Privacy, riservatezza e autodeterminazione del minore nell’utilizzo della rete e dei social network
Il processo di costruzione dell’identità del minore risente di una molteplicità di stimoli derivanti dall’ambiente esterno in cui egli vive e instaura le sue relazioni; la scuola ma anche e soprattutto i mezzi di comunicazione di massa hanno una grandissima influenza sul minore, talvolta persuadendolo e contaminando la sua vera identità.
Se il giudice minorile ha gli strumenti per la tutela del minore quando la compressione della sua identità dovesse derivare da atteggiamenti posti in essere dal suo nucleo familiare, dinnanzi a condotte provenienti da altri stimoli a cui il minore è sottoposto, si trova talvolta privo di competenza e di strumenti per apprestare una tutela.
La debolezza del minore in rete necessita di una peculiare attenzione che ha spinto il legislatore, tanto nazionale che europeo, ad intervenire delineando una normativa che ha come obiettivo primario la tutela del minore in quanto soggetto meno consapevole dei rischi che l’utilizzo del web comporta.
Forte è l’influenza esercitata sui minori nella costruzione del proprio sé dai mass media e dalle agenzie che li controllano le quali, operando in una visione economica e con una logica di mercato, non svolgono le loro attività in funzione del rispetto dei fruitori e della loro particolare identità; i nuovi media oltre ad essere mezzi di comunicazione, essendo utilizzati da soggetti il cui sviluppo è in formazione, appaiono come strumenti per la costruzione della propria identità e per tale motivo necessarie sono le accortezze sull’utilizzo degli stessi.
L’identità è quindi sempre più influenzata svilendo aspirazioni, valori e potenzialità di cui ciascuno è portatore; la generazione digitale che fin dalla tenera età si approccia con le nuove tecnologie deve utilizzare tali strumenti in maniera adeguata affinché lo sviluppo della personalità non sia contaminato dalla rete.
I minori spesso sentono la necessità di discostarsi da quanto indicato, e talvolta imposto, dai genitori[1] e questa necessità di distacco dalla volontà genitoriale li avvicina sempre più a modelli che appaiono lontani da quelli tradizionali o diversi rispetto a quanto delineato dai genitori i quali non possiedono gli strumenti adeguati a comprenderne a pieno le risultanze.
La portata innovativa dell’evoluzione tecnologica è tale da definire il XXI secolo come l’era digitale, contraddistinta da fenomeni contrastanti ma, se innumerevoli sono gli stimoli presenti nel web non poche sono le ombre, necessario è quindi fornirsi di strumenti idonei per orientarsi e orientare soprattutto i minori nel loro utilizzo; la diffusione della rete ha modificato radicalmente e in maniera repentina la modalità di comunicazione e intrattenimento dei rapporti interpersonali[2] tale da richiedere uno sforzo del legislatore a rispondere in modo adeguato alle situazioni emergenti nel mondo virtuale.[3]
Il web e in particolare i social network, sempre più frequentati dai ragazzi, svolgono un ruolo decisivo nella crescita e nella definizione dell’identità personale, l’età a cui i minori si rapportano con tali strumenti, infatti, è sempre più bassa poiché la facilità di fruizione e l’accessibilità dei costi permette alle famiglie di accedervi quasi a cuor leggero[4]; i minori, però, se sono in grado di utilizzarli con semplicità, sono spesso privi delle conoscenze per servirsene in maniera sicura necessitando, così, del ruolo attivo dei genitori.
I minori “nativi digitali”[5] indubbiamente hanno una maggiore predisposizione all’utilizzo e al confronto continuo con gli strumenti digitali, potrebbero tuttavia non essere in possesso delle competenze comunicative e social per utilizzarli in maniera corretta e proficua, senza arrecar danno ad altri e mettere a rischio la propria persona e i propri dati; i nativi digitali sono immersi fin dalla nascita nella tecnologia e la utilizzano quotidianamente nella propria vita con estrema semplicità, lo stesso non si può dire per gli “immigrati digitali”, coloro che hanno vissuto lo shock tecnologico con il decorrere dei tempi e si trovano ad interfacciarsi con una realtà diversa rispetto a quella a cui erano abituati, affrontando una modifica nelle modalità di comunicazione e nell’interazione con nuovi strumenti.[6]
Se i mezzi di comunicazione da un lato possono essere strumenti per la costruzione dell’identità personale a causa della molteplicità degli stimoli che offrono, in quanto luogo in cui è possibile la condivisione di idee e di arricchimento culturale e personale, dall’altro la fragilità dei minori non permette agli stessi di coglierne a pieno il senso e sviluppare uno spirito critico[7]; talvolta, inoltre, artificialmente vengono stimolati dai bisogni inavvertiti precedentemente la cui mancata soddisfazione collocherebbe il minore al di fuori della cerchia dei suoi coetanei.
