuto nel 2016 il fiume Atrato i titoli dei diritti relativi alla sua conservazione, mantenimento e alla restaurazione per eventuali danni subiti[10]. Come scrive Alessandra Viola nel suo libro “va anche notato che la coincidenza fra la persona fisica e soggetto di diritto non è assoluta né tantomeno naturale, ma invece – come si dice – relativa e storicamente correlata. Insomma è legata ai tempi e alle diverse culture che la esprimono. Non c’è nessuna necessità logica o giuridica che imponga di considerare il soggetto di diritto un’individualità fisica. Del resto nell’ordinamento di ogni Paese esistono molti soggetti di diritto tutt’altro che vivi e tutt’altro che individuali come navi, ordini religiosi, amministrazioni pubbliche e società”[11]. Secondo l’autrice la soggettività giuridica della natura è ormai stata pienamente riconosciuta e può aprire nuovi orizzonti e disegnare il nostro futuro. Già nel 1871 Charles Darwin disquisiva nelle sue opere circa l’evoluzione morale nel corso della storia, allargando il cerchio sino ad includere oltre i simili anche i dissimili come gli uomini di colore, i bambini e le donne e che tale inclusione possa evolversi ulteriormente per la naturale empatia che fa parte dell’essere umano. Nel 2017 riporta la medesima autrice, quindicimila scienziati facenti parte di 184 Paesi i quali hanno firmato il “World Scientists’Warning to Humanity. A Second Notice” sulla scorta di un precedente avvertimento del 1992 che tanto sanciva: “gli esseri umani e il mondo naturale sono in rotta di collisione. Le attività umane stanno infliggendo danni severi e spesso irreversibili all’ambiente e alle risorse essenziali. Se non controllate, molte delle nostre pratiche attuali mettono a serio rischio il futuro che desideriamo per la società umana e i regni vegetale e animale che possono alterare a tal punto il mondo vivente che non sarà in grado di sostenere la vita come la conosciamo adesso. Cambiamenti fondamentali sono urgenti se vogliamo evitare la collisione a cui ci porterà la nostra attuale condotta”[12].
In merito a tale argomento, lo stesso diritto ambientale si attiene al principio di precauzione e prevenzione in cui quest’ultimo prevede la necessità, a fronte della certezza del rischio del danno potenziale, di impedire l’evento. Si trovano specifiche statuizioni in differenti fonti del diritto UE e del diritto interno: l’articolo 192 del TFUE prevede che: “2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. Sul fronte del diritto interno, invece, il D.lgs 152/2006 sancisce che: “Quando un danno ambientale non si e’ ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza”. Il principio di precauzione, invece, opera nel caso non vi sia assoluta certezza evitando un potenziale danno anche quando non vi sia una netta ed inconfutabile prova scientifica che verifichi delle tesi. Una di queste è certamente l’esigenza di tutelare l’eventuale sofferenza della pianta, alla stregua di quanto più tecnicamente si è disquisito in precedenza e che preoccupa, ad oggi, la comunità scientifica che ha preso a cuore tale tema. La Convenzione di Rio del 1992, infatti, sosteneva già di evitare di adottare azioni che mettano a rischio altri esseri viventi: “Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”. Ancora, a seguito della “mucca pazza”, i Giudici della Corte di Giustizia, nella decisione resa nella causa C-157/96, così si sono espressi: “Ebbene, si deve ammettere che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. Questa considerazione è corroborata dall’art. 130 R, n. 1, del Trattato CE, secondo il quale la protezione della salute umana rientra tra gli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale. Il n. 2 del medesimo articolo dispone che questa politica, che mira ad un elevato livello di tutela, è fondata segnatamente sui principi della precauzione e dell’azione preventiva e che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche comunitarie.”[13]
L’autrice del libro “Flower Power” collabora con la “Hearth law center” per la stesura della Carta dei diritti che vada ad integrare l’ordinamento giuridico del Cile, secondo il progetto e la visione comune ed evoluzionistica del diritto.
