Processo tributario: il Comune non può prenotare a debito il contributo unificato
Comm. Trib. Reg. per la Campania, sentenza del 23/04/2018 n. 3838/3
I comuni non godono del beneficio dell’ammissione alla prenotazione a debito del contributo unificato tributario, così come previsto dall’art. 158 del D.P.R. n° 115/2002 (TUSG), non essendo rinvenibile nell’ordinamento attuale un’espressa previsione di legge che ne legittimi l’estensione ai suddetti enti locali.
L’art. 158 Testo Unico Spese di giustizia – nella versione novellata ex art. 37 coma 6 lett. a di 98\2011 conv. con modificazioni dalla L.111\2011 – recita <<nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico della amministrazione: a) il contributo unificato , nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario>>.
È pacifico che l’ente locale debba considerarsi, in quanto soggetto dotato di poteri e di organizzazione pubblici, appartenente alla categoria delle Pubbliche amministrazioni.
Tuttavia l’art. 3 del medesimo testo unico recita in tema di definizioni: <<ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” è “l’amministrazione dello stato o altra pubblica amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico>>.
L’art. 3 cit pertanto integra ed interpreta il cit. art. 158, segnandone i confini. Alla luce della disposizione, non qualsiasi pubblica amministrazione può usufruire dell’istituto ma soltanto il soggetto pubblico a ciò legittimato da una specifica norma di legge. Tra l’altro, il testo unico, quale opera di raccolta e riordino di precedenti discipline normative, non può modificare le norme in vigore se non con espresso provvedimento. Peraltro la lettera del medesimo art 158 TUGS recita <<(spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)>> con ciò stesso precisando che, perché la PA goda del beneficio, debba ricorrere il presupposto specificativo della ammissione allo stesso, presupposto da ricercarsi ovviamente aliunde, in diversa norma di legge.
Premesso pertanto che il testo unico non innova la materia né potrebbe farlo se non per espressa indicazione, occorre verificare se è dato rinvenire normativa ad hoc in materia a proposito dell’ente territoriale.
Lo stesso dpr 115\2002 esonera dal contributo il processo già esente dalla imposta di bollo; in materia di campione civile, la prenotazione a debito è prevista per le amministrazioni dello stato (art. 17 sul bollo ed art.1 legge sul gratuito patrocinio) e per gli enti parificati alle amministrazioni dello stato.
Non è di conseguenza dubbio che la prenotazione a debito, quanto nel processo tributario, esuli dai casi specificamente disciplinati.
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