Il fruitore dei servizi online non è soltanto un destinatario passivo di quanto avviene sul web, ma riveste un ruolo attivo in quanto è lui stesso che, con la sua attività, crea messaggi e contenuti i quali saranno diffusi utilizzando gli strumenti offerti dalla rete; l’istantaneità delle comunicazioni e della fruizione di notizie e informazioni da parte dell’utente incide in maniera forte, seppur talvolta impercettibile, sulla sua vita.[8]
Necessaria è quindi una consapevolezza digitale, comprendere la portata di tali strumenti e ripensarli poiché se questi erano concepiti come spazi per gli adulti, di fatto sempre crescente è il numero dei minori che li utilizza quotidianamente a cui segue un disinteresse dei genitori alle attività da loro poste in essere; per porre le basi di una cultura digitale indispensabile è un ruolo più attivo dei genitori, affinché attraverso esempi positivi e atteggiamenti appropriati, possano mettere in guardia i minori dai possibili pericoli nascosti nella rete.[9]
Opportuno è considerare Internet non solo come uno strumento passivo mediante il quale acquisire conoscenze e informazioni, ma come un mezzo dinamico che, se usato correttamente, fornisce la possibilità di creare rete, mantenendo rapporti con persone diverse, offrendo l’opportunità di condividere le proprie passioni ed esprimersi liberamente; dalla ricerca[10] condotta da Telefono Azzurro e Doxa Kids[11] emerge che i giovani considerano i social network e la rete come strumenti per restare in contatto con i propri amici evadendo dalla solitudine, una fonte illimitata di notizie a cui è possibile attingere con facilità e che hanno un ruolo rilevante per la definizione di idee nel continuo confronto con gli altri.[12]
La diffusione della tecnologia ha contribuito al benessere della società con delle ripercussioni sulle relazioni sociali in quanto rappresenta uno strumento di supporto ma anche, ormai, una necessità affinché si possa esercitare il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee; il diritto all’informazione e comunicazione, seppur non espressamente sancito, è riconducibile all’art. 10 comma 1 della Convenzione di Roma che dispone della libertà di espressione come un interesse fondamentale per la persona.
L’art. 21 della Costituzione sancisce il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero e, senza dubbio, la tecnologia e il suo sviluppo hanno ridefinito tale diritto in quanto la loro diffusione pone il legislatore dinnanzi alla necessità di disciplinare l’utilizzo di tali mezzi che da strumenti diventano talvolta armi pericolose nei confronti dei soggetti deboli e dei minori i quali, non comprendendo i rischi e le opportunità di Internet necessitano di una guida e di una peculiare tutela.
L’educazione dei minori all’utilizzo degli strumenti offerti dalla rete è necessaria affinché possano comprendere a pieno le funzionalità e i vantaggi derivanti dal loro uso ed evitare che pongano in essere delle condotte pregiudizievoli per altri soggetti mediante il distorto utilizzo di tali mezzi.
Il diritto alla libertà di espressione deve svolgersi nel rispetto della dignità della persona, tutela particolarmente pregnante se coinvolto è un soggetto minore; di questa impostazione è la Corte di Cassazione del 5 settembre 2006, n. 19069[13], che sostiene l’opportunità di tutela del minore con riferimento alle comunicazioni e, riprendendo quanto affermato nella Convenzione di New York, il diritto del fanciullo a non subire ingerenze nella sua vita e lesioni che possano pregiudicare la sua reputazione.
All’art. 17 della Convenzione si riconosce agli Stati il dovere di valorizzare i mass media poiché, se utilizzati in maniera corretta, sono strumenti idonei affinché il minore possa sviluppare la propria personalità e costruire la propria identità; gli Stati per far sì che ciò avvenga devono favorire l’accesso alle informazioni e ai materiali appropriati per la sua crescita.[14]
La disciplina sul trattamento dei dati personali pone una peculiare attenzione ai soggetti minori e al loro utilizzo della rete, la nozione di dato personale è idonea a racchiudere la molteplicità di ambiti di cui si compone la personalità dell’individuo, comprendendo anche l’identità digitale in quanto, ormai, componente essenziale dell’identità[15]; talvolta, però, la differenza che sussiste tra identità reale e identità digitale è cosi minima che le due sembrano combaciare, e l’esistenza digitale sopraffare l’esistenza reale.