Di tal guisa che, avendo la ricerca dimostrato ampiamente che le piante siano organismi con una loro forma di intelligenza e sensibilità, non è sostenibile trattarle come oggetto, ma come ha affermato il giurista americano Christopher Stone già negli anni 70’: Fortunatamente la capacità-soggettività giuridica evolve in base ai tempi e ora più che mai potrebbe emergere l’esigenza sociale di tutelare in maniera più decisa gli ecosistemi per salvare la vita degli esseri umani. Tanto più che gli attuali strumenti non sembrano in grado di assicurare adeguata protezione alle risorse naturali. Pensiamo al minore, all’incapace o ai semplici enti giuridici che per difendere i propri diritti hanno bisogno di un tutore, di un rappresentante. Così piante e foreste potrebbero avere la figura del guardian capace di agire anche in giudizio”[14]. Ed in genere, le azioni in tal senso sono mirate al risanamento, la cessazione dell’attività dannosa e i successivi controlli a beneficio esclusivo dell’elemento naturale coinvolto.
A ben vedere, “la sentenza del Tribunale provinciale di Loja ha imposto al Consiglio di presentare uno studio sull’impatto ambientale relativo alla strada e i piani di bonifica e di riabilitazione dell’area interessata e della popolazione del fiume. Eleanor Geer Huddle e Richard Frederick Wheeler sono stati accusati di aver approfittato del quadro dei diritti della natura per proteggere le loro proprietà a spese dei cittadini. Queste critiche sostenevano che l’azione dei rappresentanti del fiume si scontrava con la costruzione di una strada potenzialmente utile per le comunità locali. Tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che il caso non comportava una collisione tra i diritti dei cittadini e i diritti della natura. Dunque, la strada Vilcabamba-Quinara è stata ampliata nell’obbligo del rispetto dei diritti del fiume.”[15]
Tale vittoria ha certamente aperto la strada ad altri riconoscimenti della natura come soggetto di diritto, anche se già i primi passi in tal senso si erano mossi nel 2006 in Pennsylvania (USA) a Tamaqua Borought dove il Fondo Comunitario per la Difesa Legale dell’Ambiente aveva assistito la comunità nella stesura di una legge contro lo scarico di fanghi tossici come violazione dei diritti della natura, impedendo così l’inquinamento nella zona. A cascata, vi è stata nel 2010 l’approvazione dei diritti della Madre Terra in Bolivia, come precedentemente accennato nel medesimo articolo ed il riconoscimento dei diritti giuridici dei fiumi Gange e Yamuna indetto nel 2017 dall’Alta Corte dell’Uttarakhand, in India.
In Europa, precisamente in Spagna l’Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ha riconosciuto il Mar Menor e il suo intero bacino come il primo ecosistema in Europa a essere soggetto di diritto. Se diffuso e ben calibrato, questo modo di intendere la natura potrebbe portare a un cambiamento reale nella tutela dell’ambiente, rispondendo in modo mirato ai disastri ambientali e aumentando il rispetto nei confronti della natura[16].
In Svizzera, sin nel 1992 <<la dignità degli esseri viventi>> entrava nella Costituzione della confederazione elvetica. Pertanto, l’art. 120 così sancisce: “la Confederazione deve legiferare in merito all’uso di materiale riproduttivo e genetico di origine animale, vegetale e di altri organismi. Nel farlo, deve tenere conto della dignità degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente e deve proteggere la diversità genetica delle specie animali e vegetali”. A seguito di approfondimenti di cui fu incaricato il Comitato etico sulle biotecnologie non umane (Ecnh), furono prodotti due documenti nel 2001 “The dignity of animals” (la dignità degli animali) e nel 2008 “The dignity of Living Being with regard to Plants. Moral consideration of plants for their own sake” (la dignità degli esseri viventi con riferimento alle piante. Considerazione morale delle piante per la loro salvaguardia)[17].
