Prestiti di somme di denaro a fidanzati, amici e parenti: il mutuo tra privati
Accade spesso che tra amici, parenti e fidanzati ci si presti somme di denaro, più o meno importanti. In tutti questi casi si sta stipulando – seppur inconsapevolmente – un contratto di mutuo, per l’appunto, tra privati.
Ai sensi dell’art. 1813 del Codice Civile “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
Il contratto di mutuo tra privati, a differenza di quello bancario, non richiede alcuna forma particolare, può essere concluso anche verbalmente o addirittura tramite un comportamento concludente, come ad esempio una stretta di mano, e si perfeziona con l’intervenuta consegna del denaro. Inoltre, si presume a titolo oneroso (c.d. mutuo feneratizio), seppur le parti possano stabilire la sua gratuità, ossia l’assenza di interessi (c.d. mutuo infruttifero).
Pertanto, una volta consegnata la somma di denaro pattuita, il mutuatario (ossia colui che l’ha ricevuta) è tenuto alla sua restituzione; restituzione che dovrà altresì comprendere – fatto salvo diverso accordo tra le parti – gli interessi maturati che, se non diversamente specificato per iscritto, saranno pari a quelli legali; interessi che comunque non dovranno mai superare il tasso di usura fissato periodicamente con decreto ministeriale.
A tal proposito, giova precisare che i prestiti tra privati di tipo oneroso sono validi ed efficaci solo se occasionali e diretti verso soggetti ben determinati (es. un amico, un parente, il fidanzato): in caso contrario, ovvero nel caso in cui il prestito venga erogato in forma sistematica ed organizzata, quasi come se fosse una vera e propria attività professionale, verrà ad integrarsi il reato di esercizio abusivo dell’attività finanziari di cui all’art. 132 TUB (D. Lgs. n. 385/1993, Testo Unico Bancario).
Nella prassi capita quindi sovente che tra amici, parenti, fidanzati ci si presti somme di denaro, più o meno importanti, con l’impegno da parte dell’accipens alla relativa restituzione, intesa che però nella maggior parte dei casi non viene formalizzata mediante redazione di una apposita scrittura privata.
Ebbene, in conformità con la richiamata disposizione codicistica, in tutti questi casi viene a configurarsi – seppure spesso inconsapevolmente– un vero e proprio contratto di mutuo, per l’appunto un mutuo tra privati.
Risulta quindi evidente quale sia la problematica sottesa ad una tale prassi: in caso di mancata spontanea restituzione del denaro nei termini pattuiti – seppur verbalmente – come farsi restituire il denaro prestato? E come può vedere tutelata la propria posizione creditoria?
In primo luogo, risulta doveroso segnalare che l’onere della prova grava, in ogni caso, in capo al creditore, il quale dovrà quindi dimostrare l’effettiva esistenza ed entità del prestito tramite, a titolo meramente esemplificativo, scambi di messaggi, e-mail, registrazioni audio e via dicendo. Resta inteso che se tale prova non dovesse essere fornita, lo scambio di denaro risulterebbe avvenuto a mero titolo donativo. A tal proposito, un piccolo ma sovente salvifico accorgimento che il creditore (colui che ha prestato il denaro) dovrebbe adottare è quello di utilizzare sempre un metodo di trasferimento di denaro tracciabile, avendo altresì cura di indicare nella relativa causale la dicitura “prestito (infruttifero o non infruttifero) a favore di”, o comunque una formula equivalente in grado di giustificare nel futuro l’operazione patrimoniale posta in essere.
È bene poi precisare che chi non restituisce i soldi ricevuti in prestito non commette alcun reato e conseguentemente non potrà neppure essere denunciato: non vi è difatti alcuna tutela penalistica in questi casi ma una solo una tutela civilistica trattandosi – come si è detto – di un vero e proprio inadempimento contrattuale.
Pertanto, in primis è consigliabile sollecitare, anche tramite un legale, il debitore affinché restituisca spontaneamente quanto dovuto, ricorrendo poi agli istituti del nostro ordinamento volti proprio alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR), mediazione e negoziazione assistita, in taluni casi addirittura obbligatori. Se però gli esperiti tentativi di definire bonariamente l’insorta questione non dovessero portare ad alcun esito, allora l’unica strada percorribile sarà quella di agire giudizialmente nei confronti del debitore per ottenere la restituzione della somma di denaro prestata, eventualmente comprensiva di interessi, attraverso l’azione giudiziaria più conforme rispetto al caso concreto.
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Avv. Chiara Barzaghi
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