Processo “Olivetti amianto”: imputati assolti dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate

Processo “Olivetti amianto”: imputati assolti dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate

Depositate in data 12.10.2018 le motivazioni della pronuncia (n. 2891/2018 Reg. Sent.) del 18 aprile 2018, con cui la Corte d’Appello di Torino ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea all’esito del giudizio di primo grado del procedimento Olivetti e ha assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste“, tutti gli ex amministratori e dirigenti del gruppo societario, condannati in primo grado per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate, in relazione ai decessi e alle patologie contratte da undici ex lavoratori dipendenti di Olivetti e delle sue controllate, cagionati – secondo l’accusa – dall’esposizione alle fibre di amianto subita dagli stessi negli anni di impiego presso gli stabilimenti di Ivrea della Società.

Il collegio ha anzitutto osservato come, in ambito scientifico, non si registri affatto un consenso unanime in ordine alla validità del modello c.d. multistadio ai fini dell’esplicazione del meccanismo di carcinogenesi da amianto. Piuttosto – ha puntualizzato –, “nella comunità scientifica, risulta […] maggiormente accreditata una spiegazione del meccanismo patogenetico in cui interagiscono fattori differenti, che tra loro operano anche in modo casuale, diverso da individuo ad individuo, e con tempistiche che risentono di numerose variabili”. Ebbene, tale insuperabile indeterminatezza, unita al rilievo in forza del quale devono ritenersi eziologicamente irrilevanti tutte le eventuali esposizioni patite dopo che il tumore si è sviluppato in modo irreversibile, costituisce dunque “un insormontabile ostacolo all’individuazione delle singole esposizioni causalmente rilevanti nel singolo, il che si riverbera inevitabilmente anche sulla possibilità di ascrivere, al di là di ogni ragionevole dubbio, all’uno o all’altro “garante” la responsabilità degli eventi lesivi verificatisi”.

Quanto, poi, all’annosa questione relativa all’esistenza del c.d. “effetto acceleratore” –  tesi, questa, in forza della quale si assume che il prolungarsi dell’esposizione ad amianto determini, immancabilmente, un’accelerazione dell’avvio o del successivo sviluppo del processo di carcinogenesi, abbreviando per ciascun caso di malattia i tempi di latenza e, quindi, anticipando l’evento morte – il collegio ha osservato come il giudice di primo grado abbia finito per trasfondere il concetto di “anticipazione” dell’incidenza, tipico del piano dell’osservazione epidemiologica, al piano dell’accertamento biologico, attribuendo allo stesso il valore equivalente di “accelerazione” del decorso della malattia nel singolo individuo.

La critica del collegio ha, infine, investito l’accertamento della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato: per ciò che concerne, anzitutto, l’esposizione diretta ad asbesto asseritamente correlata all’utilizzo di talco contaminato da tremolite nei processi di montaggio delle macchine da scrivere e telescriventi, la Corte ha rilevato una carenza di prova in ordine all’effettivo utilizzo di tale materiale contaminato presso gli stabilimenti della Società; con riguardo, poi, all’esposizione c.d. “indiretta” ad asbesto, connessa alla presenza di amianto nelle strutture degli stabilimenti Olivetti, i giudici di appello, pur riconoscendo come dato accertato in dibattimento la presenza di tale materiale negli ambienti di lavoro indicati nel capo di imputazione, hanno rilevato la carenza di prova in ordine al presunto stato di deterioramento dei manufatti in amianto e alla circostanza che si fossero effettivamente concretizzati, per i singoli periodi di interesse, fenomeni di aerodispersione delle fibre di asbesto in essi contenute.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alla luce del materiale probatorio disponibile, il collegio ha dunque chiarito come non possa “[…] che concludersi circa l’obiettiva incertezza in ordine all’effettività della esposizione ambientale nei termini prospettati nelle singole ipotesi di accusa”.

