Proroga del ricovero in OPG: illegittima se il perito non viene escusso in udienza
Cass. pen., sez. I, 11/10/2016, (ud. 11/10/2016, dep.15/12/2016), n. 53415
L’omesso esame in contraddittorio del perito determina una nullità del procedimento di formazione della prova, non essendo possibile rivolgere domande all’esperto dinanzi al M.S..
In primo grado il procedimento innanzi al Magistrato di Sorveglianza, in tema di misure di sicurezza, è regol0amentato ai sensi dell’art. 666 c.p.p., norma espressamente richiamata dall’art. 678 c.p.p., comma 1.
Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza in tema di misure di sicurezza ed in deroga a quanto previsto – in via generale – dall’art. 666 c.p.p., comma 6 (ricorribilità per cassazione) è dato appello nel merito, ai sensi dell’art. 680 c.p.p..
Tale articolo, al comma 3 espressamente prevede che si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo.
Ora, è del tutto evidente – anche in rapporto al nomen juris utilizzato – che la volontà del legislatore è quella di fornire un doppio grado di giurisdizione di merito in relazione al tema della applicazione e della proroga delle misure di sicurezza personali, posto che le stesse incidono su diritti della persona costituzionalmente garantiti e richiedono la ricostruzione di elementi di fatto oltre al conforto di conoscenze specialistiche.
In tale quadro, nulla autorizza a ritenere “derogabile” il diritto della parte privata sottoposta alla misura di sicurezza di ottenere la convocazione in udienza del perito – nominato dal giudice – al fine di realizzare l’esame dello stesso in contraddittorio.
Detto esame, peraltro, va ritenuto necessario in via generale anche in rapporto al principio di immediatezza essendo la perizia un mezzo di prova teso ad orientare il giudicante con l’apporto di conoscenze specialistiche.
Se è vero, infatti, che in tale tipologia di procedimenti (concernenti le misure di sicurezza) non è in gioco la ricostruzione della responsabilità penale è altrettanto evidente che l’incidenza delle valutazioni da compiersi sulla libertà personale rende necessaria l’adozione di idonee garanzie metodologiche nella raccolta della prova, ferma restando la utilizzabilità degli atti raccolti in via unilaterale dalla parte pubblica (procedimento che può dunque assimilarsi al rito abbreviato con integrazione probatoria).
Va, pertanto, affermato che in tema di procedimento di primo e di secondo grado finalizzato alla applicazione o alla proroga di misure di sicurezza personali lì dove sia disposta – dal Magistrato di Sorveglianza o dal Tribunale in secondo grado una perizia non è consentita l’acquisizione della relazione peritale se non dopo l’esame del perito, analogamente a quanto previsto dagli artt. 501 e 511 c.p.p..
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.