Promessa di matrimonio: lecito romperla ma bisogna pagare i danni

Promessa di matrimonio: lecito romperla ma bisogna pagare i danni

Cass. civ., sez. VI, ord. 9 giugno 2020, n. 10926

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione si occupa della composizione di una lite tra due giovani che dopo la promessa di matrimonio, decidono di romperla. Chi pagherà i danni?

La giurisprudenza della Cassazione ci insegna che la scelta di non contrarre matrimonio è assolutamente un atto di libertà incoercibile (Cass. Civ. Sez.VI, sentenza n.9, 2 gennaio 2012). Tuttavia l’ordinamento giuridico, si preoccupa anche di non lasciare impunito colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio, il quale, infatti, potrebbe andare incontro alla particolare responsabilità prospettata dall’art. 81 c.c., consistente nell’obbligazione di rimborsare l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio.

Detto ciò,  nel caso di specie, la Corte rigetta il ricorso di un giovane, legittimando la sua condanna, ad opera della Corte d’Appello di Palermo, al risarcimento nei confronti della mancata sposa di 3000 euro per le spese sostenute in vista delle nozze. 

Ma vediamo la vicenda giuridica.

La giovane coppia decide di contrarre matrimonio, seppur con qualche dubbio da parte del futuro sposo, dovuto alla famiglia che non accetta di buon grado l’unione. La futura sposa però è in dolce attesa, perciò il giovane decide comunque di adempiere ai suoi doveri, e si dà seguito, quindi, alle pubblicazioni. Il matrimonio però non sarà mai celebrato perché, subito dopo le pubblicazioni, secondo quella che è la ricostruzione del ricorrente, i due giovani decidono di non sposarsi più.

Tuttavia, in seguito il giovane viene citato in giudizio dalla ex, per rottura della promessa. Inizialmente la domanda viene rigettata in primo grado; in sede di appello, invece, la sentenza viene riformata, condannando il giovane al pagamento di 3000 euro per le spese sostenute in vista delle nozze.

Decide così di ricorrere in cassazione. I motivi adotti dal ricorrente sono stati la tardività dell’azione della promessa sposa e il fatto che la corte abbia imputato a lui la decisione di rompere la promessa.

Per quanto concerne la prima motivazione, il ricorrente lamenta il fatto che la ex fidanzata abbia avanzato la domanda risarcitoria dopo il periodo annuale previsto dall’art 81 c.c., decorrente dal rifiuto di celebrare le nozze.

Riguardo alla seconda motivazione, il ricorrente contesta l’importo liquidato, nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e deduce una violazione da parte della Corte di Appello, dell’art. 2697 c.c. riguardante l’onere della prova, (onus probandi incumbit ei qui dicit), chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l’origine.

Il ricorrente, infatti, considera errata la conclusione in sede di appello circa il convincimento che considera il giovane colui sul quale ricade l’onere della prova della consensualità della risoluzione, essendo emerso che la decisione di non contrarre è stata presa proprio dal ricorrente ed esplicitata solo sei o sette giorni prima del matrimonio, senza un giustificato motivo al ripensamento tale per cui potesse sottrarsi all’obbligo di rifondere all’altra parte le spese sostenute e di fornire alla stessa i mezzi necessari per adempiere in tutto o in parte alle obbligazioni assunte in vista del futuro matrimonio. Egli, invece, sostiene, in sede di ricorso, che la decisione di non arrivare al fatidico sì era intervenuta dopo le pubblicazioni, ma almeno venti giorni prima della data fissata della cerimonia.

Veniamo ora alla decisione della Cassazione.

Essa dichiara il ricorso avanzato inammissibile, innanzitutto, considerando fondata l’osservazione del relatore, circa l’inammissibile intenzione del ricorrente di riconsiderare il convincimento della corte d’appello, formato valutando le prove assunte.

Tra l’altro, la Cassazione rileva la mancanza della asseverazione autografa di conformità all’originale della notifica del ricorso avvenuta in modalità telematica, rendendo improcedibile il ricorso.

Il primo motivo addotto dal ricorrente, viene contestato dalla Corte considerandolo inammissibile in quanto il ricorrente contesta l’accertamento in fatto relativo alla rottura del matrimonio, ma era già risultato accertato che la domanda fosse stata proposta entro l’anno.

Relativamente, al secondo motivo, riguardo all’importo riconosciuto all’ex fidanzata, anche qua la Corte deve esprimersi negativamente. Essendo, infatti, la proposta del ricorrente tendente ad un rifacimento di conteggi e calcoli, capiamo bene che si tratta di una metodologia estranea al giudizio di legittimità, a cui non compete la quantificazione diretta di danni o indennizzi di causa, che tra l’altro, non sono stati dedotti neppure in appello.

Ad opinione della Corte, dunque, la soccombenza del ricorrente, risiede nella pretesa di una diversa ricostruzione dei fatti e nel proporre censure che mal si apprestano ad essere considerate in sede di legittimità, non pertinenti con la motivazione della sentenza impugnata e la decisione finale. Quest’ultima tra l’altro, statuisce la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ben inferiore rispetto a quella richiesta dalla ex.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti