Privacy dell’avvocato: importanti novità
Il diritto alla riservatezza, qualificato nell’ordinamento giuridico come “diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata”, il quale è leggibile come diritto alla privacy (ad esso concomitante), è stato oggetto di recenti pronunce.
In particolare, tale diritto, così come sopra descritto, è stato al centro di alcune recenti statuizioni che hanno posto l’attenzione, tra gli altri aspetti, sul diritto alla privacy dell’avvocato e, più nello specifico, alle forti limitazioni che incontrerebbe un’ ingerenza nella sfera personale e, conseguentemente, nella privacy di un legale.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo con una recente sentenza riguardante il tema in oggetto, chiarisce, riconfermando la rilevanza del diritto alla privacy ed in particolare di quello del legale e dei suoi clienti, che, anche qualora vi sia il sospetto di violazioni penali, il conto corrente di un avvocato non può essere messo sotto controllo quando si arrivi all’accesso indiscriminato su informazioni relative all’interessato e a terzi senza limiti di tempo e senza garanzie, anche se ciò sia giustificato dal compimento di indagini, dato che, si determinerebbe, in questo modo, la violazione del segreto professionale, nonché della privacy dell’avvocato e dei suoi clienti.
In particolare, nel caso di specie, il conto corrente di un avvocato penalista tedesco, veniva messo sotto controllo dalle autorità di polizia, in quanto, durante un’indagine per frode commerciale ed associazione a delinquere riguardante uno dei suoi clienti, sorgeva il sospetto che la somma versata sul conto corrente del professionista fosse frutto di proventi illeciti; ciò portava le autorità ad acquisire molteplici informazioni presso la banca del legale raccomandando alla stessa di non darne notizia all’avvocato per cui, conseguentemente, lo stesso, venutone poi a conoscenza, lamentava la violazione del segreto professionale e della privacy. (Cedu, caso Sommer c. Germania ric. N. 73607/13 del 27.04.2017).
Sempre nello stesso ambito, si è pronunciato il Garante della privacy, con riguardo all’istanza di accesso civico. In particolare, secondo il garante, tale istanza va rifiutata, tra le varie ipotesi, quando si debba evitare un pregiudizio concreto alla protezione e tutela dei dati personali. Nel caso di specie, l’istanza di accesso aveva ad oggetto gli atti di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato: ebbene, secondo il Garante, la natura disciplinare del procedimento ai cui atti si intende accedere, determinerebbe, in caso di accoglimento dell’istanza, un pregiudizio concreto alla privacy del legale, tanto e tale dà legittimarne il diniego di accesso ai sensi dell’art. 5 bis comma 2 D.Lgs. n. 33/2013. (Garante Privacy, provvedimento 50 del 9/2/2017)
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Roberta Scetti
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