Cassazione, prescrizione quinquennale per i contributi dovuti alla Cassa Avvocati

Cassazione, prescrizione quinquennale per i contributi dovuti alla Cassa Avvocati

Affascinante, cortese, ricca, eroina di una delle più belle commedie romantiche di Shakespeare, è Porzia.

Da avvocato, punta il dito sull’etica inflessibile dell’ebreo Shylock e lo supera per intelligenza.

Porzia – “La clemenza per sé non mai soggiace a costrizione; essa scende dal cielo come pioggia gentile sulla terra due volte benedetta: perché benefica chi la riceve come chi la dispensa. Presso i grandi più che altrove potente, del monarca adorna il capo meglio d’un diadema; ché se lo scettro è segno della terrena sua forza e potere, attributo d’altezza e maestà, ma anche sede della soggezione e del timore che ispirano i re ,la clemenza è potere che trascende la maestà scettrata, il suo trono è nel cuore dei sovrani, è un attributo dello stesso Dio; e al potere di Dio quello terreno si fa simile quando la clemenza mitiga in esso il rigor della legge. Perciò, Giudeo, se pur la tua pretesa sia conforme alla legge, pensa a questo: che nessuno di noi si salverebbe se giudicato secondo giustizia. Preghiamo Dio invocando clemenza, e ciò ci deve tutti ammaestrare a infondere clemenza nei nostri atti. Ho voluto parlare tanto a lungo fiducioso d’indurti a mitigare la giusta causa della tua richiesta; ma se tu sei deciso a perseguirla, questa severa Corte di Venezia dovrà per forza pronunciar condanna contro questo mercante“.

 I miei atti ricadan sul mio capo! Io qui rivendico, a norma di legge, la penale prevista dal contratto”, ribatte, Shylock a Porzia e la Cassa forense, evocando la normativa, all’avvocato.

Non succede spesso, ma qualche volta il prodigioso intervento della Suprema Corte di Cassazione che, in questo caso, interpone la prescrizione all’applicazione della sanzione richiesta dalla Cassa Forense statuendo che l’obbligo di comunicazione alla cassa forense dell’ammontare del reddito professionale, poiché ha natura amministrativa, si prescrive in 5 anni a decorrere dal giorno in cui è commessa la violazione , salva la testa dalla scimitarra.

La melodia meravigliosa della clemenza nel diritto è rara e si esplica in istituti dai contorni netti: l’amnistia, la grazia e la prescrizione .

La prima, dal greco amnestìa ossia oblio, remissione, composta  privativa e dal tema di μιμνήσκω , ovvero “ricordare” , significa “senza ricordo” , costituisce una causa di estinzione del reato; la seconda, la grazia, per l’art. 174 c.p. condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge; la terza, la prescrizione, è l’estinzione di un diritto nel caso che il titolare non lo eserciti per il termine determinato dalla legge.

La sentenza n. 17258 del 2 luglio 2018 della Suprema Corte  precisa che la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 17, comma 4, L. n. 576/1980, che punisce l’omessa comunicazione alla Cassa nazionale forense dell’ammontare del reddito professionale entro trenta  giorni dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ha natura amministrativa e non risulta intaccata dalla privatizzazione della cassa,  avvenuta con Dlgs 509/1994.

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La normativa di riferimento. A regolamentare la prescrizione delle sanzioni amministrative è lart. 28 della Legge n. 689/81 che precisa: «Prescrizione. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazioneL’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile».

La   Legge n. 335/1995, dal titolo “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, disciplina, inoltre, il termine prescrizionale relativo alle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.

E segnatamente l’ art. 3, comma 9,  statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

  1. a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall’1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

  2. b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

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Il caso. La Cassa forense aguzza l’ingegno e perfeziona il ricorso in cassazione invocando l’inapplicabilità della legge 689/1981  sulle sanzioni amministrative,  perché per la previdenza forense risulterebbero  imprigionate in un preciso regolamento della Cassa.

La sentenza della Corte territoriale, che ha annullato la cartella esattoriale notificata a un avvocato per mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori a causa dell’intervenuta prescrizione quinquennale, non convince la Cassa.

Non è  come si crede solitamente, rimarca; non è stato tenuto in considerazione dai Giudici di merito che la Cassa ha adottato un singolare regolamento in forza del quale risultano inapplicabili le disposizioni di cui alla legge 689/1981 per irregolarità compiute dopo l’entrata in vigore di detto regolamento.

Fatta di un preciso riferimento ad un atto normativo  e di un sottile ragionamento all’interno del quale si annodano centinaia di diversi destini di professionisti, la Cassa si erge, così, a protagonista e la sua difesa non perdona.

La Cassazione lungi dal lasciarsi condurre dalla bravura delle argomentazioni svolte dentro i labirinti  della privatizzazione, con uncini di acciaio aggrappa la sentenza n. 17258/2018 alla natura amministrativa della sanzione prevista per il caso oggetto del giudizio e spiega che la stessa non viene meno per effetto della privatizzazione della cassa forense.

Ne consegue che la disciplina della prescrizione quinquennale (L. n. 335/1995) si applica anche ai contributi dovuti dai liberi professionisti alle casse di previdenza privatizzate.


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