Prescrizione quinquennale per le obbligazioni tributarie periodiche
Con sentenza pronunciata il 09/02/2017 (dep. il 23/02/2017), la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino sez. I ha accolto un ricorso presentato da una ricorrente che si era vista notificare intimazione di pagamento il 29/03/2016 riguardante dei crediti derivanti da tributi erariali periodici, le cui cartelle di pagamento erano state notificate ben oltre cinque anni prima di tale data, in base alla regola secondo cui i crediti erariali degli Enti locali degli agenti di riscossione si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948 c.c.
La ricorrente impugna l’intimazione di pagamento con 4 motivi di ricorso.
In breve, la ricorrente contestava l’intervenuta prescrizione e la decadenza del diritto di credito vantato dall’Agente di Riscossione, l’insussistenza dei tributi e del diritto di credito vantato dall’Ente; quindi l’omissione ed irregolarità della notifica di tutti gli atti presupposti alla cartella di pagamento e infine l’inesigibilità ed illegittimità del credito contestato ai sensi degli artt. 19, 20 del D.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 1- co. 688 del 2014.
L’agente della riscossione eccepiva l’improcedibilità del ricorso per mancanza di condizione di procedibilità ex art. 17-bis del D. lgs 546/92, errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Dpr. 602/73, e la fondatezza della notifica; l’ infondatezza dell’eccezioni di illegittimità delf intimazione di pagamento ai sensi degli art. 19 e20 del D. Lgs 112/1990 e art. l, co. 688, della l.190/2014.
La Commissione Tributaria provinciale nella motivazione si è rifatta ad una sentenza delle Sez.Un. della Suprema Corte di Cassazione del 2009 ( n. 25790) sul punto.
Le Sez. Unite del 2009 hanno affermato che l’enunciato di cui all’art. 2953 c.c. si riferisce ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato vertenti su obbligazioni tributarie periodiche, per i quali la prescrizione breve sarebbe decennale.
Ebbene, le ingiunzioni fiscali degli Enti locali ovvero delle Agenzie incaricate della riscossione erariale costituiscono degli atti amministrativi espressione di autotutela ed di autoaccertamento emessi dall’amministrazione pubblica.
Tali atti amministrativi hanno una struttura caratteristica cumulativa che li accomuna in parte ai titoli esecutivi e ai precetti, tuttavia da essi difetterebbero proprio per la caratteristica essenziale di cui vantano i titoli esecutivi: la forma del provvedimento giurisdizionale.
Di conseguenza, tutte le obbligazioni tributarie aventi ad oggetto pagamenti da pagare in termini brevi, ossia ad un anno, sei mesi o meno, ovvero a carattere periodico, a prescindere dal tipo di imposta locale o erariale (diretta o iva) sono soggette a prescrizione quinquennale la cui disciplina è sancita all’art. 2948 n.4 cod. civ. e non all’art. 2953 cod.civ. come aveva affermato nel 2010 sempre la Cassazione (n.4283), mancando cioè, un provvedimento giurisdizionale irrevocabile nello specifico.
L’accertamento annuale non fa neanche venire meno la causa debendi da cui deriva l’applicazione dell’art. 2948 n.4 cod.civ.
È stata determinante a tal scopo la sentenza del 22 giugno 2016 n.12936 che avrebbe confermato che si applica l’art.2948 n.4 cod.civ. e non l’art. 2953 cod.civ., ai crediti erariali, laddove invece, alle sanzioni amministrative previste per le violazioni di obbligazioni tributarie accertate con sentenza passata in giudicato valga, ai fini della prescrizione del diritto alla riscossione dell’Agente, il termine decennale.
Soluzione del caso. La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino infine ha accolto la domanda della ricorrente relativa all’intervenuta prescrizione e quindi alla decadenza del diritto di credito vantato dall’Agente della Riscossione nei confronti della ricorrente medesima, ritenendo peraltro assorbiti gli altri motivi a quello della prescrizione del diritto/decadenza del diritto alla riscossione e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio data la particolarità delle questioni di diritto in discussione in seno alla giurisprudenza di legittimità.
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