Mentre in Francia, gli attivisti dell’Associazione A.B.R.E.S. hanno ottenuto a salvaguardia degli alberi, con particolare attenzione a quelli storici e del loro maltrattamento, la Dichiarazione dei diritti dell’albero, proclamata dal Parlamento francese. Il testo composto di soli 5 articoli “ha lo scopo di cambiare lo sguardo e il comportamento degli uomini, renderli consapevoli del ruolo importante che gli alberi svolgono nella vita di tutti i giorni e per il futuro, aprendo la strada a un rapido cambiamento legislativo a livello nazionale”[18].
Georges Feterman, naturalista e presidente dell’Associazione ABRES, gode del sostegno di botanici, arboricoltori, avvocati e parlamentari uniti nella visione e nell’obiettivo di inserire l’albero come un essere vivente nel codice[19].
In Italia, con la Legge 10 del 2013 è diventata obbligatoria la tutela degli alberi monumentali seguendo proprio l’appello ed il filone che mira alla tutela del patrimonio bio-culturale comune. È certamente un primo passo affinché si continui a riconoscere la cultura del verde[20]. Con il Decreto 31 Marzo 2022 il Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali decreta con l’art.1, punto 1) individua, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs 3 Aprile 2018, n. 34, i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale, decretandone obblighi tra cui il monitoraggio del patrimonio genetico forestale e nazionale. Tra i Principi sanciti dal D.Lgs 3 Aprile 2018, n. 34 si statuisce che: “la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità ed il benessere delle generazioni presenti e future”. E’ di tutta evidenza, leggendone i testi nella loro interezza che vi è un adeguamento nazionale a quelle che siano le disposizioni tanto internazionali quanto europee.
Suscita non poca attenzione la storica sentenza della Corte Suprema in merito alla vicenda tra il Sierra Club, la più antica associazione ambientalista americana e i vertici della Sequoia National Park e della Sequoia National Forest. La vicenda ebbe inizio nel 1965 quando il Servizio Forestale americano accettò la proposta della Walt Disney Production di costruire un immenso resort sciistico nella Mineral King, una vallata di rara bellezza all’interno del Sequoia National Park, in California. Se si volesse avere una lettura sottile della sentenza, la motivazione dell’apparente vittoria della Walt Disney Production si celava dietro la mancata lesione ai diritti umani di tale opera, non fornendo sufficienti motivi a parte attrice di opporsi. A ribaltare completamente le sorti della Mineral King fu il Giudice della Corte Suprema William O. Douglas, che dissentendo apertamente dalla decisione presa, rese pubblico il suo parere che confermava già nel 1972 quanto fosse legittimo e fondato riconoscere personalità giuridica agli alberi e ad ogni “oggetto naturale” per far sì che potessero essere tutelati in sede legale da chiunque volesse far valere i loro diritti. Benché la sentenza fosse a sfavore, il Presidente Richard Nixon aderì al National Environmental Policy Act, secondo il quale ogni agenzia federale avrebbe dovuto produrre al fine di realizzare qualsiasi opera, degli studi dettagliati sugli effetti ambientali. Questo richiese molti anni al Servizio Forestale in questione e la Walt Disney Production abbandonò definitivamente il progetto. Di seguito si riporta il parere del giudice sopra menzionato: “Condivido il punto di vista di mio fratello (giudice) Blackmun e ribalterei la sentenza sottostante. La questione verrebbe semplificata e anche messa a fuoco in modo ordinato se modellassimo una norma federale che consentisse di discutere questioni ambientali dinanzi ad agenzie federali o tribunali federali in nome dell’oggetto inanimato che sta per essere depredato, deturpato o invaso da strade e bulldozer e dove il danno è oggetto di indignazione pubblica. La preoccupazione del pubblico contemporaneo per la protezione dell’equilibrio ecologico della natura dovrebbe portare al conferimento di una legittimazione agli oggetti ambientali a citare in giudizio per la propria conservazione. Questa causa sarebbe quindi più propriamente etichettata come Mineral King vs. Morton.
Gli oggetti inanimati sono a volte parti in controversie. Una nave ha una personalità giuridica, una finzione trovata utile per scopi marittimi. La corporazione unica – una creatura del diritto ecclesiastico – è un avversario accettabile e grandi fortune viaggiano sui suoi casi. La società ordinaria è una “persona” ai fini dei processi giudiziari, sia che essa rappresenta cause proprietarie, spirituali, estetiche o cause caritatevoli.
