Professori universitari: le attività esterne non autorizzate sono fonte di danno erariale
La Corte dei conti ligure condanna un professore universitario a tempo pieno per aver svolto attività professionali esterne non autorizzate. I proventi percepiti per tali attività non autorizzate, qualora non riversate dallo stesso dipendente all’ente pubblico, sono suscettibili di danno erariale, a seguito delle disposizioni previste dall’art. 53, comma 7-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001. Restano salve le sole attività, previste dal comma 6 del citato articolo, che non necessitano di autorizzazioni.
Questo il principio affermato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale Liguria, sentenza 15 giugno 2015, n. 38 secondo cui in ipotesi di attività non autorizzabile o non sottoposte ad autorizzazione, i relativi compensi, ai sensi del comma 7 dell’art. 53, D.Lgs. n. 165 del 2001, devono essere versati dal percettore nel conto dell’entrata nel bilancio dell’amministrazione di appartenenza, costituendo l’omissione ipotesi di responsabilità erariale (cfr. Sezione Giurisdizionale Liguria Sent. n. 20 del 2015; sull’applicabilità dell’art. 53, comma 7, ai proventi dell’attività libero professionale cfr. anche Sez. Giurisdiz. Marche, Sent. n. 28 del 2013 e n. 32 del 2013).
Il Collegio ha accolto, tuttavia, alcune argomentazioni difensive che riguardavano delle attività remunerative svolte, in quanto tali attività non avevano necessità di preventiva autorizzazione. Trattasi di attività rientranti nel comma 6 dell’art. 53, compatibili con il regime a tempo pieno e per le quali non vi è l’obbligo di versamento di cui al comma 7 dello stesso art. 53.
In particolare, secondo il Collegio contabile, andavano stralciati i compensi ricevuti per le attività previste dal comma 6, lett. f-bis) ossia per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.