Prova civile: la piena efficacia probatoria dei messaggi “virtuali”
Sommario: 1. Il principio di diritto – 2. La vicenda processuale – 3. L’analisi della Sentenza – 4. Conclusioni
1. Il principio di diritto
L’argomento trae spunto da una recente Sentenza emessa dal Tribunale di Savona n. 306 del 08.04.2022 che, nel pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale per mancata consumazione del rapporto, ha nel contempo statuito il principio della piena efficacia probatoria delle così dette “conversazioni virtuali” ovvero della messaggistica istantanea e di quanto pubblicato sui social network. Nel processo civile gli sms, le e-mail, i messaggi WhatsApp, così come quanto pubblicato sui social, hanno piena efficacia di prova e potrebbero, in ipotesi, essere disconosciuti solo dimostrando la non rispondenza degli stessi alla realtà con elementi concreti, espliciti e circostanziati.
2. La vicenda processuale
La Legge sul divorzio n. 898/1970 consente di pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale – civile o concordatario – se accertato il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi per una delle cause indicate all’art. 3. Tra queste cause vi è anche la mancata consumazione del matrimonio. Ipotesi, questa, all’esame del Tribunale di Savona e risolta in senso favorevole per la parte ricorrente. Nel caso di specie, il ricorrente aveva depositato in atti alcune conversazioni “virtuali” intercorse con la propria moglie avvenute tramite la messaggistica istantanea – WhatsApp – e i principali social network – Facebook. Messaggi che il ricorrente-marito aveva trascritto integralmente e poi riprodotto su un documento in formato non modificabile, al fine di provare al Giudice adito i fatti/atti dallo stesso dedotti e lamentati nel ricorso.
3. L’analisi della Sentenza
A prescindere dalle questioni di merito, per quanto concerne in particolare la questione della utilizzabilità dei messaggi nel processo civile e, quindi, ai fini della decisione, il Tribunale di Savona, in via preliminare, ha richiamato in sentenza a) il contenuto dell’art. 2712 c.c. a norma del quale le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità, oltre che b) il consolidato orientamento di legittimità e di merito, per le quali occorre che il disconoscimento sia “chiaro, circostanziato ed esplicito” (Cass. Civ. Sez. IV, 13.05.2021 n. 12794; Tribunale di Firenze, Sez. III 07.02.2020 n. 370).
Il Giudice di Savona aggiunge inoltre che l’eventuale disconoscimento della conformità di detti messaggi, non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata (art. 215 c.p.c.). E ciò, invero, perché mentre in questo caso la scrittura disconosciuta all’esito della richiesta di verificazione, non può più essere utilizzata quale prova, al contrario, nel caso della messaggistica il Giudice conserva comunque facoltà di accertarne la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, ivi, comprese le presunzioni (Cass. Civ. Sez. I, 17.07.2019, n. 19155; Cass. Civ., Sez. II, 21.02.2019, n. 5141, conforme Cass. Civ. n. 11606/2018).
Ne consegue che, nel caso di contestazione, la riproduzione del messaggio virtuale, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva, tuttavia, il minor valore del semplice elemento di prova, che potrebbe in ogni caso essere integrato da ulteriori elementi (a titolo esemplificativo, la prova testimoniale). In ordine alle modalità di produzione in giudizio dei “messaggi virtuali”, dalla Sentenza in commento emerge la necessità di depositare un documento in un formato non modificabile (PDF) così che possa considerarsi una vera e propria riproduzione meccanica della messaggistica originale rientrante nella disciplina del sopra richiamato art. 2712 c.c. (sulla inefficacia delle trascrizioni di sms in formato “word” vedi Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, 06.06.2017; sul punto anche Cass. Penale Sez. V, 19.06.2017 n. 49016).
4. Conclusioni
Il Tribunale di Savona ha concluso che dal contenuto dei messaggi esaminati, e non specificatamente contestati dalla moglie resistente, era/è possibile trarre la prova che, nel corso della brevissima durata del matrimonio, i coniugi non avessero mai consumato rapporti sessuali completi, atteso che i tentativi effettuati erano terminati senza successo e che tra gli stessi non era mai nata una vera e propria affectio coniugalis. Per l’effetto, sotto questo specifico profilo, il ricorso veniva accolto.
Riferimenti normativi: art. 2712 c.c.; 215 c.p.c.
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Avv. Elena Perazzi
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