Promessa di matrimonio: ma se saltano le nozze?
Un cult del cinema è “Se scappi ti sposo”, una commedia del 1999 nella quale un giornalista decide di recarsi nel Maryland per incontrare una donna che abbandona ogni futuro sposo all’altare. Un film molto divertente e con un lieto fine. Molto spesso, però, la realtà supera la fantasia e coppie felici e innamorate si ritrovano a vivere, ad un passo dal fatidico “lo voglio” una vera e propria tragedia perché, ad esempio, uno dei due ha cambiato idea mandando a l’aria le nozze.
Cosa succede, in questi casi, ai doni ricevuti, all’abito da sposa o all’anello ricevuto in occasione della promessa di matrimonio?
La promessa di matrimonio è una dichiarazione resa dai nubendi per portare a conoscenza dei terzi il serio proposito di contrarre matrimonio. E’ un istituto molto antico che ha il suo fondamento nel matrimonio (art 27 Cost.), non ha carattere vincolante per le parti (art. 79 c.c.) ma configura delle conseguenze giuridiche a seconda della tipologia della promessa. Si distinguono due tipi di promessa matrimoniale: semplice e solenne.
La promessa semplice, conosciuta anche come “fidanzamento ufficiale”, è priva di forme, si determina come un fatto sociale e determina in caso di mancate nozze la possibilità, da parte del promittente, di domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (art 80 c.c.), come ad esempio la restituzione dell’anello di fidanzamento. La restituzione può essere proposta entro un anno dal giorno in cui si è ricevuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
La promessa solenne, secondo l’art 81 del codice civile, può avere luogo per atto pubblico o scrittura privata oppure può essere risultante della richiesta della pubblicazione di matrimonio. In questo caso, rispetto alla promessa semplice, oltre all’obbligo di restituzione si configura, in capo al rifiutante, quello di risarcimento per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa. Un esempio di tale risarcimento è il ristoro per le somme versate in anticipo per l’abito da sposa e/o il ricevimento.
Il risarcimento è escluso in caso di giusto motivo individuabile nelle ipotesi previste dall’art 122, comma III , del codice civile. Una giustificazione alla parte che rifiuti il matrimonio può essere data anche dalla conoscenza di fatti che se fossero stati conosciuti o che se si fossero verificati prima dalla promessa avrebbero impedito alla stessa di avere luogo, come l’infedeltà.
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Sabrina Birtolo
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