Così dovrebbe essere per quanto riguarda le valli, i prati alpini, fiumi, laghi, estuari, spiagge, creste, boschetti di alberi, paludi o anche l’aria che sente le pressioni distruttive della tecnologia e della vita moderna. Il fiume, per esempio, è il simbolo vivente di tutta la vita che sostiene o nutre – pesci, insetti acquatici, merli acquaioli, lontre, pescatori, cervi, alci, l’orso e tutti gli altri animali, compreso l’uomo, che dipendono da esso o che ne godono per la sua vista, il suo suono o la sua vita. Il fiume come attore parla per l’unità ecologica di vita che è parte di esso. Quelle persone che hanno una relazione significativa con quel corpo d’acqua – che sia essere un pescatore, un canoista, uno zoologo o un un boscaiolo – devono essere in grado di parlare per i valori che il fiume rappresenta e che sono minacciati di distruzione.
Mineral King è senza dubbio come altre meraviglie della Sierra Nevada come Tuolumne Meadows e il John Muir Trail. Coloro che camminano, pescano, cacciano, si accampano in esso, lo frequentano, o lo visitano semplicemente per sedersi in solitudine sono legittimi portavoce di esso, che siano pochi o molti. Coloro che hanno quell’intima relazione con l’oggetto inanimato che sta per essere ferito, inquinato o altrimenti depredato sono i suoi legittimi portavoce.
La voce dell’oggetto inanimato, quindi, non dovrebbe essere fermata. Questo non significa che il potere giudiziario prenda le funzioni manageriali dell’agenzia federale. Significa semplicemente che prima che questi inestimabili pezzi d’America (come una valle, un un prato alpino, un fiume o un lago) siano per sempre perduti o siano così trasformati da essere ridotti alle eventuali macerie del nostro ambiente urbano, la voce degli attuali beneficiari di queste meraviglie ambientali dovrebbe essere ascoltata. Permettere a un tribunale di nominare un rappresentante di un oggetto inanimato non sarebbe significativamente diverso dalle consuete nomine giudiziarie di tutori ad litem, esecutori, conservatori, curatori, o consiglieri per gli indigenti.
Forse non vinceranno. Forse i bulldozer del “progresso” solcheranno tutte le meraviglie estetiche di questa bellissima terra. Questa non è la domanda attuale. L’unica domanda è: chi deve essere ascoltato?
Coloro che percorrono l’Appalachian Trail fino a Sunfish Pond, nel New Jersey, e si accampano o dormono lì, o corrono l’Allagash nel Maine, o scalano i Guadalupes nel Texas occidentale, o chi fa canoa nel Quetico Superior e nel Minnesota, certamente dovrebbe essere in grado di difendere quelle meraviglie naturali davanti a tribunali o agenzie, sebbene vivano a 3000 miglia di distanza. Coloro che sono semplicemente coinvolti nelle notizie o nella propaganda ambientale e si accalcano per difendere queste acque o aree possono essere trattati in modo diverso.
Ecco perché queste questioni ambientali dovrebbero essere offerte dall’oggetto inanimato stesso. Poi ci saranno certezze che tutte le forme di vita che rappresenta staranno davanti alla corte: il picchio pileato così come il coyote e l’orso, i lemming così come la trota nei ruscelli. Quei membri inarticolati del gruppo ecologico non possono parlare. Ma quelle persone che hanno talmente frequentato il luogo da conoscerne i valori e le meraviglie potranno parlare per l’intera comunità ecologica. Questo, a mio avviso, è il problema dell’impugnazione nel presente caso e nella controversia.“
L’alba dell’ecocentrismo pare sia iniziata già negli anni settanta e proprio il 19 aprile del 2022 ha compiuto 50 anni questa sentenza così importante quanto emblematica nel campo dei diritto internazionale ambientale. Christopher Stone, in qualità di docente di legge della University of Southern California, a seguito della pubblicazione del suo articolo: Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural objects (gli alberi devono avere personalità giuridica? Verso i diritti legali per gli oggetti naturali), portò il tema nelle aule universitarie insinuando la potenzialità evolutiva del diritto stesso e della sua non staticità[21].