Data per assodata la presenza di materiali contenenti amianto negli stabilimenti della società negli anni ‘60/’70, il collegio ha anzitutto osservato che, all’epoca, vi era un utilizzo generalizzato di tali materiali in edilizia; utilizzo previsto, se non imposto, dallo stesso legislatore, per le proprietà ignifughe, fonoassorbenti e termoisolanti dell’amianto. A detta della Corte, peraltro, la presa di consapevolezza da parte di Olivetti di tale specifico profilo di criticità e la conseguente adozione di precauzioni volte a ovviare i potenziali rischi connessi all’esposizione indiretta dei lavoratori, lungi dall’assumere i caratteri della tardività e inadeguatezza, aveva addirittura anticipato le previsioni normative introdotte dal legislatore solo in epoca successiva. D’altro canto – ha argomentato il collegio –, sino alla definitiva messa al bando dell’asbesto da parte del legislatore, intervenuta nel 1992, la generalizzata consapevolezza della nocività di tale sostanza era riferibile esclusivamente ai rischi connessi al suo impiego diretto nelle lavorazioni e non, invece, alla possibilità di un’esposizione indiretta correlata all’eventuale aerodispersione negli ambienti delle fibre di asbesto inglobate nei materiali utilizzati in edilizia, o al mero utilizzo di dispositivi di protezione individuale contenenti amianto.

Infine, quanto alle singole posizioni dei lavoratori persone offese, pur ribadendo che per molti lavoratori sussistevano dubbi già in ordine alla effettività dell’esposizione contestata, il collegio ha rilevato che, per ciascuna posizione, il dibattimento ha consentito di identificare la sussistenza di periodi di esposizione alternativi, vuoi perché intervenuti presso aziende diverse da Olivetti, vuoi perché verificatesi in ambito extraprofessionale, vuoi perché occorsi presso la stessa Olivetti, periodi in cui gli imputati non ricoprivano le rispettive posizioni di garanzia.

Pertanto, la presenza di concrete e valide ipotesi causali alternative, l’insussistenza di una teoria sufficientemente accreditata e consolidata nel mondo scientifico in ordine all’esistenza del c.d. effetto acceleratore, nonché l’assoluta incertezza scientifica in relazione alla durata del periodo di induzione e alla sua collocazione temporale nell’ambito del complessivo meccanismo di carcinogenesi da amianto, impediscono di identificare, per ciascuna persona offesa, le esposizioni eziologicamente rilevanti, e di ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, anche sul piano individuale, la sussistenza di una relazione causale tra le condotte contestate agli imputati e gli eventi lesivi concretamente occorsi.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha assolto pertanto tutti gli imputati appellanti per insussistenza del fatto contestato, con conseguente caducazione delle statuizioni civili disposte in primo grado e condanna delle parti civili appellanti al pagamento delle spese processuali.


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Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Aldo Moro”di Bari, con votazione di 110/110 e lode e plauso della commissione. Al termine del percorso universitario ha svolto positivamente, per un periodo di diciotto mesi, il tirocinio formativo ex art. 73 D.Lvo. n. 69/2013 presso gli uffici giudiziari della Procura della Repubblica – Tribunale di Taranto – sezione G.I.P / G.U.P.. Ha conseguito, presso la Universidad de León, il Bachelor’s Degree in International Law and Legal Studies, nonché il Master Universitario en el Ejercicio de la Abogacìa di II livello presso la Universidad Internacional de La Rioja. Ha frequentato il corso frontale di alta formazione giuridica “LexFor” per la preparazione al concorso di uditore giudiziario (Cons. Caringella – Garofoli – Fratini). Ha svolto la pratica forense occupandosi principalmente di diritto penale, superando l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nell’ottobre del 2017 presso la Corte d’Appello di Lecce. Ha maturato una specifica esperienza in materia di reati contro la persona, colpa professionale, delitti contro la pubblica amministrazione, reati ambientali (processo "Ambiente svenduto", altrimenti noto come "caso Ilva") e nel settore della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001). È iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano da febbraio 2018.

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