Precisazioni sulla modalità di adesione dell’imputato ai LPU

Precisazioni sulla modalità di adesione dell’imputato ai LPU

Sommario: 1. La disciplina normativa del lavoro di pubblica utilità – 2. Modalità di accesso e svolgimento – 3. La sostituzione della pena in caso di guida in stato di ebbrezza – 4. Il caso di specie – 5. La decisione della Suprema Corte.

Cass. Pen., sez. I, 28 dicembre 2018, n. 58485

La Sezione prima ha affermato che, ai fini della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 189, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) è sufficiente la mancata opposizione da parte dell’imputato, non essendo necessaria la sua espressa adesione, la quale, tuttavia, qualora sia comunque manifestata con atto scritto, può provenire anche dal difensore privo di procura speciale.

1. La disciplina normativa del lavoro di pubblica utilità

Il lavoro di pubblica utilità (LPU) ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001 rubricato “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000”, è ritenuto una sanzione penale sostitutiva, anche se i suoi ambiti di applicazione non ne consentono una precisa collocazione sistematica.

Detto istituto prevede per l’imputato che ne faccia richiesta, la possibilità di prestare attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del c.p.p..

Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..

2. Modalità di accesso e svolgimento

La richiesta può essere proposta, personalmente dall’imputato o per mezzo di procuratore speciale, fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se, invece, è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1, del c.p.p..

Infine, nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.

La prestazione di lavoro, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

3. La sostituzione della pena in caso di guida in stato di ebbrezza

Nel caso di guida in stato di ebrezza, parimenti il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.  – c.d. Nuovo Codice della Strada- prevede all’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, così come introdotto dalla L. 120 del 2010, dispone che “chiunque guida in stato di ebbrezza è punito (ove il fatto non costituisca più grave reato come indicato nell’art. 2 bis del medesimo articolo) con la pena detentiva e pecuniaria. […] Tale pena può essere sostituita dal giudice procedente, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, anche con il decreto penale di condanna, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274, secondo le modalità ivi previste […] Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n.  274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità […] In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato”.

Parimenti, anche in tale caso valgono le medesime disposizioni di presentazione della domanda, svolgimento, accertamento e dichiarazione di estinzione del reato.

4. Il caso di specie

L’imputato nel luglio 2017 aveva aderito alla sostituzione della pena ed aveva espresso il proprio assenso mediante atto predisposto dall’ufficio giudiziario competente, redatto materialmente dal Legale A.F. – destinataria di apposita delega da parte dell’ Avv. A.P, nella sua qualità di procuratore speciale dell’imputato.

Nel settembre 2017, era seguita formale comunicazione da parte dell’Ente prescelto per le attività, ma il G.I.P. del Tribunale di Torino,  che aveva emesso il provvedimento monitorio nell’ ottobre del medesimo anno in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava la sostituzione della pena poiché l’istanza era stata presentata da legale sprovvisto di procura speciale, senza che l’imputato avesse attribuito in modo specifico al proprio legale il potere di delegare altri alla proposizione della dichiarazione di assenso alla sostituzione.

Per tale ragione disponeva la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità- nelle more positivamente svolto da A.P.- nonché il ripristino della pena sostituita inflitta con decreto penale di condanna.

L’interessato proponeva ricorso lamentando l’intervenuta violazione degli artt. 99 c.p.c., 122 c.p.p. e degli artt. 459 e ss c.p.p. e 186, comma 9 bis, D.Lgs n. 285 del 1992, asserendo che l’istanza di adesione alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, presentata con le modalità precedentemente descritte, non avesse determinato la conversione del rito da ordinario a speciale, in quanto la stessa era tesa alla sola espressione di adesione al predetto istituto. Adesione, si conclude nel ricorso per l’annullamento della ordinanza di rigetto, che l’ordinamento ritiene espresso anche in presenza della solo mancata opposizione da parte dell’interessato. Ad ulteriore conferma della legittimazione in capo all’avv. A.F. delegato dal procuratore speciale, si afferma che proprio l’art. 99 c.p.p. riconosce a quest’ultimo tutti i diritti che l’ordinamento appresta in favore dell’imputato.

Con requisitoria, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso.

La decisione degli Ermellini conclude la querelle giudiziaria di A.P., annullando l’ordinanza impugnata ed i provvedimenti presupposti emessi, come di seguito si dirà.

5. La decisione della Suprema Corte

La Sezione Prima della Corte di Cassazione ritenuto fondato il ricorso la corte di cassazione accoglieva il ricorso proposto dal condannato e con sentenza n. 58485 ud. 10/10/2018 – depositata il 28/12/2018, ha affermato che, ai fini della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica è sufficiente la mancata opposizione da parte dell’imputato, non essendo necessaria la sua espressa adesione, la quale, tuttavia, qualora sia comunque manifestata con atto scritto, può provenire anche dal difensore privo di procura speciale.

Chiarisce la Corte, dapprima offrendo una comparazione tra l’art 186 c.d.s. e l’art. 33 D.Lgs 274/00, che l’ordinamento richiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 “l’iniziativa dell’imputato o del suo patrocinatore, munito di procura speciale, la formulazione dell’istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, trova applicazione esclusivamente nell’ambito del procedimento di competenza del giudice di pace”, diversamente invece, da quanto stabilito dall’art. 186, comma 9 bis, c.d.s. “secondo la cui formulazione testuale non si pretende dall’imputato una esplicita domanda per procedere, essendo sufficiente la sua non opposizione. Tanto premesso – concludono gli Ermellini- non merita condivisione l’assunto difensivo […] che impone al condannato di aderire all’indicazione di sostituzione della pena con l’attività di pubblica utilità mediante una dichiarazione formulata espressamente, oppure dal solo procuratore speciale. […] Ragion per cui le argomentazioni espresse dal giudice dell’esecuzione […] non trovano giustificazione sul piano della regolamentazione normativa della natura speciale della disposizione. […] Non si vede dunque  – tuonano i Supremi Giudici- per quale ragione se il consenso possa desumersi per “facta concludentia” dall’inerzia, qualora esso sia espresso da atto scritto, di per sé ritenuto dal legislatore superfluo, debba provenire esclusivamente dall’imputato o dal suo procuratore”.

In secondo luogo, i Giudici si soffermano sulla conversione-introduzione di un rito alternativo allo svolgimento dell’ordinario giudizio.

Sottolinea la Corte come l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 495 c.p.p. e ss. propria del giudice dell’esecuzione de quo necessiti di una riformulazione più in linea con il dato testuale e sistematico. Si legge nella sentenza difatti che “ in realtà, il rito speciale è introdotto allorchè il P.M. procedente […] ritenendo applicabile soltanto una pena pecuniaria, anche in sostituzione della detentiva, presenta al G.I.P. […] richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna con indicazione della misura della pena […] e tale richiesta venga accolta dal Giudice cui è rivolta”.

Infine, conclude la Corte, affermando il seguente principio di diritto “qualora a norma dell’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., il giudice disponga con decreto penale di condanna la sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, non è richiesto all’imputato di esprimere una manifestazione di volontà adesiva, essendo sufficiente la sua mancata opposizione, né, qualora l’assenso sia formulato con atto scritto, questo deve essere redatto dall’imputato personalmente o dal suo difensore munito di procura speciale”.


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