Le finalità perseguite dall’emanazione del GDPR, si sostanziano nel consentire la circolazione di dati in risposta a quanto richiesto dalla società e dall’economia digitale e nel circoscrivere le modalità di acquisizione degli stessi predisponendo cautele e garanzie nel trattamento dei dati personali degli utenti poiché dalla loro protezione si tutela l’uomo e i diritti ad esso riconosciuti[16]; la nozione di dato personale, mutando insieme agli stimoli offerti dal progresso tecnologico, necessita di un contesto normativo idoneo ad apprestare una tutela delle informazioni inerenti alle persone fisiche e contestualmente a parametrare l’ambito di operatività di coloro che operando in tale campo, utilizzano questi dati.[17]
Il GDPR all’articolo 8 introduce una normativa idonea a tutelare il minore nell’utilizzo degli strumenti digitali e dei suoi dati; al comma 1 di tale norma definisce il consenso digitale connesso all’erogazione dei servizi online ai minori di età; il consenso è legittimo quando il minore ha compiuto il sedicesimo anno di età, se tale requisito non è soddisfatto il trattamento sarà lecito solo se autorizzato dai genitori.
Tale limite di età potrà essere derogato dagli Stati ma non può essere al di sotto della soglia indicata nei 13 anni.[18]
La presenza del consenso digitale si sostanzia nell’autorizzazione all’utilizzo dei servizi telematici, i quali senza dubbio comprendono i social network; con il consenso, il minore è in grado di assumere in autonomia delle scelte idonee ad influire sulla costruzione della sua identità, il riconoscimento di tale libertà deve affiancarsi alla definizione di uno spazio adeguato affinché ciò avvenga.[19]
Il decreto legislativo 101 del 2018 che ha recepito il GDPR, ha fissato il limite di età per il consenso digitale al compimento del quattordicesimo anno, questa scelta da parte del legislatore italiano è stata presa poiché nella prassi il minore si avvicina al mondo digitale già in tenera età e fissando tale soglia, il consenso al trattamento dei dati personali fa sì che il minore acquisisca la consapevolezza delle attività che espleterà mediante l’utilizzo degli stessi.[20]
Il Regolamento europeo, all’articolo 5.2, sancisce il principio di accountability, con la definizione del quale vi è un mutamento di considerazione, se l’attenzione in passato era posta sui diritti dell’interessato, ora, ruolo preminente è assunto dal titolare del trattamento e dagli obblighi ad esso spettanti; con tale principio si sottolinea da un lato la necessità che egli predisponga misure efficaci ed idonee e dall’altro che queste siano conformi a quanto disposto dal GDPR e alla tutela dei fruitori di tali servizi.
Il titolare del trattamento dei dati personali, infatti, deve porre in essere una serie di adempimenti idonei a far sì che il minore abbia consapevolezza del loro utilizzo; quest’ultimo deve essere portato a conoscenza delle modalità di acquisizione dei suoi dati e dell’impiego che si farà degli stessi, dovrà ricevere un’informativa che in maniera comprensibile e con un linguaggio a lui accessibile, tenendo in adeguata considerazione la sua maturità, gli dia contezza di tali aspetti e gli garantisca che le informazioni raccolte siano trattate nel rispetto della dignità umana e dei diritti riconosciuti ai minori in ambito tanto nazionale che internazionale.
In capo al titolare del trattamento grava il dovere di trasparenza che diventa particolarmente incisivo nei confronti degli utenti minori di età, infatti, ogniqualvolta il consenso sia prestato da un soggetto che dichiara di avere l’età necessaria per lo stesso, il titolare dovrà verificare l’autenticità di quanto dichiarato ponendo in essere tutte le condotte possibili a tal fine; se il minore non raggiunge l’età minima richiesta per prestare il consenso, sussisterà in capo alla società che offre i suoi servizi l’onere di verificare se questo sia stato autorizzato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in quanto il GDPR nulla prevede circa le modalità in concreto per verificare l’autenticità del consenso.
