Previsione di incontri protetti e violazione del diritto dei minori alla bigenitorialità

Previsione di incontri protetti e violazione del diritto dei minori alla bigenitorialità

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28723/2020, ribadisce l’importanza e la centralità del principio della bigenitorialità, definito quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione.”

Nel caso in esame i Giudici di legittimità accolgono i motivi del ricorso di un padre, ribaltando la decisione della Corte d’Appello e del Tribunale dei minori, che aveva rigettato la richiesta paterna di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e di allontanamento del figlio dall’abitazione materna.

In particolare nei precedenti gradi di giudizio venivano disposti incontri protetti padre-figlio alla presenza dei Servizi Sociali una volta al mese, previa preparazione del minore.

Nell’accogliere il ricorso del padre la Corte di Cassazione richiama alcune importanti pronunce della CEDU.

In particolare la Corte Edu chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori.

I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno precisato che, in un quadro di osservanza della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all’art. 8 della Convenzione EDU, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l’insieme delle misure preparatorie che permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia).

Nel caso in esame, poi, i Giudici di merito non teneva conto della condotte ostruzionistiche materne alla genitorialità del padre, omettendo l’esame di documentazione e di fatti allegati dal padre in giudizio.

Le decisioni di merito si basavano, dunque, erroneamente, sull’incapacità del padre nel relazionarsi con il figlio, senza accertare i comportamenti ostativi posti in essere dalla madre, comportamenti gravemente lesivi del diritto alla bigenitorialità che palesano l’inadeguatezza genitoriale della figura materna.


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Avvocato del foro di Milano, laureata a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano nell'anno 2012, con una tesi in diritto civile sulla tutela del consumatore nella formazione del consenso. Nell'ambito della formazione professionale mi sono specializzata in diritto minorile, diritto di famiglia e diritto penale della famiglia, con un praticantato in primari studi legale nel territorio milanese. Impegnata anche socialmente nel supporto dei problemi connessi alla crisi familiare, sono membro dell'Associazione Sociolgi Italiani. Attualmente esercito l'attività nel mio Studio Legale, specializzato nel diritto di famiglia, offrendo tutela in sede civile e penale.

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