Prescrizione ed ammissibilità dei ricorsi al vaglio delle Sezioni Unite

Prescrizione ed ammissibilità dei ricorsi al vaglio delle Sezioni Unite

Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, sentenza 25 maggio 2016 – 14 febbraio 2017, n. 6903

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte, al fine di dirimere il contrasto sorto in giurisprudenza, rimetteva al giudizio delle Sezioni Unite la decisione in ordine alla rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello nei casi di ricorso cumulativo e di inammissibilità dello stesso, formulando il seguente quesito: “Se, in presenza di un ricorso cumulativo per diversi e autonomi capi di imputazione, per i cui reati sia intervenuta la prescrizione dopo la deliberazione di appello, l’accoglimento dei motivi afferenti un capo imponga o meno la dichiarazione di prescrizione anche per i distinti ed autonomi capi di imputazione, pur quando i pertinenti motivi siano invece giudicati originariamente inammissibili”.

Le Sezioni Unite alla luce di una approfondita disamina giurisprudenziale in materia, come già in precedenza statuito, confermavano l’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, come avvenuto nel caso al vaglio dei supremi giudici in ordine ad uno solo dei due capi di imputazione, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen..

Differente la valutazione invece, in presenza di ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza o per altre ragioni diverse dalla rinuncia. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, ribadita anche recentemente nella sentenza delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza dei motivi non consente infatti il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione a norma dell’art. 129 cod. proc. pen..

Da un esame dei plurimi interventi delle Sezioni Unite, i giudici hanno ripercorso i contrasti che hanno interessato il rapporto tra inammissibilità dell’impugnazione e cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., fino a giungere alla elaborazione di una categoria unitaria di inammissibilità dell’impugnazione comprendente, oltre alla mancanza di specificità dei motivi e alla proposizione di motivi non consentiti o non dedotti in sede di appello, anche la manifesta infondatezza tra le cause di inammissibilità intrinseche al ricorso, preclusive della possibilità di far valere o di rilevare di ufficio una causa di non punibilità già maturata in sede di merito, come la prescrizione.

Fino alla successiva giurisprudenza delle sezioni penali della Corte che ha ribadito il principio secondo cui tutte le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (ad eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, costituente causa sopravvenuta di inammissibilità) integrano un vizio intrinseco dell’atto, ed impediscono la valida costituzione di un rapporto processuale e sono di ostacolo a far valere o a rilevare di ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello.

La pronuncia prosegue con una analisi dettagliata anche in ordine al tema dell’autonomia dei rapporti processuali di impugnazione relativi ai singoli capi e punti, nel caso di ricorso avverso una sentenza plurima o cumulativa, così richiamando il tema affrontato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 373 del 16/01/1990, Agnese, e nell’ordinanza n. 20 del 09/10/1996, Vitale, e ribadendo di fatto il principio dell’autonomia dei singoli capi della sentenza con la definizione del capo come atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza.

Ne consegue che nel caso di processo relativo ad un solo reato, la sentenza passa in giudicato nella sua interezza, mentre nell’ipotesi di processo cumulativo o complesso la cosa giudicata può coprire uno o più capi e il rapporto processuale può proseguire per gli altri, investiti dall’impugnazione, onde, in una simile situazione, è corretto utilizzare la nozione di giudicato parziale.

Le Sezioni Unite condividono l’orientamento giurisprudenziale pressoché unanime che, sulla base del principio dell’autonomia dei rapporti di impugnazione relativi ai singoli capi, ritiene nei processi oggettivamente cumulativi che l’ammissibilità del ricorso relativo ad un capo non si comunichi agli altri capi per i quali il ricorso, preso in esame isolatamente, sarebbe stato dichiarato inammissibile.

Per concludere, con la pronuncia in esame si vede affermarsi il seguente principio di diritto: “In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato (sentenza oggettivamente cumulativa) l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali l’impugnazione sia inammissibile e preclude per detti reati, in relazione ai quali si è formato il giudicato parziale, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello“.


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