Le disposizioni introdotte dal GDPR delineano una normativa che si discosta dal quadro tradizionale caratterizzato dalla presenza di comportamenti predefiniti e standard da seguire, poiché pone particolare attenzione al titolare del trattamento definendo la sua responsabilità nell’elaborazione dei dati per assicurare la conformità di tali operazioni all’obiettivo da perseguire e assumere le misure che appaiono più opportune al caso concreto[21]; l’innovazione dettata dall’assenza di misure minime di sicurezza rappresenta uno sconvolgimento idoneo a garantire livelli di protezione per il fruitore che siano realmente rispondenti al servizio offerto e ai rischi insiti nello stesso, ma soprattutto agli sviluppi repentini che contraddistinguono l’esperienza digitale.[22]
Il titolare del trattamento adotterà le misure di base nel rispetto del principio della privacy by default, finalizzate ad assicurare il trattamento dei dati personali per il tempo strettamente necessario e per le sole finalità per i quali sono stati raccolti; appronterà, inoltre, ulteriori determinazioni parametrate al caso concreto delle attività da lui poste in essere, privacy by design: le procedure predisposte dovranno conseguire la finalità della concreta protezione e il rispetto dei dati personali dei soggetti interessati.
Proprio questa assenza di una normativa precisa fa sì che i minori possano aggirare i limiti imposti dal GDPR, in quanto per accedere ai social network ed iscriversi agli stessi si necessita di una autodichiarazione circa la propria età dando l’opportunità al minore di falsificare tale dato solo al fine di farne parte e non sentirsi escluso.
Il minore non è consapevole del fatto lesivo che sta ponendo in essere con una dichiarazione falsa e l’assenza di controlli non fa altro che proliferare tale pratica; la non consapevolezza del minore dell’importanza dei suoi dati e della pervasività dei social network non consente allo stesso di comprendere quanto stia compiendo.
Nel caso in cui il minore falsifichi i propri dati per accedere al mondo digitale, non sussiste in capo a lui o ai suoi genitori una sanzione quando egli abbia un’età inferiore ai 14 anni in quanto, essendo la responsabilità penale personale, questa sarà fondata soltanto quando il minore che compie il fatto sia maggiore di 14 anni; nel caso in cui sussistano gli estremi di fattispecie penali come la sostituzione di persona in quanto vi è stata una falsificazione della data di nascita, sarà punibile soltanto il minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
Per limitare situazioni di questo tipo sarebbe opportuno un intervento legislativo atto a circoscrivere l’accesso dei minori ad Internet e rendere i social network un luogo che, seppur virtuale, sia idoneo a non abusare della loro curiosità e ingenuità.
Una proposta avanzata, ma che di fatto non ha ancora trovato attuazione, è l’utilizzo dello SPID come mezzo per l’iscrizione ai social network in quanto permette la verifica dell’utente e delle informazioni da esso inserite[23]; il possesso dell’identità digitale da parte del minore, previa richiesta dell’esercente della responsabilità genitoriale e il controllo degli stessi sull’utilizzo che il minore ne faccia, potrebbe realmente assicurare che la sua iscrizione sulle piattaforme social rispetti i limiti fissati dalla legge e che quindi il minore possa accedere ai servizi offerti dalla rete che, tenendo in considerazione la sua età, sia in grado di comprendere.
[1]A. PELLAI, Costruzione di identità e nuovi processi di socializzazione: le sfide evolutive dei nativi digitali, Minori Giustizia: Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 71- 74
[2] F. DI CIOMMO, La responsabilità civile nell’era di Internet, in La responsabilità civile – Tredici variazioni sul tema, a cura di G. PONZANELLI, Cedam, Padova, 2002, pp. 179 e ss.
