Procedura di sovraindebitamento unica per il nucleo familiare

Procedura di sovraindebitamento unica per il nucleo familiare

La legge sul sovraindebitamento (L.n.3/2012), pur non prevedendolo espressamente, consente ai debitori che siano coniugati di proporre una domanda congiunta di accordo di ristrutturazione del debito, nel caso in cui il sovraindebitamento si sia generato in relazione al soddisfacimento dei bisogni familiari.

La proposta di un unico accordo si giustifica in considerazione del fatto che i coniugi, anche nel caso in cui abbiano patrimoni distinti, possono mettere a disposizione della procedura e quindi dei creditori, un attivo che sia in grado di soddisfare situazioni debitorie differenti che magari nascono da finanziamenti contratti autonomamente per far fronte alle esigenze della famiglia.

Va sottolineato che il concetto di “debitore” di cui all’art. 6 L.n.3/2012 può essere interpretato estensivamente in modo da comprendere i componenti della famiglia afflitta da uno stato di sovraindebitamento e questo per rispondere a ragioni di economica processuale oltre che per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori.

Sotto un diverso profilo è altrettanto evidente che lo squilibrio finanziario incide sulla famiglia nel suo complesso pur essendosi generato in capo ai singoli coniugi e quindi sarebbe poco coerente con lo spirito della Legge sul sovraindebitamento affidare la risoluzione della crisi a piani diversi, proposti dai singoli componenti della famiglia, duplicando oltretutto i costi della procedura in danno anche dei creditori.

Va comunque dato atto che a complicare la possibilità di accesso ad una procedura di sovraindebitamento per un nucleo familiare si pongono due ostacoli.

Il primo è costituito dall’art.2740 c.c. che implica una responsabilità patrimoniale personale; il secondo è dato dal giudizio di meritevolezza che deve accompagnare il piano del consumatore nella fase di accesso alla procedura in un caso e la liquidazione del patrimonio nella fase dell’esdebitazione nell’altro e che implica una valutazione soggettiva del debitore.

La soluzione in questi casi può essere data da un lato proponendo per la famiglia una proposta di accordo di ristrutturazione e dall’altro lato tenendo distinte le masse attive e passive dei debitori, in tal modo non considerando come un unicum la domanda congiunta che quindi non deve presentare un unico attivo ed un unico passivo come se il nucleo familiare esprimesse un’unica responsabilità patrimoniale.

Nel caso in cui i coniugi volessero accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio potrebbero optare per un ricorso congiunto (con gli ostacoli di cui sopra), oppure presentare due diverse istanze chiedendone successivamente la riunione.

Appare congruo, infatti, permettere ai coniugi di affrontare unitariamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, essendo privo di ragionevolezza pretendere che ognuno affronti per conto suo il comune dissesto.

Non va inoltre trascurato che a partire dal 1° settembre 2021 entrerà in vigore il Codice della Crisi che all’art. 66 prevede espressamente che “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune” e che “Le masse attive e passive rimangono distinte”, ponendo in tal modo lo stesso  legislatore un criterio di interpretazione utilizzabile sino all’entrata in vigore del nuovo codice.


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