Principio di disponibilità delle prove e di non contestazione
Una regola cardine del processo civile è il principio di disponibilità delle prove, secondo il quale, salvo i casi previsti dalla legge, il Giudice decide iuxta alligata et probata: ne consegue che questi deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non contestati.
Per certi versi, questo principio è diretta conseguenza del diritto alla difesa costituzionalmente tutelato: si vuole impedire una decisione basata su fatti sconosciuti alla parte convenuta e in relazione ai quali quest’ultima avrebbe potuto spiegare una valida difesa, se solo ne avesse avuto contezza.
Se il convenuto non prendesse posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso da parte attrice, terrebbe un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio. Gli effetti sarebbero vincolanti per il Giudice, che non effettuerà, quindi, alcun controllo probatorio sul fatto non contestato (cfr. Cass., sent. n°5.356 del 2009, conforme a precedente giurisprudenza di legittimità). Inoltre, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione, di rendere controverso un fatto non contestato (Cfr. Cass. sent. n°26.859 del 29.11.2013 e sent. n°8.213 del 4.4.2013).
D’altronde, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa: “il convenuto (…) è tenuto (…) a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificatamente indicati dall’attore a fondamento della propria domanda; la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare ‘espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell’atto di citazione’, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione a tali fatti costitutivi” (cfr. Corte di Cassazione, ord. n°31.837 del 04.11.2021). Ne consegue che, se l’attore afferma che un certo fatto, alla base del diritto che intende tutelare, è avvenuto in un giorno preciso, il convenuto deve specificamente contestarlo.
La recente ordinanza citata si pone come il più recente tassello di un lungo dibattito, che poi ne ha consentito la codificazione nel 2009 (Cfr. legge n°69/2009.) dopo questa, in dottrina c’è chi ha ritenuto che il legislatore «abbia inteso imporre al Giudice l’obbligo di considerare ‘come veri’ i fatti non specificamente contestati tra le parti costituite» (cfr. Carratta – Taruffo, Dei poteri del giudice, in Comm. c.p.c., a cura di Chiarloni, Bologna, 2011, 492).
In realtà, come anche sembra emergere dalla recente ordinanza citata, il riferimento ai fatti non contestati potrebbe rispondere a un’esigenza di efficienza dell’operato del Giudice, che a quel punto volgerà lo sguardo solo dove c’è una effettiva contestazione, per dirimere la questione.
In verità, la necessità di contestare in modo specifico i fatti dedotti ex adverso potrebbe anche essere intesa come un’allegazione uguale e contraria rispetto a quella che si intende contestare. La conseguenza sarebbe che il fatto non contestato non diventerebbe, per questo, provato, ma sarebbe non coperto dall’onere della prova per la parte che l’ha allegato.
Messa in questi termini, il principio della disponibilità delle prove (e anche, volendo, quello di non contestazione) sarebbe da intendere strettamente correlato anche alla ripartizione dell’onere probatorio (cfr. art. 2697 c.c.) che grava su colui che propone la domanda, o spiega l’eccezione. Infatti, la prescrizione codicistica è chiara: chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che quel diritto gli appartiene, ma deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona.
La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, per cui spetta all’attore provarla e il Giudice può rilevarne la carenza anche d’ufficio (tra le più recenti, si rimanda a Cass. sent. n°453 del 10.01.2019 e sent. n°943 del 17.01.2017), e, d’altra parte, spetta al convenuto contestare specificamente i fatti costitutivi (e specificamente indicati) della domanda, onde evitare l’applicazione del principio di non contestazione.
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Dal 2014 svolgo la professione forense presso il Foro di Napoli, in ambito civile.Nel 2015 ho collaborato, insieme ad altri, al Manuale di diritto d’autore curato dal Prof. Fabio Dell’Aversana, dedicandomi alla parte relativa ai contratti dello spettacolo.Nel 2017 e nel 2019 ho partecipato all’IGF, rispettivamente di Bologna e di Torino, dove ho trattato il tema dell’identità e della privacy dei minori in Rete, argomento trattato anche al convegno «Insert law to continue» tenuto alla Federico II di Napoli e, nel giugno 2021, nel convegno «La scuola e le sfide del Covid».Nel 2020 ho collaborato, insieme ad altri, al volume «Il valore della Carta dei diritti di Internet», a cura di Laura Abba e Angelo Alù, con il contributo intitolato: «La sicurezza in Rete e il delicato equilibrio tra vari interessi in gioco» e anche al volume «Stato di diritto, emergenza, tecnologia», edito su Consultaonline a cura di Giovanna De Minico e di Massimo Villone, con il contributo «Coronavirus e principio di uguaglianza: problematiche e spunti».Tra il 2020 e il 2021 ho affrontato il tema dello smart working sia nel breve saggio «Il diritto alla disconnessione: questioni pratiche e possibili tutele», su Rassegna Astrid, 16/2020, poi pubblicato in spagnolo nella Revista de Ciencia de la Legislaciòn, 9/2021, sia, con la Dott.ssa Valentina Sapuppo, nell’articolo «Diritto alla disconnessione: utopia o certezza normativa» pubblicato su e-learning specialist.eu l’8 marzo 2021.Nel 2021 ho collaborato, insieme ad altri, al volume «La Pubblica Amministrazione del futuro. Tra sfide e opportunità per l’innovazione del settore pubblico», a cura di Angelo Alù e di Alessia Ciccarello, con il contributo intitolato: «Discorsi d’odio, social e libertà di espressione: quis custodiet custodes?», argomento trattato anche il 14 maggio 2021 come speaker nell’ambito del ciclo di conferenze «Internet per tutti, a scuola con Isoc».Nel 2023 ho partecipato all'incontro organizzato da Icon’s in Bocconi con un intervento relativo a «Le implicazioni dei discorsi d’odio e delle fake news nel dibattito politico» nel panel intitolato «Le nuove agorà digitali: trasformazioni della politica e della democrazia», intervenendo nel panel con un intervento relativo a «Le implicazioni dei discorsi d’odio e delle fake news nel dibattito politico».Nel marzo 2024 ho partecipato, al Teatro Polivalente di Bologna, all'evento Reclaim the Tech 2024: Laboratorio «Tecnologie, democrazia, dati: tra abusi (dis-)informazione e strategie di resistenza» in questo laboratorio ho parlato dell’impatto della disinformazione in politica per il tramite delle tecnologie.Nel giugno 2024 ho preso parte alla VI Conferenza internazionale e Summer school dell’Associazione “Per l’Europa di Ventotene” (9-14 giugno 2024): nella manifestazione, organizzata dal Prof. Andrea Patroni Griffi, sono intervenuto come speaker nel panel intitolato «Il federalizing process europeo e i processi federali negli Stati membri: quale regionalismo in Europa e per l’Europa?», con un intervento intitolato «Integrazione europea e autonomie territoriali: auspici e problematiche sul ruolo sovranazionale delle Regioni» segnalando come la partecipazione multilivello delle Regioni alle politiche comunitarie può essere utile sia per rafforzare l’unità e la partecipazione con un approccio inclusivo, ma anche un utile raccordo da parte di Enti maggiormente vicini ai cittadini, per far percepire l’Europa meno lontana.A ottobre 2024 ho partecipato presso l’Università di Trento alla conferenza annuale di ICON'S Italia “Lo stato delle transizioni”, moderando il panel panel intitolato “La democrazia nella Rete, la Rete per la democrazia: intelligenza artificiale e uguaglianza nelle politiche eurounitarie”.
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