Procura alle liti “a distanza”
Lo scorso anno, all’indomani del “lockdown”, ci si trovò subito ad affrontare il problema di come contemperare le limitazioni alla mobilità ed il necessario incontro cliente-avvocato per il rilascio della procura alle liti ex art. 83 c.p.c.
In particolare, l’art. 83 c.p.c. stabilisce che “quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”. La procura è quindi un atto con il quale la parte in causa investe il difensore della propria rappresentanza e assistenza in giudizio. Essa può essere generale o speciale. La procura alle liti generale si riferisce ad una serie indeterminata di liti o a tutte le possibili controversie di cui il rappresentato sia parte; quella speciale, invece, riguarda un processo determinato oppure anche soltanto uno specifico atto processuale, e deve essere conferita con atto pubblico o tramite scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale.
Quando la procura speciale è apposta in calce o a margine dell’atto giudiziale (o su foglio separato, ma materialmente congiunto a quest’ultimo), l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. In tal modo, il difensore assume la veste di pubblico ufficiale, il quale certifica che la firma è stata apposta da quel determinato soggetto. Pertanto, sia la sottoscrizione del cliente che la certificazione fatta dal difensore fanno piena prova fino a querela di falso. Affinché il processo di autenticazione sia immune da vizi, è necessaria l’identificazione del cliente da parte del difensore, sicché l’art. 83 c.p.c. sottende che la sottoscrizione da parte del cliente sia apposta “alla presenza” del difensore.
Per bilanciare le opposte esigenze (identificazione del cliente da parte del difensore e regolare svolgimento delle attività difensive), il D.L 18/20, convertito con mod. in L. n. 27/2020, ha introdotto, all’art. 83 c.p.c., il comma 20 ter relativo alle modalità di conferimento della procura alle liti.
Detto comma recita:
“Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”.
E’ stata quindi prevista una modalità semplificata di sottoscrizione della procura alle liti per i procedimenti civili, in base alla quale la parte può apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico, da trasmettere al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.
In concreto, si è consentito al cliente di firmare la procura in forma cartacea e inviarla al difensore – unitamente a copia di un proprio documento di identità in corso di validità – a mezzo posta ordinaria oppure scansionata (“copia informatica per immagine”) a mezzo fax, email, whatsappp ecc (“strumenti di comunicazione elettronica”). Ricevuto il documento, l’avvocato è tenuto a certificare che la firma della parte sia autografa apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura o mediante sottoscrizione in calce all’originale cartaceo.
Ai sensi dell’art. 83 c.p.c., la procura così compilata si considera apposta in calce all’atto o agli atti cui si riferisce.
Va precisato, inoltre, che tale modalità di sottoscrizione della procura alle liti è facoltativa, non sostituisce le modalità tradizionali previste dall’art. 83 c.p.c. , ed è utilizzabile solo fino alla cessazione delle misure emergenziali, ad oggi fissata al 31 luglio 2021 dal D.L. n. 44/2021.
Trascorso un anno dall’introduzione della c.d. procura alle liti “a distanza”, emerge che tale modalità di sottoscrizione della procura alle liti ha consentito di ovviare alle misure di distanziamento sociale stabilite dalle norme emanate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e ha risolto un problema pratico di non poco momento. La norma in esame ha rappresentato un valido rimedio per consentire a ciascun cittadino di conferire il mandato professionale al proprio difensore e quindi agire per la tutela dei propri diritti, in un periodo emergenziale caratterizzato dal distanziamento sociale al fine di evitare l’aumento di probabili contagi da covid-19.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, inoltre, che tale modalità semplificata di sottoscrizione della procura alle liti rappresenti uno strumento pratico agevole. Pertanto, si auspica che non costituisca più soltanto una mera facoltà temporanea legata a questa situazione di emergenza pandemica, ma possa continuare ad affiancarsi alle modalità ordinarie di rilascio della procura alle liti ex art. 83 c.p.c. Ciò in vista di un futuro processuale sempre più improntato all’innovazione tecnologica ed alla digitalizzazione.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Marwa Baktash
Laureata cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Milano - Bicocca.Abilitata all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano.Avvocato presso lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher ove mi occupo di diritto civile, commerciale, societario e fallimentare.
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