Procedimento d’accusa contro il Presidente della Repubblica

Procedimento d’accusa contro il Presidente della Repubblica

Il giudizio sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione è una delle funzioni che la Costituzione espressamente attribuisce alla Corte Costituzionale: infatti ex articolo 134 <<La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione>>.

La scelta del Costituente di sottrarre i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica alla competenza dei giudici ordinari e affidarli alla Corte Costituzionale è riconducibile ad un duplice ordine di ragioni: a) evitare che il potere giudiziario possa utilizzare questo strumento al fine di esercitare un’ indebita influenza sulla vita istituzionale del Paese, compromettendo l’equilibrio e il corretto rapporto con gli altri poteri dello Stato. Infatti la Corte Costituzionale è un organo giurisdizionale ma che sta fuori dall’ordine giudiziario; b) perché tali giudizi, avendo una particolare connotazione politica, richiedono un contemperamento tra considerazioni di ordine politico-istituzionale (queste sono inevitabili dato che imputato è il Capo dello Stato e considerata la natura dei reati addebitatigli) e valutazioni tecnico-giuridiche (sono necessarie perché si tratta di un processo sostanzialmente giurisdizionale).

Il procedimento sulle accuse contro il Presidente della Repubblica è l’unico caso in cui è ammessa la prorogatio dei giudici della Corte Costituzionale: infatti anche se nel corso del processo sopravviene la scadenza del mandato i giudici continuano a far parte del collegio giudicante fino al termine del procedimento (di regola invece i giudici della Corte Costituzionale non sono prorogabili, nel senso che una volta scaduto il mandato non possono continuare ad esercitare i loro poteri).

Tale procedimento è un  processo penale “sui generis”.

Si tratta di un processo penale perché:

  1. al pari del giudice penale la Corte Costituzionale assolve o condanna; può adottare provvedimenti cautelari (esempio  la Corte Costituzionale può disporre la sospensione del Presidente dalla carica fino alla sentenza definitiva);

  2. come in ogni processo penale che desta particolare allarme sociale sono presenti all’interno dell’organo giudicante anche i giudici popolari (comuni cittadini che agiscono in  funzione giudicante accanto al giudice togato assicurando la presenza diretta del popolo nell’amministrazione della giustizia ex articolo 101 Costituzione), i quali nel caso del giudizio contro il Capo dello Stato sono i cosiddetti giudici aggregati. Infatti quando è chiamata a giudicare il Presidente della Repubblica accusato di alto tradimento o attentato alla Costituzione la Corte Costituzionale presenta una composizione “allargata”poiché ai 15 giudici della composizione ordinaria (sono tutti tecnici del diritto: magistrati delle  giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, avvocati con almeno 20 anni di esercizio della professione, professori ordinari universitari di materie giuridiche) se ne aggiungono altri 16 cd “giudici aggregati” i quali sono giudici non togati e vengono scelti tra i cittadini che presentano i requisiti per l’eleggibilità a senatore. Ex articolo 135,ultimo comma della Costituzione “Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari”;

  3. è un processo caratterizzato da accusa e difesa che si fronteggiano davanti ad un giudice; da una fase istruttoria e una fase dibattimentale.

Si tratta di un processo “sui generis” perché:

  1. l’imputato non è un comune cittadino ma il Capo dello Stato;

  2. il reato addebitato è l’alto tradimento o l’attentato alla Costituzione: cioè reati che solo il Presidente della Repubblica può commettere perché si tratta di comportamenti dolosi con cui il Capo dello Stato mette in pericolo l’esistenza della Repubblica che proprio Lui dovrebbe garantire in quanto organo avente il compito di assicurare l’unità e la continuità dello Stato;

  3. giudice non è il giudice penale comune ma la Corte Costituzionale in quanto organo di garanzia posto a presidio dell’osservanza della Costituzione e dei suoi valori fondamentali da parte di tutti, compreso il Capo dello Stato;

  4. l’azione penale è esercitata dal Parlamento in seduta comune (esso svolge davanti alla Corte Costituzionale la funzione di  PM) perché è proprio dinanzi alle due Camere riunite che il Presidente della Repubblica prima di assumere le sue funzioni promette solennemente di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione (infatti ex articolo 91 Costituzione “il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune”);

