Prova dell’infedeltà nell’era dei social network

Prova dell’infedeltà nell’era dei social network

Com’è noto, nei giudizi di separazione personale tra coniugi, è onere del coniuge che formula la domanda di addebito, deducendo la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’altro, provare in maniera inequivocabile tale condotta.

Poichè l’evoluzione delle forme di comunicazione e la conseguente facilità di instaurazione di nuove relazioni interpersonali costituiscono oggi potenziali fonti di infedeltà, negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore rilevanza il tema della producibilità in giudizio di corrispondenza elettronica, messaggistica sms o chat, fotografie e altre informazioni personali tratte dai social network.

I giudici di merito hanno, quindi, dovuto esaminare la questione dell’ammissibilità di tali prove anche in ordine alla contrapposta esigenza di tutela della privacy.

Riguardo alle fotografie o ad altri contenuti pubblicati sul profilo facebook, è pacifico l’orientamento secondo cui gli stessi non sono assistiti da segretezza, a prescindere dalle impostazioni della privacy scelte dall’utente.

Sul punto, va richiamata una pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella quale il giudice ha chiarito che, mentre i messaggi scambiati sul servizio di messaggistica fornito dal social network sono equiparati alla corrispondenza privata e quindi non possono essere lecitamente divulgati, al contrario le informazioni pubblicate sul profilo personale, proprio in quanto di per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, non possono essere oggetto di tutela.

In particolare, il Tribunale ha affermato che “…nel momento in cui si pubblicano informazioni e foto sulla pagina dedicata al proprio profilo personale, si accetta il rischio che le stesse possano essere portate a conoscenza anche di terze persone non rientranti nell’ambito delle c.d. “amicizie” accettate dall’utente, il che le rende, per il solo fatto della pubblicazione, conoscibili da terzi ed utilizzabili anche in sede giudiziaria” (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, decreto 13/06/2013).

Conformemente a questo orientamento, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 456/2016, ha dichiarato la separazione addebitabile al marito che aveva reso pubblica una relazione extraconiugale attraverso foto caricate su un noto social network.

Il Tribunale ha, quindi, ammesso le foto allegate al ricorso, considerato, peraltro, che due testimoni hanno confermato di aver visionato sul social le immagini acquisite agli atti.

Più controversa è chiaramente la questione circa l’ammissibilità della riproduzione documentale di messaggi telefonici, chat, email acquisiti dal cellulare, tablet o pc del coniuge.

In primo luogo, vale la pena di sottolineare che non è affatto scontato che i Tribunali, in materia di separazione, considerino necessariamente illecite tali acquisizioni.

Si veda, ad esempio, il caso all’attenzione del Tribunale di Roma (sent. n. 6432/2016), in cui il marito, per dimostrare il tradimento della consorte, oltre ad aver prodotto alcune schermate facebook del profilo della moglie, ha allegato anche delle riproduzioni fotografiche di sms estratti dal telefono che quest’ultima aveva lasciato a casa.

Il Tribunale ha ritenuto ammissibili le foto degli sms e, a proposito dell’invocata tutela della privacy, ha rilevato che “E’ la stessa natura del vincolo matrimoniale che implica un affievolimento della sfera di riservatezza di ciascun coniuge, e la creazione di un ambito comune nel quale vi è una implicita manifestazione di consenso alla conoscenza di dati e comunicazioni di natura anche personale, di cui il coniuge, in virtù della condivisione di tempi e di spazi di vita, viene di fatto costantemente a conoscenza a meno che non vi sia una attività specifica volta ad evitarlo”.

Secondo quest’interpretazione, quindi, sembrerebbe lecito, per provare l’infedeltà del coniuge, acquisire informazioni da supporti personali dello stesso, se quest’ultimo li ha lasciati incustoditi in casa.

Al di là del caso sopra richiamato, sembra comunque prevalente l’orientamento secondo cui l’eventuale illiceità della prova (da valutare nelle sedi opportune) non renda la stessa di per sé inammissibile.

In un’ordinanza istruttoria del Tribunale di Torino, depositata il 17/11/2011, il giudice ha ritenuto ammissibili e rilevanti la copia cartacea di posta elettronica e la riproduzione documentale di messaggi telefonici comprovanti la relazione extraconiugale del marito sulla considerazione che “il contemperamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa deve essere rimesso, in assenza di una precisa norma processuale civile, alla valutazione del singolo giudice nel caso concreto”.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, appare evidente la necessità di una chiara regolamentazione in materia, in mancanza della quale è concreto il rischio di un uso indiscriminato delle produzioni di matrice informatica, stante l’ampia discrezionalità rimessa ai giudici di merito.


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