Pratica forense e tirocini giudiziari nel decreto “Cura Italia”
L’art. 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (c.d. “decreto Scuola”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 74 dell’8 u.s., tra le misure adottate per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza da diffusione del virus COVID-19, ha previsto alcune misure a vantaggio dei praticanti avvocati e dei laureati e laureandi in Giurisprudenza impegnati nei tirocini presso gli uffici giudiziari.
Ora, con un emendamento presentato al Senato in sede di conversione del decreto-legge in legge, queste disposizioni sono confluite nel nuovo art. 87-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “decreto Cura Italia”), e si apprestano a diventare legge.
Il regime derogatorio alla presenza in udienza per la pratica forense
L’art. 87-bis, comma 1, primo periodo, introdotto nel decreto-legge “Cura Italia”, prevede che: “Il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. “
Infatti, l’art. 8, comma 4, D.M. 17 marzo 2016, n. 70 richiede la verifica da parte degli Ordini dell’effettivo svolgimento di almeno venti udienze a semestre, per la validazione del periodo di pratica forense. La deroga a tale disposizione (auspicata anche dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 20 marzo scorso) si giustifica con la sostanziale impossibilità per i praticanti avvocato, di presenziare in udienza, a causa dei divieti disposti da alcuni Uffici giudiziari già dalla fine di febbraio, e poi della sospensione pressoché generalizzata delle udienze, disposta, con progressive estensioni, dal 9 marzo all’11 maggio 2020.
L’abbreviazione del periodo di pratica
Il nuovo articolo 87-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che: “È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo.“
Anche questa disposizione è stata pedissequamente riportata nel “Cura Italia” dall’art. 6, comma 3, secondo periodo, del “decreto Scuola”, che la aveva originariamente prevista.
Dunque, in virtù di questa disposizione, laureati nell’ultima sessione dell’anno accademico 2018/2019, che è stata prorogata fino al 15 giugno 2020 dall’articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto “Cura Italia”, potranno cominciare la pratica fino a metà giugno, rimanendo nel termine per sostenere l’esame di abilitazione a dicembre 2021. Di norma, invece, il termine ultimo per l’iscrizione al Registro dei praticanti, utile per sostenere l’esame scritto nella sessione dell’anno successivo, scadeva ai primi di maggio.
La sospensione dei tirocini presso gli uffici giudiziari
Ai sensi dell’art. 87-bis, comma 2, primo periodo, del decreto “Cura Italia”, “Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 [N.d.A.: per gli Uffici giudiziari ordinari dal 9 marzo all’11 maggio 2020, per gli Uffici della Giustizia Amministrativa dal 9 marzo al 15 aprile], sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’interno degli uffici giudiziari.“
L’articolo 87-bis, comma 2, secondo periodo prevede che: “Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione“.
Tra le varie tipologie di tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari, il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 è la forma risultata più efficace, sia sotto il profilo della diffusione che in relazione ai risultati ottenuti, tanto in termini di formazione dei tirocinanti che di miglioramento dell’efficienza degli Uffici giudiziari ospitanti.
Secondo i dati rilevati dall’Ufficio Statistico del CSM, nel 2018 l’82% degli Uffici giudiziari aveva attivato questo tipo di tirocini; nel 2016 circa un terzo dei vincitori del concorso per magistratura ordinaria rispetto ai posti messi a concorso hanno svolto il tirocinio formativo ex art. 73 l. 98/2013, trend che è aumentato notevolmente rispetto agli anni precedenti e che è in ulteriore aumento per i vincitori dei concorsi per magistrato ordinario negli anni 2018 e 2019.
Conclusioni
Le misure illustrate accolgono gran parte delle richieste di diverse associazioni di categoria di praticanti avvocati e tirocinanti presso gli uffici giudiziari, che fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica avevano rappresentato nelle sedi opportune le problematiche collegate all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Ciò nonostante, al momento non sono stati approntati interventi riguardo alcuni particolari settori problematici, come ad esempio la regolamentazione della pratica notarile (soggetta ad un regime di validazioni bimestrali analogo a quello della pratica forense) o il regime dei tirocini curriculari nelle Scuole di specializzazione delle professioni legali.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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