Preventivo scritto: professionista obbligato a fornirlo anche se il cliente non lo richiede
Recenti rapporti ci informano che, tra le categorie più a rischio povertà figurano i professionisti, che spesso faticano a recuperare le proprie spettanze.
Ciò è dovuto a molteplici fattori: talvolta è colpa della crisi, che rende oggettivamente impossibile far fronte alle obbligazioni, altre volte è frutto di un mal costume diffuso, per cui la parcella del professionista è sempre l’ultima voce da saldare (eventualmente) in una coda di conti.
Questo scenario apre dunque le porte alle vie del recupero forzoso e alle contestazioni del dovuto.
Per evitare ciò, agevolare il professionista nel recupero di quanto gli spetta e tutelare anche il consumatore, il nostro legislatore ha introdotto la figura del preventivo.
Con la L. 1/2012, infatti, era stato introdotto l’obbligo del preventivo scritto per tutti i professionisti.
Successivamente, l’obbligo era stato calmierato e ridotto ai soli casi in cui il cliente ne facesse specifica richiesta.
Esistono, anche di questo strumento, pro e contro: per il consumatore è utile poiché ha un’idea di quanto potrà costare l’incarico del professionista.
Allo stesso modo, è una forma di tutela del credito di quest’ultimo poiché, firmato ed accettato dal cliente, farà piena prova in un’ipotetica causa di recupero del credito.
Dal 29 agosto 2017, invece, la comunicazione del preventivo scritto è diventata obbligatoria in ogni caso: il D.D.L. Concorrenza ha infatti previsto che il professionista debba consegnare il preventivo al momento del conferimento dell’incarico anche se il cliente non ne abbia fatto espressa richiesta.
Per il professionista (e, con ciò, si intende ogni professione regolamentata da ordini professionali) si prospetta un compito non proprio semplice: infatti, le incognite che possono insorgere durante l’espletamento del proprio incarico possono essere molteplici e, quindi, formulare un preventivo può essere assai arduo.
Il preventivo, da consegnare e far firmare, per accettazione, al cliente, dovrà essere formato da più voci: dovranno essere indicate separatamente, infatti, quelle che saranno le spese vive e le competenze del professionista.
La mancata presentazione del preventivo potrà essere valutata, in un’eventuale causa di recupero crediti, ai fini della validità del conferimento del mandato.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di ricorrere alle procedure di conciliazione davanti agli ordini professionali.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento: “Avvocati, legge sulla concorrenza: prime analisi sull’obbligo del preventivo scritto“.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avv. Camilla Fasciolo
Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.
Latest posts by Avv. Camilla Fasciolo (see all)
- Il divieto di animali domestici in condominio - 15 October 2017
- Permesso di soggiorno - 3 October 2017
- Il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - 1 October 2017