Pratiche sadomasochistiche o BDSM: quando sono illegali?
I rituali sadomasochistici sono considerati una delle poche eccezioni, accettate dal punto di vista liberale, per giustificare che il soggetto abbia volontà e dia il consenso all’ipotesi di subire violenza.
Nonostante l’atteggiamento spesso misoneista sotteso ai vari dibattiti su tali pratiche, il BDSM è una pratica che risale al 6° secolo a.C., la quale è ancora presente e riconosciuta al giorno d’oggi.
BDSM è la sigla di bondage, discipline, dominance and submission, sadomasochism, e attiene a pratiche sessuali considerate estreme, ma riconducibili in realtà a vari gradi di intensità e a diverse modalità, che possono o meno interessare il diritto, laddove ci si chieda se siano o meno consentite.
Le pratiche erotiche sadomasochistiche sono considerate vietate, in materia di atti disposizione del proprio corpo, solo nel caso di diminuzioni permanenti dell’integrità fisica. Non è inoltre bastevole che il consenso dell’avente diritto sia espresso nel momento iniziale della condotta, ma è necessario che sia presente per l’intero sviluppo di questa.
Ciò è enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza 19215/2015, la quale afferma inoltre che la scriminante del consenso dell’avente diritto non può essere invocata quando il soggetto manifesti, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere già consenziente al protrarsi delle azioni cui aveva inizialmente aderito.
La causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto, prevista dall’art. 50 c.p., può avere efficacia scriminante anche rispetto alle percosse e alle lesioni, se il consenso viene prestato volontariamente nella piena consapevolezza delle conseguenze lesive dell’integrità personale. Ciò purché non si risolvano in una menomazione permanente, la quale eliderebbe la rilevanza del consenso prestato (Cass. sent. 19215/2015).
In Italia infatti, ai sensi dell’art. 5 c.c., qualsiasi soggetto può disporre del proprio corpo entro certi limiti, essendo vietati quegli atti che “cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.
Dunque, rituali erotici sadomasochistici, pratiche sessuali estreme, bondage e qualunque altra pratica di dominanza e sottomissione, sono lecite solo se basate sul consenso delle persone coinvolte.
Tale consenso, che deve essere presente per qualsiasi atto sessuale, è particolarmente necessario per le pratiche sadomasochistiche, nelle quali il rapporto è caratterizzato dalla tendenza di un determinato soggetto a provare piacere fisico o interiore nell’infliggere ad altri una sofferenza e per l’altra parte a riceverla (Cass. sent. n. 16899/2015).
Il consenso libero e diretto, deve essere necessariamente dato da una persona capace di intendere e di volere, oltre che di agire. Ciò viene affermato dall’art. 50 c.p., secondo cui
“Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”.
Tale assunto comprende infatti il diritto all’integrità fisica, quale diritto disponibile della persona che presta il consenso nel caso concreto.
Secondo la sentenza n. 16899/2015 sopraindicata, le pratiche sessuali libere costituiscono uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, rientranti tra i diritti inviolabili tutelabili costituzionalmente, ma è del pari innegabile che non si tratta di una libertà indisponibile, occorrendo una forma di collaborazione reciproca tra soggetti che tengono una relazione sessuale tra loro.
Si richiede dunque un consenso che sia non soltanto consapevole, ma anche informato da parte del partner. La Cassazione infatti ribadisce che, tale pratica ammissibile, non deve danneggiare la vita quotidiana del soggetto.
Perché ciò avvenga è necessario che il consenso sia informato ed è, di conseguenza, necessario un accordo paritario tra i soggetti coinvolti.
E’ richiesta infatti una consapevolezza, anche e soprattutto laddove l’accordo possa sancire la sottomissione di una parte all’altra, laddove debba sempre persistere la possibilità di cambiare idea in qualunque momento, anche con l’uso di tecniche legate alla pratica, come ad esempio la c.d. safeword (parola di sicurezza), che metta fine alla dinamica.