  5. la sentenza pronunciata nei confronti del Presidente della Repubblica non può essere impugnata: perché  le sentenze della Corte Costituzionale non sono impugnabili cioè non sono soggette al controllo da parte di altri giudici, Cassazione compresa; infatti ex articolo 137,3 della Costituzione  Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione”. Tutte le sentenze della Corte Costituzionale, comprese le sentenze di condanna del Presidente della Repubblica, non possono essere impugnate con nessun mezzo di impugnazione compreso il Ricorso per Cassazione. In particolare la non impugnabilità delle sentenze di condanna del Capo dello Stato deroga all’ articolo 111 della Costituzione secondo il quale contro le sentenze e i provvedimenti restrittivi della libertà personale è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge; infatti quelle pronunciate dalla Corte Costituzionale contro il Presidente della Repubblica sono le uniche sentenze penali restrittive della libertà personale non impugnabili;

  6. i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione non sono previsti dal codice penale: dunque la Corte Costituzionale, in caso di condanna, gode di ampia discrezionalità riguardo l’irrogazione della pena; tuttavia pena non può comunque mai essere superiore alla pena massima prevista dalla legge vigente cioè se al momento del fatto la pena massima prevista è l’ergastolo la pena massima possibile a cui il Presidente può essere condannato è appunto l’ergastolo;

  7. nel procedimento contro il Presidente della Repubblica non possono essere apposti il segreto di Stato e il segreto d’ufficio.

I reati di alto tradimento  e di attentato alla Costituzione sono solo menzionati dalla Costituzione la quale invece non né dà alcuna definizione. Essi possono intendersi come qualunque comportamento doloso con cui il Presidente della Repubblica mette in pericolo l’esistenza e l’unità dello Stato che proprio lui dovrebbe garantire avendo giurato,al momento dell’assunzione delle sue funzioni, di essere fedele alla Repubblica (cioè di rispettare i principi e i valori fondamentali dell’ordinamento democratico e difendere le istituzioni repubblicane) e di osservare la Costituzione; giuramento che viene però disatteso proprio nel caso in cui il Presidente della Repubblica commetta i suddetti reati. In particolare:

  • l’ attentato alla Costituzione riguarda l’attività interna del Presidente della Repubblica:  configurano tale reato quei comportamenti dolosi del Capo dello Stato diretti a minare la sovranità interna cioè a sovvertire l’ordinamento costituzionale, le istituzioni democratiche e repubblicane; esempio: il Presidente della Repubblica organizza un colpo di Stato per instaurare una dittatura;

  • l’ alto tradimento riguarda l’attività internazionale del Presidente della Repubblica: configurano tale reato quei comportamenti del Capo dello Stato diretti a minare la sovranità esterna dello Stato; esempio  il Capo dello Stato cospira con potenze e autorità straniere al fine di minare l’indipendenza dello Stato e pregiudicare gli interessi nazionali.

Inizialmente erano assoggettati alla giurisdizione della Corte Costituzionale, in virtù della loro connotazione politica, anche i giudizi penali a carico dei Ministri per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni (cd reati ministeriali). Successivamente (Legge Costituzionale 1/1989) la competenza a giudicare i Ministri vieni trasferita al giudice penale comune (infatti ex articolo 96 Costituzione “Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”) mentre la Corte Costituzionale conserva la competenza penale per i reati del Presidente della Repubblica (infatti ex articolo 134 Costituzione ” La Corte costituzionale giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione”).

La competenza penale a giudicare i Ministri viene sottratta alla Corte Costituzionale perché nel giudizio d’accusa davanti ad essa il compito di mettere in stato d’accusa il Ministro spetta al Parlamento e ciò non garantisce la necessaria autonomia e indipendenza di giudizio perché la decisione se esercitare o meno l’azione penale nei confronti del ministro e quindi decretare la sua inquisibilità  viene di fatto rimessa ai suoi colleghi di partito (ciò accade nel caso in cui il ministro appartiene ai partiti di maggioranza presenti in Parlamento) o ai suoi avversari politici (ciò accade nel caso in cui il ministro appartiene ad un partito di governo minoritario).


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