Nel 1982 la World Charter for Nature delle Nazioni Unite fu la prima Carta a rendere l’idea del concetto di <<armonia con la natura>> che nulla altro esprimeva se non il rispetto all’intera comunità degli esseri viventi e la necessità di non alterare i loro processi vitali. Tale concetto fu ripreso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2009 in cui si proclamò la Giornata Internazionale della Madre Terra, che si celebra in tutto il mondo il 22 Aprile. Solo nel 2013, l’Harmony with Nature sancisce che la sostenibilità nel sistema economico è premiata con il compromesso che l’uomo debba riconoscere i suoi limiti e rispettare i diritti della natura[22].
Sia Stefano Mancuso nella sua opera “la Nazione delle Piante” sia Alessandra Viola nel suo libro “Flower Power. Le piante e i loro diritti” hanno manifestato, prendendo spunto dagli ordinamenti esteri, la loro visione di una Costituzione che riguardasse i diritti delle piante apportando una rivoluzione copernicana a salvaguardia del futuro delle generazioni che verranno. In particolare, l’autrice Alessandra Viola, ha concentrato in 8 articoli le esigenze necessarie al fine della tutela dei diritti delle piante, quali: diritto alla vita, alla riproduzione, a non subire trasformazioni genetiche, a evolversi in modo naturale, al benessere, a non essere usata per scopi ludici, all’indipendenza e infine il diritto alla rappresentanza legale e al risarcimento del danno”[23].
Dunque “se è vero che si tratta di uno studio di impronta naturalistica, con connotazioni scientifiche, la proposta Carta dei diritti degli alberi costituisce la prima esperienza di studio in grado di alimentare un dibattito giuridico serio sulla attualità della Nazione delle Piante39 e che, nella concezione di Mancuso, è in grado di riconoscere e favorire il mutuo appoggio fra le comunità naturali di esseri viventi come strumento di convivenza e di progresso (art. 8)”[24].
[1] https://ilgiornaledellambiente.it/diritti-delle-piante/#:~:text=Cos%C3%AC%20come%20%C3%A8%20stato%20fatto%20dall%E2%80%99Unesco%20per%20i,al%20pari%20degli%20animali%2C%20dei%20soggetti%20di%20diritto%C2%BB;
[2]“Flower Power. Le piante e i loro diritti.”, Alessandra Viola, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, 2020, pag. 14;
[3] https://blog.ecostampa.it/anche-le-piante-parlano-nasce-la-carta-dei-loro-diritti/; “Plant Revolution. Le piante hanno già inventato il nostro futuro”, Stefano Mancuso, Giunti, 2017, pag. 19; il concetto del <<diritto di avere diritti>> è stato espresso da Hannah Arendt nel libro Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2019 e ripreso da Stefano Rodotà in Il diritto di avere diritti, Laterza, Bari, 2013;
[4] “Plant Revolution. Le piante hanno già inventato il nostro futuro”, Stefano Mancuso, Giunti, 2017, pag. 8 e 10; C. Risen, the world’s most advanced building material is…wood. And it’s going to remake skyline, <<Popular science>>, 284 (3), 2014; State of the world’s plants, report del 2016 a cura dell’RBG Kew, consultabile al sito https://stateoftheworldsplants.com/report/sotwp_2016.pdf.
[5] Verde brillante. Sensibilità ed intelligenza del mondo vegetale; Stefano Mancuso ed Alessandra Viola, Giunti, 2015, pag. 9, 113, 114 e 137.