Diversi sono i casi limite che non rientrano nella libertà sessuale riconosciuta dal nostro ordinamento e, in particolare, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
Un esempio ne è la morte derivante da pratiche sadomasochistiche estreme.
Possiamo inoltre distinguere le ipotesi di responsabilità per colpa, in cui rientra ad esempio il caso in cui, chi ponga in essere la pratica, l’abbia compiuta nell’errata convinzione di avere un valido consenso dell’avente diritto.
Nel caso di ipotesi di dolo invece, il soggetto è a conoscenza del pericolo insito nella stessa pratica e dell’impossibilità di ridurne i rischi o di porla in atto entro limiti consentiti ma, ciò nonostante, decide ugualmente di porla in atto.
La differenza tra le due ipotesi è che la colpa si verifica quando il soggetto, che pone in essere la pratica, sia convinto che riuscirà ad eliminare o a rendere remoto il rischio che l’evento lesivo non consentito si realizzi; invece, nel caso del dolo, sa che non potrà ridurre il rischio e lo accetta, ponendo in essere l’atto.
In qualsiasi caso, la ricerca del grado di sicurezza è un obbligo che incombe su entrambi i partecipanti e non è scusabile l’atteggiamento o il comportamento del soggetto che subisce la pratica, quando omette di fornire informazioni importanti (ad esempio eventuali allergie o patologie preesistenti) o che non revochi il consenso in caso di mancanza di condizioni di sicurezza accettabili.
Un’ipotesi diversa riguarda i danni accidentali, cioè quelli derivanti da un evento imprevedibile o comunque non imputabili né per colpa né per dolo di chi pone in essere la pratica.
In queste ipotesi, nessuna responsabilità è attribuibile allo stesso soggetto che pone in essere l’atto, poiché l’imprevedibilità dell’evento o la responsabilità altrui escludono la sua. Esempi potrebbero essere i casi di materiali o attrezzature che presentino difetti o difformità non immediatamente riscontrabili che per tale ragione procurino un danno.
E’ comunque necessario un cosciente utilizzo dei materiali, soprattutto quando ci si possa immaginare che un difetto riscontrato potrebbe portare ad una qualsiasi sorta di incidente.
In questo caso il soggetto che pone in essere la pratica, sarebbe imputabile di un eventuale reato a titolo di colpa cosciente o incosciente o di dolo eventuale, in base al caso concreto.
Orbene, come sopra specificato, le varie tipologie di tali pratiche comprendono una vasta gamma di graduazioni, dalla più lieve alla più estrema.
In quest’ultimo caso in cui i confini sono più labili, la Corte di Cassazione con sentenza n. 43611/2021, ha affermato che il rapporto sadomaso nelle relazioni sessuali non può in sé definirsi illecito e fonte di responsabilità penale, purché sia caratterizzato da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili ed a condizione che i soggetti interessati non si trovino in situazioni incapacità di intendere e di volere.
Ciò che esclude la riconduzione delle pratiche estreme al concetto di “attività violenta” è l’assenza della volontà di provocare sensazioni dolorose ai soggetti che ad esse si sottopongono, essendo piuttosto tese a procurare piacere [1].
In conclusione, il diritto alla sessualità non trova un limite nell’art. 5 c.c. ma, insieme all’art. 50 c.p., esplica il diritto di disporre liberamente del proprio corpo in modo lecito.
Pertanto, affinché i rituali sadomasochistici o BDSM possano essere considerati leciti, è necessario che il consenso iniziale perduri per l’intero evolversi dell’atto, da entrambe le parti.
E’ necessario inoltre che il consenso sia libero, informato, prestato da persona capace di intendere e di volere. Che si riconosca che questo possa venir meno e che ciò presupponga la cessazione della pratica.
Canestrinilex, Morte durante attività sadomasochiste (Cass. 44986/16), ottobre 2016, link: https://canestrinilex.com/risorse/morte-durante-attivita-sadmoasochiste-cass-4498616
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Gabriella Barcellona
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