[3]Con riferimento all’illecito commesso online emergono delle difficoltà alla sua circoscrizione, primo fra tutti l’individuazione dell’identità del fatto illecito e del luogo di commissione del fatto. F. DELL’ISOLA, La responsabilità civile dell’internet provider: disciplina e problematiche, in Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie: atti del Seminario congiunto tra il Dottorato in diritto privato e la Scuola di dottorato in giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Pisa University Press, Pisa, 2011, p. 251-252
[4] B. SIMILI, Sherry Turkle, La conversazione necessaria. La forza del dialogo nell’era digitale, il Mulino, Bologna, 2016, pp.251- 253
[5] I concetti di “digital natives” e “digital immigrates” sono stati utilizzati per la prima volta da Mark Prensky, in un articolo per il “On the Horizon” del 2001. Con la terminologia “digital natives” si allude alla generazione che è nata in un contesto caratterizzato dalla presenza dei nuovi strumenti tecnologici. MONTANI, Sensibilità, immaginazione e linguaggio. Processi di interiorizzazione e cultura digitale, Bollettino della Società Filosofica Italiana, Carocci editore, Roma, 2018, p. 28
[6] G. PEDRAZZI, Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy, Informatica e diritto, XLIII annata, Vol. XXVI, 2017, n. 1-2, pp. 437-451
[7] L. MARTINELLI, L. BUSATTA, C. PICIOCCHI, M. TOMASI, Comunicazione digitale e riproduzione umana: opportunità e insidie fra scienza, diritti e bisogni sociali, Problemi dell’informazione, Fascicolo 3, il Mulino, Bologna, 2017, pp. 529-544
[8] M.G. PICONE, Un triangolo imperfetto. Genitori, figli e social network, Famiglie, disagio e servizio sociale-( Strumenti per il servizio sociale), PM edizioni, Varazze, 2019, pp. 127- 128
[9]M. ROSPI, Social media, minori e cyberbullismo: lo status quo della legislazione nazionale ed eurounitaria, Informatica e diritto, XLIII annata, Vol. XXVI, 2017, n. 1-2, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, .pp. 453-454
[10] A. ZAMPA, Social network e minori: rischi, opportunità e consigli su come aiutarli a navigare in modo sicuro, 25 aprile 2019, Online: Come aiutare i ragazzi a navigare in modo sicuro, rischi e opportunità dei social (lifegate.it)
[11] Doxa Kids si propone a coloro che svolgono attività con i bambini svolgendo attività di ricerca e consulenza a finalità di marketing. Per approfondimenti: https://www.google.com/amp/s/www.engage.it/dati-e-ricerche/doxa-kids-nasce-la-nuova-business-unit-doxa-per-chi-punta-al-target-kids-teens-e-famiglie.amp.aspx
[12] ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE, Un volto o una maschera? i percorsi di costruzione dell’identità, rapporto 1997 sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, presidenza nel Consiglio dei ministri dipartimento per gli affari sociali, online: https://www.minori.gov.it/it/minori/un-volto-o-una-maschera-rapporto-sulla-condizione-dellinfanzia-e-delladolescenza-italiai
[13] Cassazione civile, sez. III, sentenza del 5 settembre 2006, n. 19069, in Giust. civ. Mass. 2006, 9 4
[14] A. DARIO, Strumenti tecnologici e social network: uso improprio da parte dei minori e dovere di vigilanza dei genitori, 22 gennaio 2021, Online: Strumenti tecnologici e social network: uso improprio da parte dei minori e dovere di vigilanza dei genitori | NT+ Diritto (ilsole24ore.com)
[15]R. SENIGAGLIA, Autodeterminazione e minore di età, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, pp.151 e ss.
[16] G. ZICCARDI, Il futuro del GDPR tra profilazione, trattamenti automatizzati, marketing e misure di sicurezza, in Società delle tecnologie esponenziali e General Data Protection Regulation: profili critici nella protezione dei dati, Ledizioni, Milano, 2018, p.8
[17] R. CELELLA, Il principio di responsabilizzazione: la vera novità del GDPR, Ciberspazio e diritto, vol. 19, n. 60, Stem Mucchi Editore, Modena, 2018, pp. 211-224
[18] V. BRECEVICH, M. MARTORANA, Tutela dei minori online, la combo di misure tecniche e educazione digitale, 04 Feb 2021
Online: https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/tutela-dei-minori-online-educazione-digitale-e-age-verification-giusto-mix-contro-i-rischi/
[19] L. D’AVENIA, La tutela dei dati personali dei minori, online: GDPR: la tutela dei dati personali dei minori – Data Protection Law | Privacy e protezione dati personali
[20] Su tale scia si pone la legge contro il bullismo che attribuisce al minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età la possibilità di promuovere personalmente l’azione per proteggere la propria dignità e identità digitale, articolo 2, legge n. 71/2017.
[21] G. ZICCARDI, Il futuro del GDPR tra profilazione, trattamenti automatizzati, marketing e misure di sicurezza, in Società delle tecnologie esponenziali e General Data Protection Regulation: profili critici nella protezione dei dati, Ledizioni, Milano, 2018, p.8
[22] R. CELELLA, Il principio di responsabilizzazione: la vera novità del GDPR, Ciberspazio e diritto, vol. 19, n. 60, Stem Mucchi Editore, Modena, 2018, pp. 211-224
[23] G. LAX, Spid ai minorenni per accedere ai social network, 05 febbraio 2021, Online: https://www.studiocataldi.it/articoli/41023-spid-ai-minorenni-per-accedere-ai-social network.asp#ixzz7AfYZc7x8
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Alessia Gentile
Dott.ssa in Giurisprudenza, praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo.
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