Prestazione di lavoro straordinario in assenza di (formale) autorizzazione: è liquidabile?
Cass. civ., Sez. L., Ord. 26 febbraio 2025, n. 4984
L’art. 32 CCNL 16/11/2022 disciplina le prestazioni di lavoro straordinario come servizio volto a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, pertanto non utilizzabili come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. L’art. 32, nel delineare la fattispecie, prescrive che dette prestazioni siano espressamente autorizzate dal Dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
Sul punto interviene la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 4984 del 26/02/2025, che si occupa del gravame azionato contro la sentenza della Corte di Appello di Bari.
La vicenda fattuale trae origine dal ricorso intentato dal dipendente, che chiede la condanna della P.A. datrice di lavoro al pagamento dello straordinario espletato e al risarcimento dei danni. In I grado il Tribunale ha riconosciuto il solo diritto agli straordinari; la sentenza viene impugnata sia dal lavoratore per chiedere il risarcimento, sia dalla P.A. per annullare il pagamento disposto, e la Corte di Appello di Bari ha respinto entrambi i ricorsi.
La Cassazione, nell’ordinanza de qua, richiama preliminarmente un proprio orientamento risalente (Cass. Sez. L., 2509/2017), che prevedeva che lo straordinario dovesse essere preventivamente autorizzato dal Dirigente, al duplice fine di verificare sia l’effettiva necessità della prestazione di lavoro richiesta che la copertura finanziaria idonea a garantirne il pagamento. Con orientamenti successivi (Cass. Sez. L, n. 17912/2024) la stessa Corte ha riletto i due suddetti presupposti della autorizzazione preventiva e del rispetto dei vincoli di spesa in modo integrato con l’art. 2126 c.c. (il quale dispone che “Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”) per arrivare a sancire che la prestazione, laddove sia stata svolta in conformità alla volontà del datore di lavoro, espressa apertis verbis o, almeno, non insciente o prohibente domino, vada remunerata a prescindere dalla validità dell’autorizzazione e dal rispetto dei limiti di spesa, poiché in una lettura sostanzialistica dei fatti deve essere riconosciuta la prevalenza alla necessità di retribuire il lavoratore, in attuazione dell’art. 36 Cost.; ne consegue che il pagamento del compenso spetta anche se il consenso sia illegittimo e/o contrario alle disposizioni del CCNL, purché sussista (essendo elemento costitutivo della fattispecie) e il lavoratore sia in grado di dimostrarne la presenza.
Nel giudizio in oggetto, la P.A. contesta anche che in appello siano state ritenute valide le testimonianze assunte, invece di effettuare un puntuale riscontro dei cartellini marcatempo, in violazione dell’art. 3 comma 83 L. 244/2007, che prevede espressamente che “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”.
Anche in relazione a questo secondo motivo il Collegio dà una lettura sostanzialistica delle norme, non limitandosi ad un approccio puramente formale. Esso richiama propria precedente pronuncia (Cass. Sezione L, n. 18063 del 23/06/2023) per riconoscere che la prestazione lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lo straordinario, purché sussista il consenso del datore di lavoro; laddove questo sia dimostrabile, per quanto espresso in modo informale, lo straordinario va retribuito in attuazione del principio costituzionale di cui all’art. 36 Cost., mentre la violazione delle norme sull’autorizzazione preventiva e/o sui vincoli di spesa può dar luogo all’addebito a titolo di responsabilità contabile di chi lo ha consentito, ma non può tradursi in un danno per il lavoratore che ha effettuato la prestazione.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Ornella Rossi
Segretario Comunale in Toscana, OIV presso Enti Locali e ASL, privacy officer, interessata alla formazione in ogni settore degli Enti Locali
Latest posts by Ornella Rossi (see all)
- Prestazione di lavoro straordinario in assenza di (formale) autorizzazione: è liquidabile? - 8 March 2025
- Il trattamento illecito di dati nelle graduatorie di concorso pubblico - 24 February 2025
- Ritardata assunzione del vincitore di un pubblico concorso e risarcibilità del danno: an e quantum - 6 February 2025