Promessa di matrimonio: significato, effetti giuridici e casi di giustificata rottura del fidanzamento

Promessa di matrimonio: significato, effetti giuridici e casi di giustificata rottura del fidanzamento

La promessa di matrimonio o “prima promessa” è un momento molto importante per i futuri sposi. Divenuta negli ultimi anni l’occasione di una vera e propria festa, è percepita dai più come l’inizio dell’ultimo periodo di fidanzamento prima delle nozze.

Spesso, però, vi è una enorme confusione sul vero significato di quel momento. Alcuni addirittura confondono la promessa di matrimonio con la celebrazione di un matrimonio civile.

È bene allora fare un po’ di chiarezza, così da consentire alle giovani coppie di cogliere appieno il senso delle loro azioni e vivere con consapevolezza un momento così importante.

Innanzitutto, va precisato che la decisione di sposarsi deve essere pienamente libera e consapevole. Questo vale fino all’ultimo istante prima della pronuncia del fatidico “si”. Quindi, anche dopo la promessa di matrimonio i fidanzati possono decidere di tornare sui propri passi e annullare tutto. Dalla promessa di matrimonio, infatti, non deriva alcun obbligo a sposarsi.

Detto questo va però chiarito che quello della promessa di matrimonio non è un momento da sottovalutare, poiché da esso derivano effetti giuridici ben precisi che variano in base alla diversa tipologia di promessa di cui si discorre.

Si possono infatti distinguere due diverse ipotesi.

La prima è quella della promessa “semplice”, disciplinata dall’art. 80 del codice civile e priva di formalità: si tratta di un normale rapporto tra fidanzati, connotato da una certa stabilità e ragionevolmente proiettato al matrimonio. In questi casi, la rottura del fidanzamento provoca come conseguenza solo la necessità di restituire i doni fatti in vista delle future nozze, ossia tutti quei regali che non trovano altra giustificazione se non la celebrazione del matrimonio. Ad esempio, si pensi all’anello di fidanzamento. Non sono da considerarsi doni fatti in vista della celebrazione delle nozze invece quelli legati ad altre ricorrenze, ad esempio scambiati tra i fidanzati in occasione di compleanni, lauree, cresime. I regali fatti in queste occasioni non dovranno essere restituiti, salvo ovviamente diverso accordo tra gli ex fidanzati.

Molto più rilevanti sono invece gli effetti giuridici derivanti dalla seconda tipologia di promessa di matrimonio, quella c.d. solenne.

Si tratta certamente dell’ipotesi più nota: la promessa solenne è disciplinata dall’art. 81 del codice civile e può essere fatta per atto pubblico o scrittura privata nonché risultare dalla richiesta delle pubblicazioni.

Proprio questa ultima modalità è quella più diffusa nella prassi.

Prima di celebrare le nozze è infatti necessario procedere alle pubblicazioni, ossia rendere nota l’intenzione dei futuri sposi di unirsi in matrimonio. Questo vale sia per le ipotesi di matrimonio civile che per quelle di matrimonio concordatario.

Un primo aspetto importante da chiarire, spesso causa di confusione tra i non addetti ai lavori, è quindi il seguente: la promessa di matrimonio non è un matrimonio civile, bensì un adempimento da compiere prima di celebrare il matrimonio. Nell’ipotesi in cui gli sposi decidano di sposarsi con rito civile, il successivo passaggio – ossia la celebrazione delle nozze – avverrà nuovamente dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Altrimenti, qualora gli sposi abbiano optato per il rito concordatario – ossia quello che consente al matrimonio di avere rilevanza sia sotto il profilo civile sia sotto quello religioso – la celebrazione avverrà in Chiesa e il rito sarà officiato da un sacerdote.

La richiesta delle pubblicazioni – il cui scopo è essenzialmente quello, appunto, di pubblicizzare la volontà dei futuri sposi così da consentire a chi ne abbia interesse di presentare opposizione – deve essere fatta da entrambi i fidanzati all’Ufficiale dello Stato civile del comune dove uno dei due ha la residenza.

Si tratta di un passaggio obbligato prima della celebrazione del matrimonio (salvo particolari casi) e proprio perché ciò presuppone la ferma volontà dei futuri sposi di divenire marito e moglie la legge attribuisce a questa richiesta il valore di una promessa di matrimonio.

Ecco quindi ciò che firmano i futuri sposi dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile: la richiesta di procedere alla pubblicazione della loro volontà di sposarsi, la quale assume il valore di una promessa solenne di matrimonio.

Come abbiamo già chiarito, questo non obbliga i fidanzati a sposarsi.

Ma la solennità della promessa comporta delle conseguenze: da quel momento in poi, qualora uno dei due fidanzati decidesse di annullare la celebrazione del matrimonio senza una giusta causa sarà tenuto a risarcire il danno causato all’altra parte per le spese fatte e le obbligazioni assunte in vista delle nozze.

E infatti, se è vero che nessuno può essere obbligato a sposarsi contro la sua volontà è altrettanto vero che deve esserci una tutela per la parte che, in totale buona fede, ha sostenuto delle spese  facendo affidamento sulla serietà dell’impegno assunto (si pensi ad esempio all’acquisto di mobili o abiti nuziali).

Allo stesso modo, avrà diritto a chiedere il risarcimento dei danni la parte che rifiuta di sposarsi a causa di una condotta scorretta tenuta dall’altro promittente (si pensi al caso, tutt’altro che raro, in cui dopo la promessa di matrimonio uno dei due fidanzati venga a conoscenza della relazione tra il proprio partner ed un’altra persona).

Ci sono poi alcune ipotesi in cui il rifiuto di convolare a nozze si ritiene giustificato e, quindi, non comporta alcuna obbligazione risarcitoria. Tra queste possono essere annoverate la perdita del lavoro, il fallimento, la scoperta della tendenza al gioco o le malattie sessuali. Particolare importanza assume anche il mancato rispetto del tipo di regime patrimoniale concordato: qualora inizialmente i futuri sposi avessero deciso di adottare, dopo le nozze, il regime di comunione dei beni, la volontà successivamente manifestata di optare per quello della separazione (o viceversa) è ritenuto un giusto motivo per la rottura del fidanzamento.

Ovviamente, qualora la decisione di annullare le nozze sia presa concordemente dai futuri sposi, ognuno sosterrà le proprie spese.

Si tenga presente però un dato importante: la richiesta volta ad ottenere il risarcimento deve essere proposta entro un anno dal momento in cui è stato manifestato il rifiuto a contrarre matrimonio.

In conclusione, quindi, è bene che i promessi sposi abbiano piena consapevolezza del significato delle loro azioni e delle relative conseguenze giuridiche, anche al fine di essere in grado di agire tempestivamente per la tutela dei loro diritti nell’ipotesi in cui le promesse d’amore abbiano vita ben più breve di quella sperata.


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