[6] https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/vita-green/diritti-delle-piante-flower-power-intervista-alessandra-viola.html;
[7] https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/vita-green/diritti-delle-piante-flower-power-intervista-alessandra-viola.html;
[8] https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/vita-green/diritti-delle-piante-flower-power-intervista-alessandra-viola.html; “Flower Power. Le piante e i loro diritti.”, Alessandra Viola, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, 2020, pag. da 93 a 99;
[9] https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html;
[10] “Flower Power. Le piante e i loro diritti.”, Alessandra Viola, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, 2020, pag. da 99 a 100;
[11] Flower Power. Le piante e i loro diritti.”, Alessandra Viola, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, 2020, pag. 18;
[12] https://www.oregon.gov/odf/ForestBenefits/Documents/Forest%20Carbon%20Study/Reference-world-scientists-warning-humanity.pdf; Flower Power. Le piante e i loro diritti.”, Alessandra Viola, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, 2020, pag. 19, 25 e 31.
[13] https://eliopalumbieri.it/i-principi-di-prevenzione-e-precauzione-nel-diritto-dellambiente/ ; https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/vita-green/diritti-delle-piante-flower-power-intervista-alessandra-viola.html;
[14] https://www.carabinieri.it/media—comunicazione/natura/la-rivista/home/tematiche/ambiente/i-diritti-delle-piante ;
[15] https://www.ultimavoce.it/il-fiume-vilcabamba-la-prima-vittoria-dei-diritti-della-natura/#:~:text=Il%20fiume%20Vilcabamba%20scorre%20nel,assumere%20il%20ruolo%20di%20querelante;
[16]http://www.planificacion.gob.bo/uploads/marcolegal/Ley%20N%C2%B0%20071%20DERECHOS%20DE%20LA%20MADRE%20TIERRA.pdf;https://www.theguardian.com/world/2017/mar/21/ganges-and-yamuna-rivers-granted-same-legal-rights-as-human-beings; “Flower Power. Le piante e i loro diritti.”, Alessandra Viola, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, 2020, pag. da 100 a 101; http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/ilp/legislaturas/Legislatura?idDocNumExp=9&p=1379061558559&template=ILP/JEC_DetalleBD ; https://www.ultimavoce.it/il-fiume-vilcabamba-la-prima-vittoria-dei-diritti-della-natura/#:~:text=Il%20fiume%20Vilcabamba%20scorre%20nel,assumere%20il%20ruolo%20di%20querelante.
[17] “Flower Power. Le piante e i loro diritti.”, Alessandra Viola, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, 2020, pag. da 108 a 110;
[18] I <<diritti degli alberi>> e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della Dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia di Luigi Colella, https://www.rivistadga.it/i-diritti-degli-alberi-e-la-soggettivita-delle-foreste-brevi-note-comparative-a-margine-della-dichiarazione-dei-diritti-degli-alberi-in-francia/ Copyright www.rivistadga.it- ISSN 2421 -4132 ONLINE; https://www.solerbefarm.it/post/i-diritti-delle-piante ;
[19] “Flower Power. Le piante e i loro diritti.”, Alessandra Viola, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, 2020, pag. 5 e 32;
[20] https://www.greenme.it/ambiente/alberi-secolari-legge/ ; https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;10~art7!vig= ; https://www.greenme.it/ambiente/natura/dichiarazione-diritti-albero/ ;
[21] https://www.fuorisentiero.com/sierra-club-vs-morton-il-primo-caso-di-ecocentrismo/ ; “Flower Power. Le piante e i loro diritti.”, Alessandra Viola, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, 2020, pag. da 84 a 87;
[22] “Flower Power. Le piante e i loro diritti.”, Alessandra Viola, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, 2020, pag. 91-92;
[23] “Flower Power. Le piante e i loro diritti.”, Alessandra Viola, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, 2020, pag. da 136 a 147.
[24] I <<diritti degli alberi>> e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della Dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia di Luigi Colella, https://www.rivistadga.it/i-diritti-degli-alberi-e-la-soggettivita-delle-foreste-brevi-note-comparative-a-margine-della-dichiarazione-dei-diritti-degli-alberi-in-francia/ Copyright www.rivistadga.it- ISSN 2421 -4132 ONLINE; “La Nazione delle Piante”, Stefano Mancuso, Laterza, 2019.
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