Prova contraria e citazione testi – Cass. pen., sez. V, 4 ottobre 2016, n. 41662
E’ ammissibile la citazione dei testi in controprova presentata dalla parte che non abbia depositato, nei termini di cui al comma 1 dell’art. 468 cpp, la lista testimoniale.
Lo stabilisce la V Sezione della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza del 4 ottobre 2016 n. 41662, si domanda se siano ammissibili i testi a prova contraria nel caso in cui il difensore non abbia presentato la c.d. lista a prova diretta.
Sul punto sussistono due orientamenti.
Il primo, che ammette la citazione a controprova esclusivamente per la parte che abbia depositato la propria lista nel termine di cui al comma 1 dell’art. 468 cpp ritenendola una mera integrazione della prova diretta (Cass. Pen., Sez. VI, n. 17222 del 22/01/2010).
L’altro invece, più garantista, riconosce la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria anche alla parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge (Cass. Pen., Sez. V, n. 2815/2014 del 12/11/2013, v. anche Cass.Pen., Sez. III, n. 15368 del 03/03/2010).
Con la sentenza in analisi, gli ermellini della V Sezione, aderendo all’esegesi da ultimo indicata, riconoscono il diritto di ciascuna parte di presentare in dibattimento testi a prova contraria sulle circostanze indicate nella lista testimoniale depositata dalla controparte.
Secondo il Supremo Consesso, infatti, è necessario ai fini dell’ammissibilità dei testi in controprova il deposito della sola lista testimoniale di parte avversa poiché è sulle circostanze indicate nella stessa che, in ipotesi, dovranno essere individuati i testimoni a prova contraria.
Chi ha, pertanto, omesso di depositare la lista dei testi nel termine di legge ha, comunque, facoltà di chiedere la citazione a controprova.
A tal punto, la Corte si è domanda se, come per la prova diretta, l’istanza dei testi a prova contraria è soggetta ai limiti temporali di cui all’art. 468, comma 1, cpp.
La risposta è stata negativa.
La V Sezione, infatti, ha ritenuto che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta.
Invero, l’art. 468 cpp, al comma 1, ammette l’escussione dei testi a prova diretta nel caso in cui la lista testimoniale sia stata depositata, nella cancelleria del giudice competente, sette giorni prima dell’udienza dibattimentale.
Al comma 4, invece, nel disciplinare il diritto alla controprova, stabilisce che la citazione dei testi a prova contraria può avvenire per i soli fatti deducibili dalla lista testimoniale di parte avversa senza, però, indicarne eventuali limiti temporali.
In una recente sentenza, la Suprema Corte, confermando il sopracitato orientamento, ha infatti specificato che il diritto alla prova contraria non è soggetto al termine di cui al comma 1 dell’art 468 cpp bensì, unicamente, alla conclusione della fase di assunzione probatoria ex art. 523, comma 1, cpp (Cass. Pen., Sez. VI, n. 48600/2017 del 21/09/2017).
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Marta De Leucio
Laureata con lode presso l'Università degli Studi di Siena.
Ha conseguito l'abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Firenze nel 2014.
Diplomata presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Siena.
Autrice di vari contributi su riviste giuridiche on line.
Ha conseguito, rispettivamente, nel 2011 e nel 2016 il Master in Comunicazione Istituzionale presso l'Università "Tor Vergata" nonchè, quello in Amministrazione e Governo del Territorio presso l'Università" Luiss" di Roma .
Nel 2011 ha frequentato il corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatore civile e Commerciale organizzato dall'Università degli Studi di Siena.
Vanta numerosi incarichi professionali presso Pubbliche Amministrazioni, Enti locali e Società di servizi.
Ad oggi è, altresì, responsabile della sede Confconsumatori di Avellino.
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