Principali novità in materia di “Whistleblowing” alla luce del recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937

Principali novità in materia di “Whistleblowing” alla luce del recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937

Il 10 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (il “Decreto”). Il testo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 15 marzo 2023.

Il Decreto intende ricondurre ad un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative (nazionali o del diritto dell’UE) o condotte comunque lesive di specifici beni giuridici, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Destinatari della normativa

Tra i soggetti che dovranno conformarsi alla nuova disciplina vi sono gli enti pubblici e gli enti del settore privato tra cui i soggetti:

– che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

– che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione, in quanto operano nell’ambito di una serie di settori espressamente indicati nell’Allegato al Decreto Legislativo (settori relativi a (i) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (iii) sicurezza dei trasporti (iv) tutela dell’ambiente, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto il numero medio di 50 dipendenti;

– sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e hanno adottato un Modello di Organizzazione e Gestione, anche se non hanno raggiunto nell’ultimo anno il numero medio di 50 dipendenti.

Ampliamento della categoria dei “Whistleblowers

Potranno assumere la veste di “whistleblowers” non solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi o con contratti atipici (tempo parziale o a tempo determinato) gli azionisti, i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i collaboratori esterni, i tirocinanti, i volontari, tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori. Il Decreto prevede, inoltre, che le misure di protezione si applichino non solo ai segnalanti, ma anche ai c.d. facilitatori (ossia coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione), ai colleghi e ai parenti del segnalante (si pensi ai casi in cui i familiari intrattengano rapporti di lavoro con lo stesso ente presso il quale lavora il segnalante) e ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Nozione di “violazione”

Le segnalazioni rientranti nella nuova disciplina di tutela sono quelle concernenti non solo le violazioni del diritto dell’Unione Europea, ma anche quelle del diritto nazionale (articolo 2, comma 1, lettera a). In ogni caso, vi è la condizione che il comportamento, l’atto o l’omissione illecito leda l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Le tutele previste dalla direttiva sono concesse nel caso in cui siano segnalate violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che molto verosimilmente potrebbero esserlo), atti od omissioni che il segnalante abbia fondati motivi di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni.

Canali di segnalazione

canale di segnalazione c.d. interno

canale di segnalazione c.d. esterno istituito dall’ANAC

c.d. divulgazione pubblica

Segnalazioni interne

Il Decreto disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni interne, volte a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella comunicazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; indica i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna e disciplina l’iter procedurale successivo alla segnalazione interna. Sono indicati anche i soggetti deputati alla gestione delle segnalazioni e/o alla gestione del processo di indagine (personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione). Il Decreto ha altresì introdotto specifici termini volti a dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell’attività di verifica svolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato sono poi chiamati a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili in relazione ai canali ed alle procedure, sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne.

Sono ammesse anche segnalazioni in forma “anonima”.

Segnalazioni esterne

Il Decreto prevede le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, sia per il settore pubblico che per il settore privato. Si ricorre alle segnalazioni esterne in presenza di determinate condizioni, puntualmente indicate dall’art. 6 del Decreto. L’autorità incaricata di gestire le segnalazioni esterne è l’ANAC, anche per il settore privato. Il Decreto disciplina inoltre le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L’ANAC dovrà adottare, entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto, linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, dopo aver sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Divulgazione pubblica

L’articolo 15 del Decreto disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo anche in tali casi la possibilità di accedere alle misure di protezione accordate in linea generale.

Misure di tutela

Obbligo di riservatezza: l’art. 12 prevede una serie di indicazioni volte a garantire il rispetto della privacy del segnalante, nonché, la riservatezza delle segnalazioni, indicando i casi nei quali è possibile rivelare l’identità della persona segnalante, previo suo consenso espresso.

Trattamento dei dati personali: l’art. 13 stabilisce che il trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del GDPR, del Codice Privacy e del D. Lgs. n. 51/2018, e ricordando i principali adempimenti da intraprendere e principi da rispettare.

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni: l’art. 14 regolamenta la conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e della relativa documentazione, indicando un termine massimo di conservazione dei dati in 5 anni. La norma distingue tra: segnalazione su linea telefonica registrata o altro sistema di messaggistica vocale registrato, segnalazione su linea telefonica non registrata o altro sistema di messaggistica vocale non registrato, segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto.

Divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante: l’art. 17 prevede il divieto di atti di ritorsione, fornendo una esemplificazione delle possibili fattispecie ritorsive, sia pur non esaustiva, tra cui si evidenziano quelle del licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione dell’articolo 17 sono nulli. “Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione o della denuncia hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore”.

Le misure di protezione nei confronti del segnalante non trovano applicazione quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è irrogata una sanzione disciplinare.

Sanzioni

L’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

– da 10.000 a 000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;

– da 10.000 a 000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alle modalità previste dal Decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

– da 500 a 2.500 euro nel caso di cui all’articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia  o  comunque  per  i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorita’  giudiziaria  o contabile.

I soggetti del settore privato che abbiano adottato il Modello di organizzazione e gestione ex Decreto Legislativo n. 231/01 devono prevedere nel sistema disciplinare una serie di sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti indicati.

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel Decreto avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, eccetto che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, per i quali l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna  ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

 

 

 

 

 


Whistleblowing: il Decreto di adeguamento alla normativa europea (insic.it)
La direttiva europea sul whistleblowing: come cambia la tutela per chi segnala illeciti nel contesto lavorativo | Sistema Penale | SP

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