Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti

Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti

Come già preventivato nel Decreto “Cura Italia”, per alcuni lavoratori verrà accreditato direttamente in busta paga di aprile un particolare bonus IRPEF pari a 100 euro netti.

Tale bonus viene erogato in favore di quei lavoratori dipendenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno continuato a lavorare regolarmente presso la propria sede di lavoro, e relativamente al mese di marzo 2020.

È una misura approvata al fine di scongiurare un problema di liquidità, un premio per il lavoro svolto da milioni di lavoratori dipendenti che, nonostante l’imperversare della pandemia da Coronavirus, hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto (non spetta, pertanto, a chi è in smart working). E per questa ragione viene riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso altre sedi dell’impresa o del gruppo diverse dalla propria.

In base a quanto previsto dall’articolo 63 del Decreto numero 18, il bonus spetta una tantum ai titolari di redditi di lavoro dipendente (intendendosi per tali quelli che derivano da rapporti di lavoro aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro), sia pubblici che privati con reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 40mila euro lordi (tetto che include solo il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva).

Facciamo presente che tale premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette (per cui è esentasse), ed è ragguagliato ai giorni di lavoro prestati nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Il calcolo dell’importo del bonus che spetta al lavoratore, infatti, va effettuato tenendo conto del rapporto tra i giorni effettivamente lavorati nel mese e i giorni lavorabili come previsto contrattualmente.

Non spetta, come già detto, a chi è in smart working, o spetta riproporzionato a chi è stato per alcuni giorni smart worker e altri giorni in sede, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.), pertanto verranno presi in considerazione in fase di calcolo solo quelli presenti in azienda.

Esempio: prendiamo un lavoratore impegnato dal lunedì al venerdì che ha lavorato in sede fino all’11 marzo, data in cui il Presidente del Consiglio ha annunciato nuove misure restrittive. Ciò significa 8 giorni di lavoro in sede, su un totale di 22 giorni (nel caso in cui invece avesse completato il mese senza lavorare in smart working). Quindi, dal momento che i 100 euro gli sarebbero stati riconosciuti con 22 giorni di lavoro in sede, per gli 8 giorni spetta un bonus di circa 36 euro.

Il premio viene erogato, sempre in misura proporzionale, anche nei casi in cui l’azienda abbia fruito degli ammortizzatori sociali (CIG ordinaria, straordinaria, in deroga e FIS), nonché in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese.

Anche nel caso in cui il lavoratore abbia un contratto part-time, ai fini del calcolo della quantità erogabile, il rapporto deve comunque tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili. Pertanto, si ritiene che il bonus spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full-time o part-time. Qualora il lavoratore abbia due rapporti di lavoro part-time con due aziende differenti non avrà diritto al doppio del premio, ma lo erogherà quella con l’orario più elevato o in base agli accordi tra datore di lavoro e lavoratore.

Per ottenerlo non è necessario fare alcuna richiesta agli enti previdenziali, ma la somma verrà erogata direttamente dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a partire dalla retribuzione di aprile 2020, oppure verrà accreditata in fase di conguaglio nella mensilità di dicembre 2020. Come nel caso dell’erogazione del Bonus Renzi, tale premio verrà recuperato dal sostituto mediante compensazione nel modello F24.

dott. Davide Campese e dott. Domenico Sisto – Consulenti del Lavoro

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Davide Campese

Consulente del Lavoro, Docente Formatore Sicurezza sul Lavoro

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